Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21391 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21624-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

E.S. SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO ARETINO

69, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA MONACO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARINA PAPARO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6823/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del

06/05/2013, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. G.P. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria e produzione di altra decisione di questa Corte tra le parti. contro il Comune di Napoli ed E.s. spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 6.5.2013 che, in parziale riforma della sentenza del GP, ha condannato il Comune di Napoli alle spese in favore di G. e, conseguentemente anche a quelle di appello ma ha rigettato l’appello nei confronti di Equitalia condannando il G. alle spese del grado.

La sentenza riferisce di una opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 per la mancata notifica del verbale, della contumacia dei due enti, della mancata prova della notifica del verbale con la conseguente declaratoria di estinzione della sanzione ex art. 201 C.d.S. e compensazione delle spese tenuto conto delle circostanze di causa. A seguito di appello del G. il Comune era rimasto contumace mentre Equitalia aveva chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Posto che la motivazione del primo giudice, ormai passata in giudicato, era solo quella della mancata notifica del verbale e della affermata responsabilità del Comune che aveva formato il ruolo in assenza di un titolo, ritualmente formatosi, trasmesso al concessionario andava accolto l’appello solo parzialmente mentre andava respinto nei confronti di Equitalia data la doverosità dell’attività compiuta a seguito della trasmissione del ruolo per cui era equa la compensazione, rectius l’irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 100 e 91 c.p.c. in relazione alla riportata motivazione, all’interesse dell’esattore a resistere alla lite ed al principio di causalità richiamando giurisprudenza. 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 in relazione all’esiguità della liquidazione a carico del Comune.

Sul primo motivo si osserva:

Avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.). Nella specie, l’opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.

A favore della condanna in solido dell’ente impositore e dell’esattore si richiama Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a favore dell’esclusione della condanna dell’esattore alle spese può invocarsi Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti ma il principio di causalità giustifica la condanna in solido come da recenti decisioni anche di questa sezione in corso di pubblicazione. Donde l’accoglimento del primo motivo con estensione ad Equitalia della condanna, in solido col Comune, delle spese già liquidate in secondo grado.

Il secondo motivo va respinto perchè si lamenta che la liquidazione a carico del Comune sia insufficiente ma non si denunzia una violazione dei minimi riportando una notula di cui nemmeno si deduce la rituale produzione in giudizio rispetto alla quale il giudice aveva l’obbligo di motivare il non accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e, decidendo nel merito, condanna Equitalia al pagamento in solido col Comune delle spese già liquidate in secondo grado e la controricorrente alle spese di legittimità in Euro 900 di cui 700 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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