Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21389 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21389 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 9171-2010 proposto da:
ICESA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI
VILLA MASSIMO 33, presso lo studio

GIULIANA SANGIORGI,

dell’avvocato

rappresentato e

difeso

dall’avvocato ANTONIO SANGIORGI giusta delega in
2015

calce;
– ricorrente –

2684

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO l, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –

Data pubblicazione: 21/10/2015

nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 10/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

9171/10
Fatto
Con sentenza n. 36/30/09, depositata il 10.2.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, rigettava l’appello proposto dalla società I.C.E.S.A. s.r.l.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n.
40/10/2006, confermando l’avviso di accertamento Invim straordinaria, relativa
all’anno 1994, con cui l’Ufficio del Registro aveva elevato il valore finale e iniziale

Rilevava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che la perizia di stima
dell’Ute di Palermo era ben motivata evidenziando la consistenza, l’esatta
ubicazione, la regolare configurazione e la edificabilità del bene mentre la società
non ha mai offerto alcun elemento di prova idoneo a contrastare l’operato dell’
Ufficio; in merito alla presunta definizione agevolata, mediante condono, osservava
come i pagamenti eseguiti dalla società contribuente non riguardassero la presente
controversia.
Riteneva, inoltre l’avviso di accertamento sufficientemente motivato contenendo una

esaustiva motivazione nonché un’analitica descrizione del procedimento dei calcoli

eseguiti e delle operazioni effettuate al fine di pervenire alla determinazione del
quantum debeatur e alla irrogazione delle sanzioni”.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo
i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c., in relazione all’art. 12 1. 289/2002, rilevando
l’omessa dichiarazione di cessazione della materia contendere da parte del
giudice di appello, avendo fornito la prova di aver aderito al condono ex art. 12 1.
289/2002 , provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e
nei modi di legge;
b) violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., rilevando di aver
documentato nel giudizio di appello di avere aderito al condono, risultando dagli
atti che le imposte condonate erano relative ad INVIM dell’anno 1994, essendosi
limitata la CTR, sulla mera affermazione dell’Agenzia delle entrate, a rilevare
che i pagamenti eseguiti dal contribuente in esecuzione del condono non
riguardavano la presente controversia;
e) violazione dell’art. 360, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa
motivazione della Commissione Regionale sulla eccezione di prescrizione fatta

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dichiarato dalla società relativamente ad un terreno sito nel Comune di Monreale.

valere in via subordinata nel ricorso in appello;
d) viziò di motivazione , in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c., avendo omesso di
motivare la CTR in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di
appello;
e) violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c., in relazione all’art.31 d.p.r. 643/72 e agli artt.
56,76 e 78 d.p.r.131/86, avendo errato la CTR nel non dichiarare, anche d’ufficio,
la decadenza dell’Agenzia delle entrate dalla possibilità di esigere l’imposta e,

decisione, oltre 10 anni dall’avviso di accertamento e di liquidazione dell’imposta
senza che le relative somme fossero state iscritte a Ruolo.
L’ Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 10.9.2015, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente
connessi, difettano di autosufficienza, in quanto, a prescindere dalla tipologia di
definizione agevolata (art. 12 o 16 1. 289/2002), non risulta riprodotta o allegata al
ricorso, con la relativa indicazione toponomastica, la documentazione asseritamente
prodotta in grado di appello da cui poter desumere che il pagamento effettuato in
adesione al condono si riferisca alla presente controversia, non potendo questa Corte
esaminare gli atti in relazione ai vizi dedotti (violazione di legge).
Anche il terzo e quarto motivo, esaminati unitariamente stante la loro connessione,
difettano di autosufficienza. non avendo allegato l’avvenuta deduzione della
eccezione di prescrizione dinanzi al giudice di primo grado, onde dar modo alla
Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel
merito la questione stessa. (Cass. Sez. 3, 20/10/2006, n. 22540)
Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del
Giudice di legittimità questione nuove non esaminate dai giudici di merito se non
risulta dalla sentenza impugnata che la parte abbia formulato le relative questioni con
il ricorso introduttivo, né -ove l’avesse proposte- che abbia “riproposto” tali
questioni davanti al giudice di appello.
Nel caso di specie la ricorrente fa riferimento alla eccezione di prescrizione del
credito “formulata nell’atto di appello”, senza nulla specificare in ordine alla
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comunque, la prescrizione del diritto di credito essendo decorsi, al momento della

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avvenuta deduzione della questione nel giudizio di primo grado e della decisione
della CTP al riguardo.
Anche l’ultimo motivo è infondato sotto un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto non risulta dalla sentenza impugnata che il giudice abbia rilevato l’omessa
iscrizione a ruolo dell’imposta, essendosi limitato ad affermare “che i pagamenti
eseguiti dalla società non riguardano questa controversia”
Inoltre, il giudice di appello, non avrebbe potuto, comunque, dichiarare d’ufficio la
dalla contribuente fin dal primo grado di giudizio, essendo inammissibile tale
eccezione, peraltro neanche formulata, in sede di appello, non trattandosi di
eccezione rilevabile d’ufficio.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’ intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 10.9.2015

decadenza dell’Amministrazione Finanziaria che avrebbe dovuto essere eccepita

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