Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21391 del 15/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017), n. 21391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19964-2016 proposto da:
P.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Frisi
18, presso lo studio dell’avvocato Cecilia Rizzica, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del suo amministratore e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Mocenigo 26, presso lo studio degli avvocati Lorenzo Monacchia e
Umberto Monacchia, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4709/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 31/07/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– P.I. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe ad accertare l’esistenza di servitù di passaggio a carico del lastrico solare della P. e in favore dello stabile condominiale;
– il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, sia perchè lo stesso manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. U, n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6 – 3, n. 22860 del 28/10/2014), sia perchè il ricorso non contiene la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, non avendo la ricorrente indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovino i documenti richiamati nè avendone trascritto o riassunto il contenuto (Cass., Sez. 6 – 3, n. 19048 del 28/09/2016);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017