Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2139 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano
n. 110/13/2004 emessa in data 13.06.2005 depositata il 26.07.2005
notificata in data 10 novembre 2005;
udita la relazione la relazione del Consigliere Dott. Renato
Polichetti;
lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso in quanto manifestamente infondato.
Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
riconosciuto il diritto dei contribuente al rimborso dell’IRAP
corrisposto con riferimento al periodo di cui è causa.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, del difetto di tale requisito e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendo intervenuto nel presente giudizio M.L..
Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in Camera di consiglio il ricorso verrà sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianità del Collegio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010