Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30066-2011 proposto da:

B.V., C.F. (OMISSIS), R.A. C.F. (OMISSIS),

G.G. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PERINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI CASODI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1484/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/12/2010 R.G.N. 319/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MISURI LUCILLA per delega verbale CASODI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Firenze, adita dal Ministero della Difesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellante a pagare Euro 15.000 in favore di ciascuno degli appellati B.V., G.G. e R.A., a titolo di risarcimento del danno derivato da demansionamento.

2. La Corte territoriale ha accertato che i lavoratori, già inquadrati nell’aprile 1991 nella 4^ qualifica funzionale, confluita ex CCNL nell’area professionale B, erano stati inquadrati come “coadiutori di amministrazione” B1, che avevano partecipato al percorso formativo per il passaggio alla classe stipendiale B2, che erano stati destinati, per effetto di una ristrutturazione organizzativa, a svolgere mansioni amministrative semplici.

3. Ha ritenuto che l’ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice di prime cure doveva essere ridotto in considerazione del fatto che il dedotto danno esistenziale da demansionamento si era compendiato al più in un mero disagio da riconversione lavorativa e del fatto che il demansionamento era stato parziale, atteso che i lavoratori, pur essendo stati destinati ad una articolazione organizzativa nella quale l’impegno richiesto era oggettivamente scarso, avevano, nondimeno, svolto mansioni proprie della qualifica di inquadramento.

4. Avverso detta sentenza B.V., G.G. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi al quale resiste con controricorso il Ministero della Difesa.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, dell’art. 2103 c.c. ed omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che essi ricorrenti non avevano allegato alcunchè in ordine alla loro progressione di carriera a far tempo dal 1991 e per avere, invece, ritenuto veritiere le affermazioni del Ministero in ordine al loro inquadramento come coadiutori di amministrazione B1 e assumono che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il loro demansionamento era culminato nella forzata inattività

7. Con il secondo motivo i ricorrenti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 e dell’accordo sul nuovo ordinamento professionale applicativo del CCNL comparto Ministeri e del contratto integrativo del Ministero della Difesa del 29.11.2004 ed omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Richiamate le declaratorie contrattuali del profilo di coadiutore di amministrazione e di artificiere, lamentano l’erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali da parte della Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che vi fosse parziale equivalenza tra le mansioni di artificiere e quelle di coadiutore di amministrazione.

8. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per erronea valutazione delle risultanze della CTU espletate nel giudizio di merito ed insufficiente motivazione. Sostengono che dalla CTU era emerso un danno esistenziale e biologico più grave di quello affermato nella sentenza impugnata.

9. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Deducono che queste dimostrerebbero che l’attività di bonifica nei territori già di competenza di essi ricorrenti era stata affidata al personale civile e militare in forza presso i depositi munizioni di (OMISSIS).

Esame dei motivi di ricorso.

10. I quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

11. Va precisato che, come evidenziato nei punti 2 e 3 di questa sentenza, la Corte territoriale non ha negato l’avvenuto demansionamento determinato dall’attribuzione sin dal 1991 di mansioni di contenuto professionale meno pregnante e specializzato di quello proprio dell’inquadramento attribuito e delle mansioni svolte, ma ne ha ridotto la portata sul piano del pregiudizio subito, riconducendolo essenzialmente al danno professionale.

12. Ebbene, nel ricorso i ricorrenti, nulla prospettando in ordine alla spettanza del diritto ad un inquadramento diverso da quello ricevuto dal 2006 (quindi dal 1991), si dolgono, in sostanza ed in maniera confusa, della tenuità del demansionamento accertato nella sentenza impugnata e della modestia del danno liquidato, svolgendo prospettazioni inconferenti rispetto alle statuizioni ed alle argomentazioni della sentenza impugnata (primo motivo e secondo motivo).

13. Le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo mirano, invece, a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che per consolidato orientamento, questa Corte non ha il potere di effettuare (ex plurimis, Cass. SU 24148/ 2013; Cass. n. 541/2016, 15208/2014). Così è per la dedotta erroneità della valutazione delle relazioni di CTU (terzo motivo) e della riorganizzazione dell’attività di bonifica (quarto motivo). Va anche rilevato che, in violazione dei principi affermati ripetutamente da questa Corte (Cass., SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008), nei motivi in esame non sono riprodotti il contenuto degli elaborati peritali e dei verbali contenenti le deposizioni testimoniali, in relazione ai quali non ne è nemmeno indicata la sede di produzione.

14. In conclusione, nessuna delle censure formulate dai ricorrenti mette in discussione le argomentazioni motivazionali spese dalla Corte territoriale che, ai fini del quantum della domanda risarcitoria, ha fatto riferimento alla mancanza di allegazioni idonee a ricostruire la portata del contenuto professionale delle mansioni prima e dopo l’accertato demansionamento ed a specificare e a definire i termini del pregiudizio allo sviluppo professionale di ciascuno dei ricorrenti.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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