Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12996/2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro della

Valle n. 4, presso lo studio dell’avvocato Luigi Tuccillo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Filippo Alfani, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Clelia Scioscia, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.C. impugna avanti a questa Corte, con ricorso basato su un unico motivo, la sentenza del 16.3.2017 della Corte d’Appello di Napoli che, accogliendo il gravame dell’ex coniuge V.G., ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui, pronunciando lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, aveva gravato l’appellante dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’appellata, sull’assunto che alla stregua delle acquisite risultanze istruttorie era rimasto provato che la S. avesse instaurato un rapporto di convivenza con un terzo, provvisto di quei caratteri di stabilità e di reciprocità tali da rendere riconoscibile una famiglia di fatto anche secondo i dettami della L. 20 maggio 2016, n. 76, e da far perciò cessare ogni obbligo di contribuzione.

Resiste il V. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorso – alla cui cognizione non osta la pregiudiziale opposta dal controricorrente in ordine alla nullità della procura per essere essa priva di data, essendo contrario principio di questa Corte che la mancanza denunciata sia irrilevante dato che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass., Sez. V, 21/12/2019, n. 34259; Cass., Sez. IV, 5/11/2012, n. 18915; Cass., Sez. I, 19/12/2008, n. 29785) – allega con l’unico motivo di esso la pretesa violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, commi 6 e 7, avendo la Corte di merito accolto l’avversario gravame sul ritenuto presupposto della convivenza da lei instaurata con un terzo, malgrado il rapporto in questione non presenti alcuno dei requisiti per dar vita ad una famiglia di fatto e non valga richiamarsi alla L. n. 76 del 2016, facendo nella specie difetto il requisito basilare della reciproca assistenza morale e materiale.

3. La declinata doglianza, pur se formulata con riferimento ad una violazione di legge, evidenzia tuttavia un vulnus motivazionale in capo alla sentenza impugnata che ne rende doverosa la cassazione. La Corte d’Appello ha invero reso una motivazione che resta al di sotto del minimo costituzionale richiesto, poiché non solo non ha tenuto conto dei contraddittori esiti fatti registrare dall’istruttoria testimoniale (accordando preferenza alle dichiarazioni di un teste rispetto all’altro senza spiegare le ragioni di questa preferenza), ma non ha in alcun modo chiarito perché dalle circostanze riferite dal teste ritenuto maggiormente attendibile (ospitalità data dalla S. al suo attuale compagno per un periodo di circa dieci mesi, in attesa che si rendesse abitabile l’appartamento di quest’ultimo) si potesse ricavare la prova dell’esistenza fra l’odierna ricorrente e detto compagno di un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, da un’effettiva comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri, tale da assumere i connotati della c.d. “famiglia di fatto”.

Non emergono, in definitiva, i fatti posti a fondamento dell’accertamento qui contestato; accertamento che, pur se frutto di un’opzione valutativa riservata al giudice del merito, non lo dispensa dal dar conto delle ragioni dei proprio convincimento.

Opportunamente dunque riqualificata la censura nei termini di una violazione dell’obbligo motivazionale, il motivo risulta fondato e meritevole di accoglimento.

4. Debitamente cassata l’impugnata decisione, la causa va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA