Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21392 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20357-2016 proposto da:

F.A. e F.E., elettivamente domiciliati in

Roma, Via degli Scipioni 268-A, presso lo studio dell’avvocato

Alessio Petretti, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Paolo Bonomi e Paolo Giudici;

– ricorrenti –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Miranda Taglietti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/08/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– F.A. e F.E., quali eredi dell’attore F.B., hanno proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale il loro dante causa aveva chiesto la condanna di B.P. (parte convenuta) a rimuovere la segnaletica che limitava l’esercizio della servitù di passaggio, in favore del fondo attoreo, gravante sul fondo del convenuto;

– B.P. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’estensione dell’area del fondo del B. asservita al passaggio e alle modalità di esercizio dello stesso) è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha interpretato il titolo negoziale in conformità ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ., con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche in rapporto alla conformazione dei luoghi e agli accertamenti compiuti dal C.T.U.;

– la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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