Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. un., 29/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33883-2019 proposto da:

CLUB SCHERMA TORINO ASD, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR 6, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICCOLO’ GASTALDI ed ALBERTO

TEALDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO FRANCIA 182, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA NARDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIAMICHAELA LI VOLTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

r.g. 10270/2018 del TRIBUNALE di TORINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

MASTROBERARDINO PAOLA, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte di cassazione respingano il ricorso, affermando la

giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

nel 2018, il Club Scherma Torino A.s.d. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Torino e, premesso che, con sentenza n. 2400/2017 della Corte di appello di Torino, passata in giudicato, l’ente convenuto era stato dichiarato inadempiente all’obbligo di rilasciare l’agibilità alla palestra di scherma del Club Scherma Torino per un numero di persone maggiore di 99, già autorizzato in via provvisoria, e che l’obbligazione per la quale il Comune di Torino era stato dichiarato inadempiente trovava la sua fonte nell’accordo transattivo del 2012, chiese la condanna del Comune di Torino ad eseguire le opere e le attività necessarie al conseguimento della SCIA, al pagamento del risarcimento dei danni, anche futuri, subiti per non aver potuto utilizzare la palestra di scherma per attività cui fossero presenti più di 99 persone nonchè a pagamento, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., di una somma d” denaro, non inferiore ad Euro 30 giornalieri, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento di condanna;

si costituì il convenuto chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in ogni caso, di delimitare la pretesa esclusivamente nell’ambito di efficacia dell’atto di transazione del 29 maggio 2012 in un limitato periodo di tempo (dal 29 maggio 2012 al 6 ottobre 2016, momento della stipula dell’atto di proroga della concessione); in via riconvenzionale, il Comune chiese di accertare l’inadempimento dell’attore agli obblighi di convenzione, in considerazione della natura intrinsecamente, ovvero “ontologicamente” commerciale dell’attività svolta dal Club Scherma Torino direttamente e/o indirettamente anche per il tramite di soggetti terzi all’interno dell’impianto; conseguentemente, di condannare parte attrice a risarcire il danno corrispondente al rimborso dei costi di utenza pagati dalla Città di Torino, pari ai consumi per attività commerciali (fitness+piscina+sauna), nella misura forfettaria del 30% dell’80% anticipato dal Comune secondo la tabella prodotta in atti e così per Euro 280.762,08, o più vera somma da indicarsi eventualmente in c.t.u., oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma 4, dalla domanda al saldo; ordinarsi al CST di disporre separazione delle utenze (contatori) e intestazione diretta dei contratti di fornitura con ripartizione della relativa spesa a carico del concessionario per la parte occupata da soggetti terzi e segnatamente da Palestre Torino; di disporre, con provvedimento ex art. 461-bis c.p.c., l’adozione dei provvedimenti interinali ex art. 416-bis c.p.c., con ogni onere anche risarcitorio in capo alla concessionaria renitente, anche autorizzando tecnici di IREN o altri ausiliari, i quali a spese dell’attore – potessero accedere nei locali della concessionaria ed eseguire la separazione richiesta; con riserva di richiesta del maggior danno da inadempimento in separata sede;

le parti, vicendevolmente, eccepirono il difetto di giurisdizione in relazione alle contrapposte domande;

in data 4 novembre 2019, prima, quindi, dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (18 dicembre 2019), Club Scherma Torino Asd ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle denunciate violazioni di detta parte alle obbligazioni dell’atto di concessione per essere le stesse di esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133;

il Comune di Torino ha depositato controricorso;

il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario, con rigetto del ricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la ricorrente assume, in particolare, che il Comune avrebbe “formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in forza di “un serio e grave inadempimento degli obblighi di convenzione”, sostenendo che Club Scherma Torino avrebbe “svolto attività commerciale, in violazione dell’art. 4 della concessione a finalità sociale e non commerciale, ed in violazione dell’art. 12 della concessione, sul divieto di subconcessione”; ad avviso della ricorrente l’accertamento delle pretese violazioni, su cui il Comune fonda la sua domanda di risarcimento dei danni, spetterebbe al Giudice Amministrativo, in caso contrario il Giudice Ordinario, prima di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Comune, dovrebbe valutare inevitabilmente l’inadempimento o meno dell’odierna ricorrente alla concessione amministrativa;

osservato che:

queste Sezioni Unite sono state investite di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata, nella specie, alla sola domanda riconvenzionale; tuttavia, deve ritenersi che le stesse ben possano risolvere la questione di giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, precisandosi che tale questione è stata proposta davanti al Giudice del merito ed è stata sollevata, sia pure solo in via subordinata, dal resistente in questa sede (v. controricorso p. 11);

è pur vero che, con l’unico precedente massimato rinvenuto al riguardo, è stato affermato, in un tempo ormai risalente, che “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, non hanno il potere di risolvere la questione di giurisdizione anche rispetto alla domanda principale; e ciò ancorchè la detta questione sia stata proposta davanti ai giudici del merito” (Cass. sez. un., 30/05/1973, n. 1613); tuttavia, queste medesime Sezioni Unite ritengono che debba regolarsi la giurisdizione anche in relazione alla domanda principale, non investita espressamente dal ricorso per regolamento all’esame, dovendosi risolvere una volta per tutte gli aspetti relativi alla competenza giurisdizionale con riferimento all’intera controversia (v., sia pure in relazione al diverso caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, Cass., sez. un., ord., 14/0472020, n. 7822 e, in relazione al caso di proposizione di domanda principale e domanda subordinata, Cass., ord., 30/07/2020, n. 16458);

rilevato che:

secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (v., tra le altre, di recente, Cass., sez. un., ord., 30/07/2020, n. 16459);

come pure evidenziato dal P.G., nella specie, con la proposta domanda riconvenzionale, non vengono in rilievo profili pubblicistici concernenti l’esercizio di poteri autoritativi, avendo il Comune di Torino chiesto sia la condanna dell’attuale ricorrente al risarcimento dei danni parametrato all’importo delle utenze pagato dal Comune di Torino e corrispondente ai consumi per attività commerciali, estranee alla convenzione che accede al rapporto concessorio, sia l’ordine all’attrice di procedere alla separazione delle utenze (contatori), con intestazione diretta dei contratti di fornitura, con ripartizione della relativa spesa a carico del concessionario per la parte occupata da soggetti terzi, sicchè le domande proposte in via riconvenzionale hanno contenuto meramente patrimoniale e non viene, con le stesse, messa in discussione la validità e l’efficacia della concessione amministrativa; ne consegue che la controversia all’esame è estranea alla giurisdizione esclusiva del G.A., posto che D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133 comma 1, lett. b), devolve al G.A. solo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, potendosi, in tale previsione normativa, ricomprendere la controversia relativa alla domanda riconvenzionale all’esame avente ad oggetto il risarcimento dei danni parametrati al pagamento di parte delle utenze, con riferimento ai consumi relativi all’attività commerciale e a profili accessori (separazione dei contatori), involgendosi nella specie diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (Cass., sez. un., ord., 31/122018, n. 33688; v. anche Cass., sez. un., 4/09/2018, n. 21597; v. anche Cass., sez. un., ord 8/07/2019, n. 18267 e Cass., sez. un., 18/12/2019, n. 33691);

rientra nella giurisdizione del G.O. anche la domanda principale, così come formulata, non mettendosi parimenti con la stessa in discussione la validità e l’efficacia della concessione amministrativa4 riferendosi la medesima all’atto di transazione del 29 maggio 2012 e alla sentenza della Corte di appello di Torino n. 2400/2017;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, vada dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario per la domanda principale e per quella riconvenzionale;

il predetto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario per domanda principale per quella riconvenzionale; spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA