Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21389 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21389 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

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SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22309/12) proposto da:
GOCCIA DANIELA, SICOLI ADELE e FRUGIS CAGGIANELLI NICOLA, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Ferdinando Emilio Abbate del foro di
Viterbo e dall’Avv.to Giambattista Ferriolo del foro di Roma ed elettivamente domiciliatofp’resso lo
studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;

ricorrenti

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
lege dall’Awocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliato per legge, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 18/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 202 depositato il 6 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to Ranieri Roda (con delega dell’Avv.to Fernando Emilio Abbate), per parte

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio
Giovanni Patrone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 1’11 novembre 2010 presso la Corte di appello di Perugia Daniela
COCCIA, Adele SICOL1 e Nicola FRUGIS CAGGIANELL1 proponevano, ai sensi della legge n. 89
del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte di appello di
Roma con ricorso depositato nel mese di giugno 2005, concluso con decreto di accoglimento
parziale della domanda e depositato nel mese di luglio 2006 e definito, a seguito di ricorso per
cassazione notificato nel mese di ottobre 2007, con sentenza depositata nel mese di maggio
2010, per cui esso era complessivamente durato, per due gradi di giudizio, dal mese di giugno
2005 al mese di maggio 2010 e quindi in tempi superiori alla ragionevolezza prevista dalla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (art. 6).
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, la quale concludeva
per la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, la Corte adita dichiarava l’inammissibilità della
domanda.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava, sulla scorta dei principi
interpretativi tratti sui due livelli normativi, facendo l’art. 2 della legge Pinto diretto riferimento
all’art. 6 della Convenzione, che la normativa nazionale era per sua natura servente e destinata

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ricorrente;

ad operare nel momento logico successivo all’inquadramento della fattispecie astratta prevista
nella norma-precetto, venendo, per ciò, a costituire una norma-sanzione rispetto al precetto di cui
all’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, con la conseguenza che i giudizi ex lege n. 89/2001,
previsti solo nella norma-sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la violazione della

ritenersi esaurito il rimedio interno con la Pinto. In tal senso era di conforto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, per la quale la legge n. 89/2001 costituiva la via interna di ricorso che la
vittima della violazione doveva adire prima di potersi rivolgere alla CEDU per chiedere la equa
soddisfazione prevista dall’art. 41 della Convenzione. Dunque meccanismo di attuazione della
CEDU e di rispetto del principio di sussidiarietà dell’intervento della Corte Europea di Strasburgo,
che era stato considerato insussistente solo allorchè le conseguenze dell’accertata violazione
della CEDU non venivano riparate dal diritto interno owero lo erano state in modo incompleto, in
altri termini, per inadeguatezza della tutela offerta dal diritto interno, non anche quando la
doglianza investiva il ritardo con il quale l’indennizzo era stato liquidato e/o versato.
Avverso il predetto provvedimento hanno presentato ricorso per cassazione gli stessi COCCIA,
SICOLI e FRUGIS CAGGIANELLI, articolato su un unico motivo, costituita l’Amministrazione
intimata al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discissione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost., richiamando numerosi
decreti coevi emessi dalla stessa Corte di appello di Perugia con i quali è stata ritenuta
l’ammissibilità delle domande, nonostante l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n.
89/2001 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi della medesima legge, sollevata
dall’Amministrazione resistente, rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di

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norma-precetto non potevano fondare una richiesta di indennizzo ex lege n. 89/2001, dovendo

distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e di
sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione
europea e dalla Costituzione italiana.
Del resto l’art. 2 della legge n. 89/2001 consente di adire il giudice nazionale in ogni caso in cui si

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, accordando il diritto ad
una equa riparazione; il principio risulta affermato nei termini recepiti dalla legge Pinto dal citato
art. 6 (che ha la valenza di un principio generale comunitario) e dall’ari. 111 Cost.. Aggiungono i
ricorrenti che la mancanza di un ‘ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale’, che
conseguirebbe alla declaratoria di inammissibilità delle domande che deducano la violazione del
termine di durata ragionevole in precedenti procedimenti di equa riparazione, sarebbe anche in
evidente contrasto con l’art. 13 della CEDU, in quanto negherebbe del tutto una giustizia
domestica ed effettiva ai diritti fondamentali di natura comunitaria, direttamente applicabili nel
nostro ordinamento.
La doglianza è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento
disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per
i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente

lamenti un danno patrimoniale e non per effetto della violazione della Convenzione per la

regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa
riparazione, che si svolge presso le Corti di appello ed eventualmente, in sede di impugnazione,
dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale
tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto

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fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di
sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i
procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla
Corte di appello, previsto solo dalla norma-sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la

atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre
che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.
Del resto in tal senso si è espressa la stessa CEDU, da ultimo con la sentenza 6 marzo 2012,
pronunciata nel ric. n.23563107 – Gagliano Giorgi c. Italia, che richiamati i suoi precedenti
(Belperio e Ciarmoli c. Italia, n. 7932/04, § 42, 21 dicembre 2010; Vaney c. Francia, n. 53946/00,
§ 53, 30 novembre 2004; Riccardi Pizzati c. Italia, n. 62361/00, § 98, 29 marzo 2006; Giuseppe
Mostacciuolo c. Italia (n. 2), n. 65102/01, § 97, 29 marzo 2006 ed altre), ha affermato il principio
secondo il quale “per soddisfare le esigenze del «termine ragionevole» ai sensi dell’articolo 6 § 1
della Convenzione, la durata di un procedimento «Pinto» dinanzi alla corte di appello competente
e alla corte di cassazione, compresa la fase di esecuzione della decisione, non dovrebbe, in linea
di principio e salvo circostanze eccezionali, essere superiore a due anni e sei mesi”, con ciò
implicitamente ribadendo l’ammissibilità del rimedio previsto dalla legge n. 89 del 2001 con
riferimento ai giudizi sulla irragionevole durata dei procedimenti presupposti.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione,
nelle numerose sentenze emesse nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924, cit.), questa Corte ha
ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche
dinnanzi alla corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta
ragionevole ove pon ecceda il termine di due anni (da compararsi con il termine di due anni e sei
mesi della CEDU, comprensivo della fase della esecuzione).

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violazione della norma-precetto (di cui all’art. 6 par. 1 della CEDU), costituisca il rimedio unico,

Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la decisione della corte territoriale che ha
ritenuto inammissibile il procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese di giugno 2005; che l’unico grado di
giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di luglio 2006; che il giudizio di
cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di ottobre 2007 ed è terminato con
sentenza depositata nel mese di maggio 2010. La durata complessiva del procedimento di equa
riparazione è stata dunque di circa quattro anni ed undici mesi. Detratto il termine ragionevole,
stimato in due anni, nonché il termine di un anno ed un mese intercorso tra il deposito del decreto
e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve previsto per il ricorso per
cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e dieci mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuno dei ricorrenti spetta un
indennizzo che va liquidato sulla base di €. 750,00 per anno, e quindi in complessivi €. 1.375,00,
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura
indicata in dispositivo, con la precisazione che sulle somme dovute a titolo di onorari — €. 445,00
per il giudizio di merito; €. 425,00 per il giudizio di cassazione – si applica, ai sensi del D.M. n. 127

Nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato

del 2004, art. 5, comma 4, un aumento del 20% per le parti ulteriori rispetto alla prima. Le spese
devono essere distratte in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

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La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di E.
1.375,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di

per il giudizio di cassazione, in E. 610,00, di cui E. 510,00 per onorario, oltre alle spese generali e
agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 maggio 2013.

merito, in E. 864,00, di cui E. 50,00 per esborsi, E. 280,00 per diritti ed E. 534,00 per onorari, e,

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