Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2139 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 13281-2010 proposto da:
DETTO

INNOCENTI

MARCELLO

FALCINI

C.F.

NNCMCL41C23A5640, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
GIORGI MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GORI SIMONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3515

ISTITUTO NAZIONALE

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 31/01/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistenti con mandato

avverso la sentenza n. 1471/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 16/11/2010 r.g.n. 1228/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.11.2009, la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame
proposto dall’INPS, rigettava l’opposizione proposta da Marcello Innocenzi detto Falcini
avverso la cartella esattoriale per il pagamento di euro 1993,25 a titolo di contributi
commercianti relativi alle rate 4/2003 ed 1 e 2 del 2004. Rilevava la Corte del merito che
non era contestato che l’Innocenzi era regolarmente iscritto alla gestione commercianti e

la messa in liquidazione della società. La Corte riteneva che quanto espletato dal
liquidatore nella fase liquidatoria non potesse che essere riferito alla medesima attività
agenziale e commerciale e che la questione circa la prevalenza ed abitualità dell’attività
menzionata dovesse risolversi tenendo presente la strutturale continuità con la fisiologica
attività commerciale esercitata in precedenza di tutto quello che era stato utile e
necessario per condurre allo scioglimento di essa. L’appellato non aveva neanche mai
dedotto di essersi occupato di altre incombenze lavorative e, peraltro, era necessario
valutare il requisito della prevalenza e della abitualità non in termini generali rispetto al
tempo di vita dell’assicurato, ma a quanto il soggetto esplicasse in relazione ad altre
concrete attività lavorative. Inoltre, nessuna rilevanza poteva assumere nella specie il
fatto di non essere stata la società IF operativa, dopo la messa in liquidazione, sul piano
della promozione agenziale, essendo lo scioglimento non idoneo ad escludere la riferibilità
delle incombenze e delle necessarie attività per giungere allo scioglimento della s.n.c.
all’originario oggetto della compagine societaria ed alla classificazione merceologica di
essa e dei soggetti persone fisiche facentine parte e svolgenti i diversi relativi compiti.
L’avere disposto la cessazione dei mandati agenziali e l’alienazione di taluni beni mobili
della s.n.c., nonché l’acquisizione di pregresse provvigioni non esulava dall’attività
commerciale per la quale l’Innocenti aveva chiesto l’iscrizione alla gestione commercianti,
stanti i tempi e le attività necessari per chiudere i rapporti giuridici sorti sulla base dello
svolgimento ordinario dell’attività esercitata.
Per la cassazione della decisione ricorre l’Innocenti con unico motivo di impugnazione.
L’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso ed ha svolto attività difensiva limitatamente
all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1

che il predetto aveva chiesto la cancellazione dalla suddetta gestione in coincidenza con

Innocenti detto Falcini Marcello denunzia, ai sensi del’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e
falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 1 I.
1397/1960, così come modificato dall’art. 29, I comma, della legge 160/75, a sua volta da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 203, della I. 662/1996 ed, ai sensi dell’ art. 360, n. 5,
c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Premessa l’enunciazione dei
requisiti che determinano la sussistenza dell’obbligo assicurativo per gli esercenti attività

abitualità, sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto verificare la permanenza in
capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla norma in rapporto al periodo in cui la società
era stata posta in liquidazione, non essendo sufficiente la presenza di essi al momento
dell’iscrizione ed evidenzia che l’intenzione del legislatore, resa palese dal significato
inequivoco delle parole utilizzate, non possa essere altro che quella che l’attività venga in
concreto svolta con una frequenza e per una durata tale da costituire un impegno costante
e non meramente occasionale. D’altra parte, stante il divieto di cui al combinato disposto
degli artt. 2293 e 2279 c. c., non poteva il ricorrente continuare a svolgere l’attività di
promozione ed esecuzione degli affari connessi, come rilevabile dalle lettere di recesso
inviate dalla stessa società, determinato dal pensionamento di tutti i soci, dalle fatture
aventi ad oggetto il FIRR, dal prospetto di liquidazione di quest’ultimo e dalla diversa
natura delle incombenze successive alla messa in liquidazione, consistenti nell’ incasso
del FIRR, nell’ incasso di provvigioni precedentemente maturate, nella registrazione delle
fatture, di provvigioni ed indennità e nel trasferimento delle autovetture oltre che
nell’attivarsi per la risoluzione dei contratti relativi alle utenze. Né — secondo il ricorrente rileva che l’attività liquidatoria si sia protratta per circa due anni, anche per attendere che
venissero a maturazione provvigioni relative ad ordini acquisiti immediatamente prima
dello scioglimento dei rapporti di agenzia.
Il ricorso è infondato.
Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della
Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali.
In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili — in particolare l’art. 1 comma
203 della I. 662/96, che ha modificato l’art. 29, comma I, della legge 160/75 – l’iscrizione
alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci
liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale, rimanendo
inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino
2

commerciali, tra i quali quello del lavoro aziendale con carattere di prevalenza ed

alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione
delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.
L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui
alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste,
invero, a norma della disposizione richiamata (ad. 1, comma 203 I. 662/96), per i soggetti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:

dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso in cui l’incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il
medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che
sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di
cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Soltanto qualora, prima o durante
le operazioni di liquidazione della società, l’attività svolta da uno o più soci perda i requisiti
dell’abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l’obbligo
contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio.
In relazione alla fattispecie esaminata, l’assunto del mancato svolgimento in concreto di
alcuna attività rilevante ai fini contributivi non viene corredato da documenti e da
deposizioni testimoniali che non si dimostra – in dispregio del principio della
autosufficienza del ricorso per cassazione — che siano stati ritualmente e tempestivamente
acquisiti al processo. Inoltre, la critica si rivela infondata, sotto altro versante, perché la
permanenza della iscrizione nella gestione era idonea a fare presumere, come
implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, lo svolgimento dell’attività lavorativa che
determina l’insorgenza degli obblighi contributivi, attività nella quale è stata ricondotta
anche quella svolta durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo —
ritenuta in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale ed
agenziale svolta in precedenza — in considerazione della quale la Corte territoriale è
pervenuta alla conclusione di rigettare l’opposizione proposta dall’Innocenti.
3

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei

La riferibilità dei compiti svolti nella fase della liquidazione all’originario oggetto della
compagine sociale ed alla classificazione merceologica di essa attiene ad un giudizio
le■
valutativo non sindacabile nella presente seY di legittimità, poichè spetta al giudice di
merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente ed adeguatamente
motivata, la qualificazione dell’attività svolta dal contribuente ai fini di causa, effettuata,
come già rilevato, in base ad una corretta applicazione dei criteri sopra richiamati.

abbia fatto corretta applicazione anche del principio reiteramente affermato da questa
Corte, secondo cui l’iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento possono costituire una
presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa suscettibili di essere smentiti
da prova contraria (Cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006 e Cass. 9 gennaio 2009 n. 260,
nonché, da ultimo, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651), prova che nella specie non è stata
fornita dalla parte oneratane.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ROMA, il 4.12.2013

Nel pervenire al rigetto del presente ricorso, va evidenziato come il giudice del gravame

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