Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23002-2008 proposto da:

MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

18/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 18 dicembre 2007 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di C.I., C.A., C.G., C.S., Ca.An., C. G., C.P. e C.S., della somma di Euro 10.200,00, per ciascuno, oltre alla somma di Euro 22.240,00 pro quota ereditaria, agli interessi ed alla rifusione delle spese processuali, a titolo di riparazione per il danno da essi subito in proprio e nella qualità di eredi di C.S., in conseguenza della violazione del termine ragionevole del processo da quest’ultimo promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 14 marzo 1973, per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo di un appalto, e definito con sentenza 20 settembre 2005.

Avverso il provvedimento, notificato il 12 giugno 2008, proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo:

1) la nullità del decreto per omessa sottoscrizione del giudice relatore;

2) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 perchè uno solo degli attori, l’avv. C.S., aveva preso parte alla fase di riassunzione del processo presupposto, dopo l’interruzione per il decesso dell’originario attore; e quindi l’equo indennizzo doveva essere limitato al ritardo verificatosi fino al predetto evento interruttivo, dato che egli aveva agito in questa sede solo in qualità di erede e il ricorso doveva essere dichiarato precluso perchè proposto oltre il termine semestrale dalla maturazione del ritardo.

3) il vizio di ultrapetizione perchè i sigg. C. avevano proposto la domanda di equa riparazione in qualità di eredi e la corte territoriale aveva invece liquidato l’indennizzo a ciascuno di essi come se avessero agito iure proprio;

4) la violazione dell’art. 75 cod. proc. civ. per il mancato rilievo del difetto di legittimazione attiva di sette degli otto attori in ordine alla riparazione del danno maturato dopo il decesso del loro dante causa, giacchè non avevano partecipato al giudizio riassunto;

5) la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. perchè era stato liquidato l’indennizzo per l’intero periodo di ritardo irragionevole anche in favore di chi era rimasto estraneo al giudizio riassunto;

6) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nel calcolo del ritardo irragionevole, inclusivo del periodo di un anno, circa, di interruzione del processo e nell’erroneo accertamento in circa 10 anni della durata complessiva della fase di riassunzione, laddove la stessa risultava di sette anni;

7) la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione dell’equo indennizzo, che non teneva conto del ridimensionamento della posta in giuoco nel corso degli anni di durata del giudizio, vertendosi in tema di debito di valuta;

8) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione dell’equo indennizzo senza tenere conto della modestia della posta in giuoco e con un criterio moltiplicativo che era in contrasto con l’unicità della posizione sostanziale, anche per il periodo successivo al decesso dell’attore originario;

9) la violazione dell’art. 2934 cod. civ. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nel non rilevare che quest’ultima legge non era speciale rispetto all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, salva la diversità della sede giurisdizionale in cui esercitare la tutela, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione;

10) (erroneamente rubricato col n. 5) la violazione dell’art. 11 cpv.

disp. gen., comma 1 e art. 12 cpv. disp. gen. per omessa dichiarazione di prescrizione del diritto, stante l’inapplicabilità del principio di irretroattività alla disciplina dei termini prevista dalla L. n. 89 del 2001;

Gli intimati non svolgevano alcuna attività processuale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero della Giustizia deduce la nullità del decreto per omessa sottoscrizione del giudice relatore.

Il motivo è infondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il provvedimento conclusivo è emesso nella forma di un decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6). Pertanto, nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rende sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, esso richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio; senza necessità della contestuale firma del giudice relatore, in conformità con quanto disposto dall’art. 135 c.p.c., comma 4.

La regola della prevalenza della sostanza sulla forma vale, infatti, a esimere dal vizio di nullità provvedimenti il cui contenuto sostanziale sia diverso da quello apparente, a condizione che siano rispettati i requisiti legali di forma propri del tipo legale correttamente adottabile. In tal modo, l’erroneità del nomen juris, di ordinanza o di decreto in luogo di quella appropriata di sentenza, non inficia di nullità il provvedimento che, in concreto, sia stato sottoscritto anche dal relatore (Cass., sez. 1, 13 dicembre 2001, n. 15.746; Cass., sez. 2, 29 agosto 1997, n. 8237).

Non è però vero il principio inverso: e cioè che un provvedimento che formalmente rispecchi la forma prescritta in subiecta materia sia egualmente nullo perchè mancante di un requisito richiesto, invece, da un diverso tipo legale, in ragione della maggiore affinità contenutistica con quest’ultimo (Cass., sez. 1, 12 novembre 2002, n. 15.852).

Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, il Ministero censura la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 ed il vizio di ultrapetizione perchè uno solo degli attori, l’avv. C.S., aveva preso parte alla fase di riassunzione del processo presupposto, dopo l’interruzione per il decesso dell’originario attore.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente fa infatti riferimento a circostanze che assume desumibili del ricorso introduttivo del presente giudizio, senza riportarne testualmente il contenuto rilevante. E così, l’asserzione che i ricorrenti abbiano agito esclusivamente quali eredi, e non anche in proprio, in contrasto con quanto affermato nel decreto impugnato, non può valere a sorreggere l’eccezione di decadenza per tardività della domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4. Oltre ciò, è appena il caso di aggiungere che, in base a tale norma, la decadenza in questione decorrerebbe, pur sempre, dalla data della decisione, e non dall’evento interruttivo della morte dell’originario attore seguito dalla riassunzione del processo.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 75 cod. proc. civ. per il mancato rilievo del difetto di legittimazione attiva di sette degli otto attori in ordine al ritardo maturato nella fase di riassunzione.

Valgono le ragioni di inammissibilità già addotte, per difetto di autosufficienza del ricorso, in difetto altresì di produzione o di richiamo della sentenza del processo presupposto, così da consentire la verifica dei soggetti costituitisi nella fase di riassunzione, sulla base di precise allegazioni dei passi rilevanti sotto il profilo in esame.

Con il quinto motivo il Ministero lamenta la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. perchè è stato liquidato un indennizzo per l’intero periodo di ritardo irragionevole anche in favore di chi era rimasto estraneo al giudizio riassunto.

La doglianza è assorbita dalla precedente statuizione di inammissibilità per mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto.

Con il sesto motivo il Ministero deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nel calcolo del ritardo, inclusivo del periodo di un anno, circa, di interruzione del processo e nell’erroneo accertamento in circa 10 anni della durata della fase di riassunzione.

Il motivo è inammissibile perchè non sorretto da un adeguato quesito di diritto, ex art. 366 bis cod. proc. civile. Esso nominalmente denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, ma nel prosieguo muove censure, del resto generiche e relative a profili di fatto che riguardano invece il vizio di motivazione. La stessa indicazione del fatto controverso, in chiusura, è estremamente vaga, limitandosi ad un’enunciazione di principio priva di concreta aderenza con la pretesa illogicità lamentata.

Con il settimo motivo il Ministero censura la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione dell’equo indennizzo che non terrebbe conto del ridimensionamento della posta in giuoco nel corso degli anni di durata del giudizio.

Il motivo è inammissibile per la medesima ragione sopra addotta, trattandosi di censura perplessa – enunciata come violazione di legge e sviluppata come vizio di motivazione – per di più di non agevole intelligenza, visto che si fonda sull’asserita natura di valuta di debiti non meglio precisati.

Con l’ottavo motivo il ricorrente si duole della violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione dell’equo indennizzo, eccessiva rispetto alla modestia della posta in giuoco e con un criterio moltiplicativo irrispettoso dell’unicità della posizione sostanziale.

Il motivo è inammissibile perchè, come i due precedenti, privo del requisito di diritto in tema di dedotta violazione di legge (si indica solo il fatto rilevante, prescritto invece per il vizio di motivazione), oltre che infondato nel diniego del diritto di ciascuno degli eredi ad un indennizzo integrale per il ritardo maturato dopo la loro costituzione in giudizio ex art. 110 cod. proc. civile.

Con il nono ed il decimo motivo, di contenuto affine, il Ministero deduce la violazione di legge per omessa dichiarazione della prescrizione del diritto.

Il motivo è infondato.

Punto di partenza delle argomentazioni difensive è il diniego del carattere unitario della fattispecie costitutiva del diritto all’equo riparazione (definita, per contro, dal ricorrente a formazione progressiva). Il fondamento positivo della ricostruzione interpretativa è ravvisato dal ricorrente nel potere d’agire del soggetto già in pendenza del processo presupposto (L. n. 89 del 2001, art. 4): cui verrebbe ad essere correlato il dies a quo del periodo di prescrizione, coevo al primo verificarsi del ritardo processuale, in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..

In contrario si osserva come la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, si ponga come norma speciale ed autosufficiente: come, già prima facie, rivelato non solo dalla sua collocazione toponomastica, ma anche e soprattutto dalla rubrica “Termini e condizioni di proponibilità”, di portata letterale onnicomprensiva nel delineare i tempi dell’edictio actionis. Il dato letterale (primo elemento da scrutinare in sede ermeneutica: art. 12 disp. att. cod. civ., comma 1) non offre quindi appigli per il recupero, in forma di richiamo esplicito, della disciplina e del bagaglio concettuale propri della prescrizione.

Resta da saggiare la conclusione negativa di una disciplina ancipite, in subiecta materia, sotto il concorrente profilo teleologico dell’intenzione del legislatore.

Ma anche tale vaglio induce ad escludere qualsiasi evenienza estintiva del diritto anticipata rispetto all’ultimo (e normale) termine utile per la proposizione della domanda di sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta esecutiva.

Al riguardo, si deve rilevare, in sede dogmatica, l’incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto – nella specie, processuale – da compiere.

La disciplina della decadenza – che è una novità del codice del 1942 – postula, al pari della prescrizione, una combinazione dell’inerzia soggettiva con l’elemento oggettivo del tempo; anche se, secondo un’autorevole dottrina (di cui si rinviene qualche eco in giurisprudenza: Cass., sez. 1^, 6 novembre 1976 n. 4043), sanziona l’inadempimento di un onere, piuttosto che di un obbligo, per l’esercizio di un diritto (di regola, potestativo), in base al principio di autoresponsabilità. Il termine decadenziale, in tesi generale, consiste in un punctum temporis da rispettare: fino a che non sia trascorso, neppure si può parlare d’inerzia soggettiva, perchè il tempo, che nella prescrizione viene in considerazione come durata, nella decadenza vale invece come distanza: diversità ontologica, rispecchiata dalla disciplina alternativa in materia di interruzione e sospensione (artt. 2941, 2945 e 2964 cod. civ.), che vede ammissibile solo l’impedimento della decadenza una volta per sempre (art. 2966 cod. civ.). L’utilità euristica della distinzione si rivela altresì nel corollario logico che non è ipotizzabile – per la contraddizione che noi consente – che il soggetto sia, nel contempo, inerte e no, fino alla scadenza del termine di preclusione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Tanto più la coesistenza appare eccentrica al sistema, in quanto la previsione di un termine come causa di decadenza o di prescrizione rientra, come generalmente riconosciuto in dottrina, in un scelta discrezionale del legislatore, immune da condizionamenti di logica giuridica (non senza ingenerare, talvolta, dubbi esegetici: cfr. art. 2393 c.c., comma 4); e, mentre la prescrizione costituisce causa generale di estinzione, in virtù dell’art. 2934 cod. civ., la decadenza è prevista in norme complementari all’interno di singole fattispecie, insuscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).

Pertanto, anche dalla verifica della coerenza sistematica e concettuale si evince, in ultima analisi, l’inammissibilità del concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta.

Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.). Conferme del principio, nel panorama casistico giurisprudenziale, si riscontrano nella ritenuta applicazione della prescrizione decennale in tema di opposizione all’indennità di espropriazione in caso di mancato decorso del termine di decadenza per l’opposizione, L. 22 novembre 1971, n. 865, ex art. 19), causato dall’omesso deposito della relazione dell’apposita Commissione sulla misura definitiva dell’indennità. In questo caso, la decorrenza della prescrizione è appunto giustificata dal carattere alternativo, e non cumulativo, del termine di decadenza rispetto a quello prescrizionale (Cass., sez. 1, 10 settembre 2004, n. 18.237; Cass., sez. 1, 8 maggio 2001 n. 6367; Cass., sez. 1, 20 dicembre 2000, n. 16.026).

Ancora a titolo analogico si può ricordare, sul formante giurisprudenziale, l’interpretazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma 2 (cd. equo canone) e della L. 9 dicembre 1998, n. 431, affine art. 13, che sottopongono ad un termine di decadenza semestrale, decorrente dalla riconsegna dell’immobile, il diritto del conduttore ad ottenere il rimborso di quanto pagato in più del dovuto nel corso del rapporto locativo: interpretazione, che ricollega all’osservanza del termine di decadenza la ripetizione integrale di ogni eccedenza indebita, senza che ciò sia impedito dal decorso dei termini di prescrizione (Cass., sez. 3, 26 maggio 2004, n. 10.120).

Sottesa alle predette pronunce, pur nella diversità di materia, è il comune assunto – di buon senso, non meno che di diritto – che il riconoscimento legislativo della proponibilità dell’azione entro un termine di decadenza esclude la maturazione della prescrizione prima del prescritto dies ad quem: a pena d’irrilevanza – tamquam non esset – del termine stesso, pur solennemente enunciato con norma specifica ad hoc. In senso contrario, non si potrebbe addurre, esemplificativamente, la normativa in tema di garanzia da vizi redibitori prevista, in parte qua, negli artt. 1495 e 1667 c.c..

E’ agevole rilevare come le due cause di estinzione del diritto siano quivi ancorate a date e ad inattività diverse: per la decadenza, alla mancata denunzia dei vizi entro il termine legalmente previsto dalla scoperta (art. 1495 c.c., comma 1 e art. 1667 c.c., comma 2);

mentre, per la prescrizione, dalla consegna della cosa o dell’opera (art. 1495 c.c., comma 3 e art. 1667 c.c., comma 3). In tale contesto non collide, quindi, con l’alternatività dei due istituti, l’eventualità di una prescrizione maturata ancor prima del decorso del termine per la decadenza:

come ad esempio, per un difetto scoperto e tempestivamente denunziato, ma oltre i termini, rispettivamente di uno o due anni, dalla consegna della cosa venduta o dell’opus realizzato.

Non senza aggiungere che appare visibilmente contrario alla ratio legis imporre l’onere di un’azione immediata, al primo maturarsi del ritardo irragionevole. Innanzitutto, per la difficoltà pratica di accertarne subito la datazione, tenuto conto che i termini ordinari (tre anni per il primo grado, due per l’appello, uno per il ricorso per cassazione, secondo i consolidati parametri giurisprudenziali) possono subire variazioni in rapporto alla specifica materia del contendere, alla complessità del caso o al comportamento delle parti: variabili tutte, meno agevolmente valutabili in uno stadio interinale, fuori di una visione d’insieme ex post Per di più, l’incipiente ritardo potrebbe financo essere riassorbito, in prosieguo, per la necessità sopravvenuta di un ulteriore attività istruttoria che muti la valutazione in fieri, rendendo non più lesivo del principio di ragionevole durata l’effettivo iter processuale: eventualmente, per compensazione con la speditezza dei gradi successivi, ove si aderisca ad una concezione unitaria della durata ragionevole del processo (Cass., sez. 1^, 29 dicembre 2005 n. 28864; Cass., sez. 1^ 7 aprile 2004, n. 6856; Cass., sez. 1^, 27 agosto 2003 n. 12541).

Oltre a ciò, postulare l’operatività della prescrizione in corso di causa presupposta imporrebbe, fatalmente, il frazionamento della pretesa indennitaria: destinata alla rinnovazione in ipotesi di un ritardo più che decennale. Tanto più, se si acceda al principio di cristallizzazione dell’an e del quantum al momento della domanda di equa riparazione; con conseguente esclusione, dall’indennizzo, dell’ulteriore danno maturato fino alla decisione.

Siffatta inevitabile proliferazione di iniziative, per segmenti temporali, intesa non come facoltà rimessa alla discrezionalità potestativa della parte, bensì come onere in prevenzione della perdita del diritto, per prescrizione, oltre ad essere contraria al generale principio di economia processuale – e, al limite, integrare perfino un abuso del processo (Cass. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15476) – avrebbe l’ulteriore effetto paradossale di indurre la parte alla nimia diligentia di agire quando ancora il ritardo sia pressochè trascurabile; e dia quindi luogo, plausibilmente, ad un indennizzo nummo uno, se non addirittura al rigetto della domanda per l’estrema modestia del pregiudizio.

La suesposta ricostruzione sistematica è del resto conforme alla disciplina della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 35 (Condizioni di ricevibilità), primo comma, contempla unicamente l’identico termine semestrale di decadenza per la proposizione dell’azione (“La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qua è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”).

E’ vero che non è contestualmente prevista la possibilità di agire prima che sia sopravvenuta la decisione definitiva nel giudizio presupposto; ma, nel consentire tale facoltà l’ordinamento italiano, ha ampliato il diritto di azione del soggetto leso dal ritardo irragionevole – anticipandone il possibile esercizio ad una fase intermedia del processo presupposto – e non certo aggravato l’obbligo di diligenza: come rivelato dall’inequivoca congiunzione disgiuntiva “ovvero” contenuta nell’art. 4 cit., lessicalmente sintomatica di una scelta potestativa tra due opzioni, senza reciproco condizionamento.

Anche la norma transitoria di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, ne consentire entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (prorogato poi al 18 aprile 2002 D.L. 12 ottobre 2001, n. 370) la prosecuzione dinanzi al giudice italiano dei processi di equa riparazione promossi davanti alla Corte europea e non ancora dichiarati ricevibili, ha posto l’unico requisito temporale della tempestività dei ricorsi originari (e cioè del rispetto dei solo termine, di natura decadenziale, previsto dal citato art. 35 della Convenzione): in tal modo, implicitamente escludendo che la prescrizione, non prevista dalla normativa europea, potesse invece acquisire efficacia estintiva dopo la translatio iudicii. Esclusione, del resto consentanea con il carattere derivato, seppur non ancillare, della tutela introdotta con la cd. legge Pinto, espressamente ancorata, ex art. 2, comma 1, ai presupposti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ed alla giurisprudenza interpretativa della Corte di Strasburgo).

Entro questa cornice dogmatica, la pur condivisibile qualificazione meramente processuale della L. n. 89 del 2001, che ha solo assicurato la concreta tutela del preesistente diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. sez. unite 26 gennaio 2004, nn. 1339-1341), concorre ad escludere l’ibridazione del modello europeo tramite l’ingresso, ex novo, di una causa estintiva diversa dalla decadenza.

E’ dunque infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Giustizia con i motivi in esame.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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