Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21391 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 17/10/2011), n.21391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27654 dell’anno 2005 proposto da:

PROVINCIA DI FIRENZE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, n.

16, nello studio dell’Avv. Domenico Bonaiuti; rappresentato e difeso

dall’Avv. CARDONA Lina, giusta procura speciale in calce alla memoria

in data 13 maggio 2011;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n.

46, nello studio Grez; rappresentato e difeso dall’Avv. FALORNI

Fausto, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata

in Roma, Via del Viminale, n. 43, nello studio dell’Avv. Fabio

Lorenzoni, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv. Lucia

Bora e Barbara Mancino giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.P. (c.f. (OMISSIS)), B.L.,

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46,

presso il Dott. Gian Marco Grez; rappresentati e difesi dagli Avv.

Paolo Pecchioli e Donatella De Donno Pecchioli, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso n. 29865 del 2005 proposto da:

B.P., B.L., come sopra rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

nei confronti di:

PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 1228,

depositata in data 13 settembre 2005;

sentita la relazione all’udienza del 19 maggio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi e il

ricorso incidentale;

Sentito l’Avv. Cardona, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale;

Sentiti gli Avv. Falorni e Meloni, con delega, rispettivamente per il

Comune di Castelfiorentino e per la Regione Toscana, che hanno

chiesto il rigetto del ricorso principale;

Sentito l’Avv. Pecchioni per B.P. e L., che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 3969 del 19 novembre 2001 il Tribunale di Firenze condannava l’Amministrazione provinciale di Firenze al pagamento in favore di B.P. e B.L. e V.A. della somma di L. 513.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ristoro per la perdita, per effetto di occupazione espropriativa, di un terreno di loro proprietà in (OMISSIS), occupato per la realizzazione di una scuola media, senza che nei termini fissati fosse intervenuto il decreto di esproprio. Nel corso del giudizio di primo grado erano stati chiamati in causa sia la Regione Toscana che il Comune di Castelfiorentino; era stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, con ripetuta richiesta al consulente di svolgere indagini supplementari, anche in considerazione del continuo evolversi del quadro normativo.

1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello, nei confronti di B.P. e L., anche come eredi della V., deceduta nelle more, la Provincia di Firenze, contestando sia la ritenuta edificabilità del terreno, sia la misura dell’indennizzo, sia il cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria. L’atto di appello veniva notificato anche alla Regione Toscana e al Comune di Castelfiorentino, nei cui confronti non venivano svolte domande.

1.2 – La Corte di appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado determinava la somma dovuta agli appellati in Euro 146.020r10, indicando, per la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, la data del 20 luglio 1984. Condannava i B. al pagamento in favore della Provincia di metà delle spese, compensate nel resto;

condannava altresì la Provincia alla rifusione delle spese processuali in favore degli altri due enti pubblici. Veniva affermato, per quanto qui maggiormente interessa, che la possibilità di edificazione scolastica comporta la sussistenza della vocazione edificatoria, anche perchè, sebbene di regola tale realizzazione sia prevalentemente pubblica, “nulla esclude che la stessa possa essere posta in essere da privati”.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso, illustrato da memoria, la Provincia di Firenze, deducendo quattro motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Castelfiorentino, che produce memoria, nonchè la Regione Toscana e i B., i quali propongono ricorso incidentale, parimenti illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, e n. 5, per aver la corte territoriale affermato la natura edificatoria dell’area destinata ad edilizia scolastica, è fondato.

Nella decisione impugnata il dato inerente alla destinazione ad edilizia scolastica dell’area, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, viene recepito senza riserve e costituisce l’elemento fondante della ricognizione giuridica del terreno stesso, nel senso che, non potendosi escludere che detta attività possa essere realizzata anche da privati, sussisterebbe vocazione edificatoria.

Tale affermazione contrasta con il più recente orientamento di questa Corte, ormai consolidato, secondo cui ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativi) la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 26 maggio 2010, n. 12862;

Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616;

Cass., 9 dicembre 2004, n. 23028).

2.1 – L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione, in parte qua, della decisione impugnata, rimanendo assorbiti, in quanto attinenti alla liquidazione del danno sulla base dell’indicata qualificazione dell’area, il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

2.1 – Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 332 e 91 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla condanna della Provincia di Firenze al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Castelfiorentino e della Regione Toscana.

Si sostiene che la chiamata in giudizio di tali enti, effettuata in ottemperanza alla previsione dell’art. 332 c.p.c., sarebbe da qualificarsi come mera litis denunciatici, tale da non comportare, nei confronti del soggetto che l’abbia effettuata, l’onere delle spese processuali.

La censura è infondata. Questa Corte ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui se l’impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass., 8 settembre 1978, n. 4069; Cass., 13 febbraio 1998, n. 1555; Cass., 23 aprile 2001, n. 5977; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2270).

2.2 – Del pari infondato è il quarto motivo, con il quale si censura la statuizione concernente la rivalutazione monetaria della somma determinata a titolo di ristoro, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5, comma 7 bis, che avrebbe sostanzialmente assimilato la liquidazione del danno da occupazione illegittima alla determinazione dell’indennità di esproprio.

Prescindendo dall’intervenuta abrogazione della norma invocata, questa Corte ha costantemente ribadito che, nonostante l’adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l’uno rispetto all’altro, la loro ontologica differenza, giacchè l’indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione (Cass., 11 agosto 2000, n. 10696; Cass., 20 marzo 2003, n. 4070; Cass., 19 gennaio 2006, n. 1041; Cass., 21 aprile 2006, n. 4070).

3 – La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione ai motivi accolti. Il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Firenze, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati, provvedendo anche in merito alle spese nei rapporti fra la Provincia di Firenze e i ricorrenti in via incidentale.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimità inerenti ai rapporti fra la ricorrente principale, da un lato, e il Comune di Castelfiorentino e la regione Toscana, dall’altro, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale. Rigetta il terzo e il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione. Condanna la Provincia di Firenze al pagamento in favore della Regione Toscana e del Comune di Castelfiorentino delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in 1700,00, di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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