Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21390 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18829-2016 proposto da:

D.G., CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via

G. Amendola 5 – Mentana, presso lo studio dell’avvocato Claudio

Urbani, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Rosalinda Paolini;

– controricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 329/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– D.G. e il Condominio di (OMISSIS) hanno proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale – per quanto in questa sede ancora rileva ebbe a confermare la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della domanda proposta da C.P. e M.L., condannò la D. alla rimozione della tettoia installata nel balcone sottostante l’appartamento degli attori;

– M.L. ha resistito con controricorso;

– C.P., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo l’illegittimità dell’opera per ragioni diverse – “lesione del diritto di veduta degli attori” – da quelle dedotte nel giudizio di primo grado) è manifestamente infondato, avendo gli attori, con la domanda introduttiva, espressamente lamentato il pregiudizio arrecato dalla tettoria all’esercizio del loro diritto di veduta e rimanendo irrilevante il fatto che la delibera assembleare abbia autorizzato l’istallazione della tettoia (con l’approvazione degli stessi attori) una volta che la Corte territoriale ha accertato la difformità della tettoia installata (sporgenza dal balcone) rispetto a quanto autorizzato;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, col quale si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibili le prove testimoniali dedotte vertenti sul contenuto della deliberazione assembleare adottata) è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, n. 2101 del 08/03/1997; Sez. 2, n. 5014 del 22/05/1999) e i ricorrenti non offrono elementi per mutare orientamento;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la lesione del diritto di veduta degli attori) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 16687 del 06/11/2003), risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul punto (laddove sottolinea come la tettoia sporga di circa un metro oltre il perimetro del sovrastante balcone, ostacolando così la veduta in appiombo degli attori: cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 7269 del 27/03/2014) non apparente nè manifestamente illogica;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– alla controricorrente, che ne ha fatto richiesta, vanno liquidate anche le spese relative al procedimento incidentale di inibitoria svoltosi dinanzi alla Corte territoriale ai sensi dell’art. 373 c.p.c. (cfr., Cass., Sez. 1, n. 16121 del 22/07/2011);

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, nonchè al pagamento delle spese del procedimento di inibitoria, che liquida in Euro 300,00 (trecento) per compensi, oltre – per ciascuno dei suddetti procedimenti – alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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