Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21390 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 06/10/2020), n.21390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2225/2018 proposto da:

M.M.A., nato in (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), e da

C.E., nato ad (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati

e difesi dagli Avv.ti Cataldo Salvatore, Boni Francesca e Caforio

Cosimo Gabriele, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanelli

Giuseppe Maria, con studio in Roma, viale della Piramide Cestia 1/B;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 229/02/2017, pronunciata il 27 marzo 2017 e

depositata il 27 giugno 2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M.A. ed C.E. ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 261 del 2016 emessa dalla CTP di Perugia. Quest’ultima, a sua volta aveva rigettato l’impugnazione dagli stessi proposta avverso avviso di pagamento (quali obbligati in via solidale) in materia di accise su prodotti energetici (a carico di C.P. s.n.c.) e conseguente atto di irrogazione di sanzioni.

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue, in merito ai fatti di causa.

2.1. All’esito anche di procedimento penale caratterizzato da intercettazioni telefoniche (anche dei due attuali ricorrenti), servizi di OPC, acquisizione di sommarie informazioni, interrogatori e sequestro preventivo presso il deposito commerciale di C.P. s.n.c., fu emesso PVC sulla base del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) emise i due atti oggetto di impugnazione. Emerse, in particolare, anche dalla relativa documentazione contabile, secondo quanto prospettato dall’Amministrazione (per come evidenziato nella sentenza oggetto d’impugnazione), che la citata società nell’anno 2014 introdusse nel proprio deposito commerciale un solo carico di gasolio regolarmente documentato (pari a 30.709 Kg.) e, fra giugno e settembre, 508.119 Kg. di gasolio pervenuto con autocisterne slovene, sul quale non fu assolta l’accisa, non scortato dei relativi DAS (documenti amministrativi semplificati), di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 12 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di seguito anche: “TUA”). Per converso, emersero relativi documenti di trasporto internazionali, poi risultati falsi, nonchè, successivamente, DAS anche essi risultati falsi (prodotti in sede di accertamento dal legale rappresentante della società, Castellani Stefano).

Trattavasi, in particolare, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, di operazione gestita da una “società di fatto” costituita dai due attuali ricorrenti, che si occupavano dei profili amministrativo e commerciale ( M. anche con delega ad operare sul conto corrente), tramite la società C.P. s.n.c., messa a disposizione dal relativo legale rappresentante (Castellani Stefano).

3. La CTP, all’esito di simultaneus processus, rigettò i ricorsi con statuizione confermata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

Il Giudice d’appello, in particolare e per quanto ancora rileva ai presenti fini, ritenne infondata la doglianza inerente la presunta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, disciplinante, con riferimento al processo tributario, la produzione dei documenti ed i motivi aggiunti, avendo l’Amministrazione prodotto la documentazione inerente le intercettazioni eseguite in sede penale solo con l’atto di costituzione in giudizio, senza riprodurle nella motivazione dell’avviso di pagamento, non trattandosi di illegittima integrazione dei motivi posti a fondamento dell’atto impositivo ma solo di documentazione probatoria legittimamente depositata in giudizio.

La CTR ritenne il motivo di gravame non solo infondato, nei termini di cui innanzi, ma anche inammissibile in quanto qualora i ricorrenti avessero inteso la produzione quale atto di integrazione della motivazione del provvedimento impositivo avrebbero, loro, dovuto proporre motivi aggiunti in applicazione del citato art. 24. La Commissione, comunque, rigettò il motivo (inerente la pretesa integrazione della motivazione dell’avviso di pagamento) ritenendo che il riferimento alle intercettazioni fosse già contenuto nella motivazione dell’avviso di pagamento, quale elemento indiziario, e che la loro produzione testuale fosse stata possibile solo a seguito della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Procura della repubblica (il 28 gennaio 2016) successivamente alla notifica dello stesso atto impositivo.

Nel merito, con particolare riferimento ai due attuali ricorrenti, la CTR ritenne provati i fatti come innanzi sintetizzati e le loro condotte non solo in forza delle intercettazioni (quali ulteriori elementi indiziari) ma anche di dichiarazioni rese agli accertatori (di cui al PVC) e dei riscontri documentali. Tra questi ultimi, in particolare: delega di M. “alla commercializzazione dei prodotti petroliferi, ricerca nuovi clienti, gestione con delega… dei rapporti bancari e nuove banche”, oltre che delega, effettivamente esercitata, ad operare sul conto corrente; per CIANI, la documentazione contabile di C.P. s.n.c. (fatture di vendita e di acquisto, estratti di conto corrente; dichiarazioni dei redditi e bilanci) rinvenuta nei di lui uffici e della quale detenzione lo stesso non fornì valida giustificazione.

Circa le applicate sanzioni, infine, la CTR ritenne il relativo motivo infondato (comunque inammissibilmente proposto, da M., per la prima volta in secondo grado). In particolare essa sostenne la corretta irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie direttamente a carico di M. e C., quali obbligati in solido, in forza dell’inapplicabilità, nella specie, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 (conv., con modif., dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), per il quale solo esclusivamente a carico della persona giuridica sono poste le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di essa (ferma restando l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

La disposizione citata, difatti, fu ritenuta non applicabile agli enti privi di personalità giuridica, quale C.P. s.n.c., con interpretazione non incostituzionale proprio in quanto fondata sulla diversità tra enti aventi ed enti privi della detta personalità, oltre che, comunque, nella fattispecie non operante, avendo tratto “beneficio dall’evasione dell’accisa” non la società bensì le persona fisiche realizzatrici della “frode”.

4. Contro la sentenza d’appello M. e C. propongono (congiunto) ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi sostenuti da memoria, e l’A.D. si difende con controricorso (deducendo anche profili di inammissibilità di taluni motivi).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi nn. 1 e 4 del ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e connesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”, per aver la CTR ritenuto ammissibile l’integrazione della motivazione dell’avviso di pagamento mediante produzione di documentazione (inerente le intercettazioni telefoniche) in sede giudiziale in forza del citato art. 24. Sicchè, a detta del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe, “sotto il profilo motivazionale, meramente apparente e, quindi, di fatto, inesistente”, avendo “esaminato la questione solo sotto il profilo dell’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni” (in particolare, pag. 7 del ricorso).

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce “presunta inammissibilità in appello dei motivi di censura delle intercettazioni telefoniche”, in quanto la Commissione regionale avrebbe ritenuto inammissibile quanto dedotto in merito al contenuto delle intercettazioni sostenendo che avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24.

2.2. I motivi in esame sono inammissibili, per plurimi profili, oltre che, comunque, infondati.

2.3. Il motivo n. 1 non coglie la ratio decidendi, in quanto la CTR non ha ritenuto legittima l’integrazione della motivazione del provvedimento impositivo in sede giudiziale ma ha considerato legittimo il deposito in giudizio, ex art. 24 cit., della documentazione inerente le intercettazioni, chiarendo che, se il contribuente avesse voluto muovere ulteriori doglianze (ovviamente in ordine alla pretesa impositiva) in seguito alla detta produzione avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ai sensi del detto art. 24 (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

La doglianza, peraltro, sindaca, senza neanche coglierla nei termini di cui innanzi, solo una delle tre autonome rationes decidendi sintetizzate nella precedente ricostruzione dei fatti (par. 3), con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse in quanto volta a criticare una sole delle tre autonome ragioni fondanti la decisione (si veda, ex plurimis, Cass. sez. 3, 21/06/2017, n. 15350, Rv. 644814-01).

A quelli di cui innanzi si aggiungono altri profili di inammissibilità del motivo n. 1.

La censura lamenta una inesistenza motivazionale (in termini di motivazione apparente) senza neanche prospettare la nullità della sentenza, invece necessaria per l’ammissibilità del motivo, e, nel fare ciò, mira a far valere, per la prima volta in sede di legittimità, paventati vizi dell’avviso di pagamento, comunque all’esito di una propria e diversa valutazione delle prove e senza neanche riprodurre (ancorchè indirettamente) il contenuto dell’avviso di pagamento nella sua parte essenziale con conseguente inammissibilità (anche) per difetto di specificità (in termini di autosufficienza) ex art. 366 c.p.c. (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Contraddittoriamente, poi, si prospetta una motivazione inesistente ed allo stesso tempo si evidenzia che quanto innanzi deriva dalla circostanza per la quale la CTR avrebbe “esaminato la questione solo sotto il profilo dell’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni”: in sostanza, si mira a introdurre una critica in termini di vizio motivazionale non ammissibile in forza dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile all’esito della sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012).

2.3.1. La doglianza di cui al motivo n. 1 è comunque infondata, avendo la CTR anche ritenuto congruamente motivato l’avviso di pagamento con riferimento perfino al contenuto delle intercettazioni (la cui documentazione è stata successivamente prodotta in giudizio quando disponibile ed ostensibile -). Ne deriva altresì che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) far valere il preteso vizio del provvedimento impositivo (in quanto recante riferimenti alle intercettazioni) già in sede di impugnazione originaria. La critica mossa evidenzia altresì una non condivisibile commistione tra i due differenti profili della motivazione dell’atto impositivo e della prova in giudizio della pretesa tributaria (con conseguente inconferenza del richiamo da parte dei contribuenti a Cass. sez. 5, 23/10/2010, n. 4306, Rv. 611891-91).

2.4. Parimenti infondata è la doglianza di cui al motivo n. 4, comunque inammissibile integrando un “non motivo” per l’assenza di evidenziazione, neanche in termini sostanziali, di quale sarebbe il parametro normativo di riferimento sul quale si appunterebbe la critica.

La CTR ha difatti valutato le intercettazioni, come detto, a fini probatori quali elementi indiziari ed in uno con tutti gli altri elementi probatori (si vedano, in merito, alla valenza probatoria di cui innanzi, ex plurimis: Cass. sez. 5, 23/10/2010, n. 4306, Rv. 611891-91; Cass. sez. 5, 07/02/2013, n. 2915, Rv. 625254-01; Cass. sez. 5, 05/04/2019, n. 9593, Rv. 653649-01, più in generale circa l’utilizzabilità e la valenza probatoria degli atti acquisiti in sede di indagini preliminari).

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “difetto assoluto di motivazione e di prova documentale”, avendo la CTR ritenuto accertata la pretesa tributaria in capo a M. e C. in assenza di prova documentale.

3.1. Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato.

In primo luogo, con la doglianza si prospetta un “difetto assoluto di motivazione” per assenza di prova documentale, così finendo per censurare mero vizio motivazionale in termini inammissibili in forza dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile all’esito della sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012).

I profili di doglianza prospettati in termini di violazione di legge, invece, integrano un “non motivo”, non individuando il parametro normativo di riferimento, neanche in termini sostanziali, e non appuntando alcuna critica rispetto alla sua interpretazione o applicazione. I ricorrenti, in particolare, che sembrerebbero quasi (non correttamente) prospettare la necessità, nella specie, di una prova documentale, si diffondono in valutazioni di merito riproponendo le proprie ricostruzioni dei fatti all’esito di autonome valutazioni del materiale probatorio. Quanto innanzi è comunque articolato con modalità difettanti di specificità (in termini di autosufficienza), non evidenziando e non riportando, il ricorso, neanche quali sarebbero le prove documentali che la CTR non avrebbe preso in considerazione (oltre che fasi e momenti processuali della loro assunzione in sede di merito).

Il motivo n. 2 è comunque infondato, essendosi la CTR diffusa nell’indicazione e nella valutazione (tanto separata quanto unitaria) di tutti gli elementi indiziari, tra i quali, non solo le intercettazioni e le dichiarazioni ma anche i documenti con particolare riferimento a quelli interessanti la posizione dei due attuali ricorrenti (nei termini già sintetizzati in sede di ricostruzione dei fatti di causa al par.3).

4. Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'”illegittima irrogazione della sanzione”. La CTR, in particolare, avrebbe errato nell’interpretare (a dire del ricorrente) il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 (in materia di responsabilità per le sanzioni amministrative), “nella formulazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269”, nel ritenere la detta norma non applicabile anche in ordine alle società non dotate di personalità giuridica.

La censura prospetta, poi, una illegittimità costituzionale della citata norma (sempre il citato art. 11), se letta nel senso di cui alla sentenza impugnata, sia per violazione dell’art. 3 Cost., in termini di disparità di trattamento a seconda che trattasi di ente avente personalità giuridica o privo di essa, sia per asserito eccesso rispetto alla delega. Quest’ultima, per i ricorrenti, sarebbe contenuta nella L. n. 80 del 2003 e l’eccesso si sostanzierebbe nell’aver addossato la sanzione in capo alle sole persone giuridiche, e non anche alle società di persone, laddove invece il criterio direttivo farebbe riferimento (per l’individuazione del destinatario della sanzione) all’effettivo beneficiario della violazione.

Quanto alla posizione di M., infine, avrebbe errato la Commissione a ritenere inammissibile la detta doglianza in merito alle sanzioni, in quanto proposta per la prima volta da M. in appello, perchè la stessa sarebbe stata invece articolata già nel giudizio di primo grado, quale ulteriore motivo di nullità dell’atto di irrogazione sanzioni, e sostenuta con mere argomentazioni difensive in sede d’appello.

4.1. Il motivo è infondato (oltre che inammissibile con riferimento a diversi profili).

4.2. In sostanza, quindi anche tralasciando i non perfettamente pertinenti riferimenti normativi di cui all’articolazione della censura, la questione di diritto, come correttamente inquadrata dalla CTR, inerisce l’operatività del D.L. n. 269 del 2003, art. 7 (recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici e conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003). In particolare ci si chiede se quanto da esso previsto operi solo con riferimento alle persone giuridiche ovvero, come invece vorrebbero i ricorrenti, anche relativamente agli enti privi di personalità giuridica (nella specie, alle società di persone). Ciò implica anche i rapporti tra l’art. 7 cit. e la disposizione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, in materia di responsabilità per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Si prospetta, poi, una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame ovvero una illegittimità costituzionale della stessa, per violazione del principio di uguaglianza oltre che un eccesso di delega.

4.2.1. Nel merito cassatorio rileva evidenziare che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1, prevedeva, in caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo commessa da un dipendente, in senso ampio, o dal rappresentante legale o negoziale, una responsabilità solidale e concorrente della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente interessati (dotati o privi di personalità giuridica) al pagamento di “una somma pari alla sanzione irrogata”, salvo il diritto di regresso. La norma – in linea, invero, con l’intera riforma – fondava il principio della punibilità diretta della persona fisica autrice della violazione (cd. principio di personalizzazione della sanzione), anche nel caso di ente dotato di personalità giuridica, e su una correlata forma di responsabilità solidale dell’ente (dotato o non dotato di personalità giuridica). Tale impostazione, quindi, consentiva al fisco di esigere il pagamento integrale delle sanzioni da entrambi i soggetti responsabili.

A rafforzare e modulare questo assetto è poi intervenuto il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19, che, a sua volta, nell’introdurre, al comma 1, il principio di specialità in caso di concorrenza, per il medesimo fatto, della sanzione amministrativa e di quella penale, al comma 2 disponeva la permanenza, in ogni caso, della responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati all’art. 11, comma 1, cit., che non siano persone fisiche concorrenti nel reato, ossia, in sintesi e per quanto rileva ai presenti fini, nei confronti dei soggetti dotati di personalità giuridica.

Il D.L. n. 269 del 2003, art. 7 in esame (rubricato sotto il titolo: “riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”), pur non intervenendo formalmente sul D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, realizza una successione di norme disponendo, per quanto rileva ai presenti fini, che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio (solo) di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica (comma 1), ferma restando l’applicabilità, nei casi di cui innanzi, delle disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto compatibili (comma 3).

Il citato art. 7 è quindi intervenuto modificando il profilo soggettivo dell’illecito tributario introdotto, secondo una impostazione penalistica, con il D.Lgs. n. 472 del 1997, e che era fondato sul principio di responsabilità personale, sull’imputabilità e sulla colpevolezza dell’autore materiale della violazione, comportando la caducazione dell’obbligazione solidale del solo soggetto dotato di personalità giuridica, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie commesse dalla persona fisica, e sostituendo ad essa la responsabilità esclusiva della persona giuridica e proprio in virtù della detta personalità. Il nuovo assetto normativo incide quindi con riferimento (solo) alla posizione delle persone fisiche (che fossero in rapporto di dipendenza, organico o altro rispetto alle corrispondenti persone giuridiche), le quali, nella piena vigenza dell’art. 11 cit., potevano essere chiamate a rispondere, salva l’applicazione del principio di specialità, anche (o solo) delle sanzioni amministrative, mentre secondo il nuovo regime sono integralmente escluse da qualunque imputabilità, salva solo la responsabilità per l’illecito penale eventualmente configurabile. Per quanto riguarda, invece, le persone giuridiche non si realizza una cesura rispetto all’assetto precedente: la responsabilità della persona giuridica era già stabilita dalla previgente norma incriminatrice, che, anzi, la contemplava in forma “rafforzata” (si vedano sul punto anche Cass. sez. 5, 03/03/2017, n. 5432, Rv. 643240-01, in motivazione, oltre che, sempre in motivazione, Cass. sez. 5, 11/03/2015, n. 4854, Rv. 635059-01).

4.2.2. Dal quadro normativo di cui innanzi emerge quindi come, per espressa disposizione normativa, l’art. 7 trovi applicazione solo con riferimento alle persone giuridiche e non anche in ordine alle società o agli enti privi di personalità giuridica, in ragione di una scelta discrezionale del legislatore di derogare al principio della punibilità diretta della persona fisica autrice della violazione (cd. principio di personalizzazione della sanzione) solo in caso di sussistenza della personalità giuridica in capo all’ente o alla società, cui il rapporto fiscale si riferisce, e, quindi, in ragione di situazioni differenti che, in quanto tali, sono ragionevolmente suscettibili di un trattamento differenziato. Quanto innanzi evidenzia quindi anche la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti con riferimento all’art. 3 Cost. oltre che l’inconferenza del dedotto eccesso di delega, con riferimento, in realtà, ad una delega insussistente (trattandosi di D.L. e non di D.Lgs.).

4.3. La censura di cui al motivo n. 3 è quindi infondata oltre a non considerare la seconda autonoma ragione fondante la decisione, se non in termini non specifici e tali da prospettare una (ipotetica) differente valutazione fattuale. La CTR, difatti, ha ritenuto inoperante il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, non solo in ragione della sua non applicabilità con riferimento a società prive di personalità giuridica ma anche in forza della sua non applicabilità avendo accertato l’artificiosa costituzione della società da parte anche di M. e C., effettivi beneficiari “ciaiVevasione cieWaccisa” in quanto reaiizzatori cielia “frode” (in tali termini mostrandosi, peraltro, in linea con Cass. sez. 6-5, 18/04/2019, n. 10975, Rv. 653682-01).

4.4. Quanto alla posizione di M., sempre in ordine al motivo n. 3 in esame, il non accoglimento della doglianza muove anche dalla circostanza per la quale la CTR ha correttamente ritenuto la censura inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in appello, operando in materia fiscale un regime unitario del vizio dell’atto che deve essere fatto valere nella forma e nel termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Peraltro, quanto all’assunto per il quale M. avrebbe fatto valere il profilo sin dal primo grado, la censura risulta inammissibile per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), in assenza della riproduzione (anche indiretta) del ricorso introduttivo del giudizio tributario nella parte essenziale al fine di farne apprezzare la doglianza.

5. In conclusione, il ricorso non è accolto, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione controricorrente, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili ed anche in considerazione della natura congiunta del ricorso.

5.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della dedenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione controricorrente, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA