Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21390 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21261-2014 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTINA
D’AMPEZZO 65, presso lo studio dell’avvocato STEFANO NOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CHIONCHIO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI TARANTO, UFFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 874/2014 del TRIBUNALE di TARANTO del
18/03/2014, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Pasquale Chionchio difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.A. propone ricorso per cassazione contro la prefettura di Taranto ed il Ministero dell’interne, la prima dei quali resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 20.3.2014, che ha dichiarato cessata la materia del contendere Sull’opposizione ex art. 205 C.d.S. ed ha rigettato per il resto l’appello a sentenza del GP, condividendo le argomentazioni del primo giudice sulla assenza di una situazione di pericolo imminente di un danno grave alla consorte per eludere il limite di velocità alla luce della prodotta in primo grado documentazione del pronto soccorso mentre inammissibile era la produzione in appello.
Parte ricorrente denunzia col primo motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 in ordine allo stato di necessità posto che la moglie era costretta a letto ed a riposo assoluto per gravidanza a rischio in casa della madre in (OMISSIS).
Col secondo motivo denunzia violazione dell’art. 218 C.d.S. e vizi di motivazione in ordine alla dichiarata cessazione della materia del contendere senza tener conto delle censure svolte.
Ciò premesso si osserva.
Le odierne censure ripropongono i temi già affrontati e risolti dalla sentenza impugnata che ha statuito sulla assenza di una situazione di pericolo imminente di un danno grave alla consorte per eludere il limite di velocità alla luce della prodotta in primo grado documentazione del pronto soccorso mentre inammissibile era la produzione in appello.
Il riferimento allo stato di necessità posto che la moglie era costretta a letto in casa della madre non giustifica il superamento dei limiti di velocità e richiede un inammissibile riesame dei merito.
La giurisprudenza di questa Corte ampiamente ha fatto riferimento alle possibili scriminanti in sede di commissione di illeciti amministrativi, riconducibili agli analoghi istituti vigenti in diritto penale circa lo stato di necessità o l’adempimento del dovere, inapplicabili nella specie atteso l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull’insussistenza di elementi valutabili.
La seconda censura non dimostra l’interesse alla sua proposizione.
Del pari non vi è alcuna violazione di legge o vizio di motivazione.
La sentenza ha risposto a tutte le censure con confutazione delle argomentazioni svolte e la giurisprudenza ha confermato la legittimità della scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un termine di notifica di tale provvedimento (Ca3s. 9.5.2006 n. 10666).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1200 di cui 1000 per compensi oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016