Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato CARRIERI MARIO, che la rappresenta e difende

giusta in atti;

– ricorrente –

contro

L.V., M.A.M., M.M.;

– intimati –

e sul ricorso 21118-2007 proposto da:

M.A.M., M.M., L.V., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY n. 5, presso lo

studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato CARRIERI MARIO, che la rappresenta e difende

giusta in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1531/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006 R.G.N. 9563/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega CARRIERI MARIO;

udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale dei primi due motivi

e assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19 giugno 2006, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede impugnata da M.A.M., M.M. e L. V., ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento ad essi intimato dalla società Poste Italiane per riduzione di personale, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna dell’azienda al pagamento in favore di ciascuno di essi delle retribuzioni globali di fatto, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, dal 1^ gennaio 2002 fino alla scadenza del terzo anno successivo a tale data.

La Corte territoriale ha concluso per l’inefficacia dei licenziamenti, attesa la non contestualità, assolutamente ingiustificata, tra le comunicazioni prescritte dalla L. 23 luglio 1991, n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, inviate al competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e alla Commissione regionale per l’impiego, nonchè alle associazioni nazionali di categoria in data 14 dicembre 2001, ed i recessi intimati con lettere del 19 novembre 2001.

Riguardo al risarcimento spettante ai lavoratori, il medesimo giudice lo ha contenuto in tre annualità di retribuzione, decorrenti dalla data in cui erano divenuti operativi i recessi: è pervenuto a tale determinazione per la mancanza di prove circa la persistenza dello stato di disoccupazione degli appellanti ed avendo ritenuto congruo quel periodo di tempo per trovare altra occupazione in attuazione dell’obbligo del creditore di usare l’ordinaria diligenza onde non aggravare l’entità dei danni subiti.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con tredici motivi, undici dei quali in via condizionata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto i due ricorsi, in quanto avverso la medesima decisione, devono essere riuniti.

L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, e censura la sentenza impugnata per l’interpretazione data alla norma denunciata, con riferimento al prescritto requisito di contestualità tra comunicazione agli interlocutori istituzionali e recesso, da ritenersi, invece, ad avviso della ricorrente, nel senso che esso attiene al nesso tra procedimento di riduzione di personale e licenziamento, ed è diretto a non compromettere il diritto all’impugnativa del recesso da parte degli interessati, in relazione alla conoscibilità delle ragioni della scelta imprenditoriale, diritto da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall’intimazione del licenziamento.

Il motivo è infondato. Come riconosce Poste Italiane nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la giurisprudenza di questa Corte è in misura largamente prevalente ispirata ad una rigida lettura del requisito della contestualità fra le comunicazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nel senso di un’assoluta contemporaneità fra le stesse. Si è infatti affermato, sulla scia dei principi elaborati dalle pronunce delle Sezioni unite 11 maggio 2000 n. 302 e 13 giugno 2000 n. 419, che “In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e la sua ratio – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro” (cfr. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1722, e fra le numerose altre successive, Cass. 28 gennaio 2009 n. 2168, Cass. 17 luglio 2009 n. 16776, Cass. 26 marzo 2010 nn. 7396 e 7407).

Le enunciazioni contenute nel riportato principio di diritto sono sufficienti a confutare tutte le censure svolte dalla società con il motivo proposto e del resto la ricorrente non ha addotto argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati nelle pronunce richiamate, che possano indurre il Collegio ad un qualche ripensamento sull’indirizzo giurisprudenziale riferito.

Si deve osservare che “il fatto che il legislatore non abbia usato termini più rigorosamente denotanti l’esatta contemporaneità” (v.

memoria della società) fra le due comunicazioni, non può incidere sulla nozione di contestualità e non può indurre a ritenere, come afferma Poste Italiane, che si sia voluto improntare la disciplina di tale aspetto a criteri meno restrittivi, in ordine alla questione in esame, perchè così, inevitabilmente, tutte le volte che la comunicazione agli interlocutori istituzionali fosse stata, come nella specie, posteriore alla comunicazione del licenziamento, sarebbe venuta meno la pienezza del termine assegnato al lavoratore licenziato per impugnare il recesso.

Il ricorso principale va perciò rigettato.

I primi due motivi del ricorso incidentale denunciano violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., artt. 1227 e 2697 cod. civ., L. n. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, e criticano la sentenza impugnata in ordine all’entità del risarcimento del danno ad essi riconosciuto. Questo, a norma del denunciato art. 18, è commisurato alle retribuzioni globali maturate dal recesso sino alla reintegra e non può subire deroghe; peraltro la società non aveva dedotto l’aliunde perceptum nè circostanze che potessero valere ad affermare un comportamento colposo dei creditori in relazione ai danni che si sarebbero potuto evitare con l’ordinaria diligenza. Il giudice del gravame si è perciò pronunciato d’ufficio su questioni neppure sollevate dall’appellante ed ha contenuto il risarcimento limitandosi a richiamare genericamente l’id quod plerumque accidit, che non consente di individuare il ragionamento logico seguito per determinare il risarcimento soltanto alle retribuzioni maturate nei tre anni dal recesso.

Questi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei limiti appresso precisati.

Innanzitutto, in ordine alla doglianza che il giudice del merito si sia pronunciato d’ufficio sul concorso del fatto colposo del danneggiato che abbia contribuito a cagionare il danno, si deve escludere che esso, da inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 1227 cod. civ., comma 1, debba essere oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante le sentenze 22 agosto 2003 n. 12352, 8 aprile 2002 n. 5024), in tale ipotesi l’accertamento del fatto colposo del danneggiato deve essere effettuato autonomamente dal giudice del merito; mentre, è nell’altra ipotesi, disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo, e riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione, che per l’accertamento di un siffatto comportamento costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio.

E proprio in relazione ad analoga fattispecie dello stato di disoccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato, si è affermato (v. la citata Cass. 12352/03) che il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d’ufficio l’indagine sull’eventuale concorso del danneggiato il quale, non avendo ricercato con l’ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l’entità del danno.

Non sussiste perciò il dedotto vizio di ultrapetizione in relazione all’accertamento del concorso colposo del danneggiato.

Decisamente insufficiente è invece la motivazione con la quale il giudice del gravame ha giustificato la limitazione del risarcimento spettante o agli odierni resistenti, alle retribuzioni maturate nei tre anni successivi al gennaio 2002, allorchè era divenuto operativo il recesso, non avendo spiegato in base a quali elementi ha potuto presumere che quel lasso di tempo fosse congruo per consentire loro di trovare altra occupazione, tenuto conto anche delle condizioni soggettive dei danneggiati, i quali per aver raggiunto l’età per conseguire la pensione di anzianità, non sarebbero di certo avvantaggiati nel reinserimento nel mondo lavorativo.

Restano assorbiti gli altri undici motivi del ricorso incidentale, espressamente proposti in via condizionata, con i quali i resistenti denunciano, oltre a vizi di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 sotto profili diversi, nonchè della citata L. n. 223 del 1991, art. 24 dell’art. 2697 cod. civ., del D.P.R. 1973 n. 1092, art. 4 della L. 29 gennaio 1994 n. 71, art. 6, comma 7, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6, addebitando alla sentenza impugnata di non avere esplicitato le ragioni dell’esubero personale, le eccedenze con riferimento alle singole unità produttive, gli ambiti di operatività del criterio di scelta, la coerenza tra licenziamenti ed esigenze tecnico produttive; di non avere considerato l’abuso procedurale nell’esenzione dal licenziamento di un centinaio di dipendenti, sebbene compresi fra quelli licenziabili, l’illegittimità del prepensionamento come criterio unico, l’illegalità della adottata sospensione della procedura, il diritto del dipendente a rimanere in servizio sino a 65 anni per l’opzione esercitata.

In conclusione, rigettato il ricorso principale, vanno accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, restando assorbiti gli altri.

Cassata la sentenza impugnata in relazione ai due motivi suddetti, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a determinare il risarcimento spettante ai resistenti.

Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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