Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21389 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18688/2016 proposto da:

I.O., R.A., elettivamente domiciliati in Roma,

CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI

PELLEGRINO e GIANLUIGI PELLEGRINO che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del procuratore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, preso

lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO e CARLO

INGUSCIO;

– controricorrente –

e contro

ENEL S.P.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– I.O. e R.A. hanno proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale – per quanto in questa sede ancora rileva – accolse, riformando sul punto la pronuncia di primo grado, la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ENEL Distribuzione s.p.a. aveva chiesto dichiararsi l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sul fondo di essi attori;

– la E-Distribuzione s.p.a., già ENEL Distribuzione s.p.a., ha resistito con controricorso;

– la ENEL s.p.a. è rimasta intimata;

– sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la Corte territoriale considerato il decreto del Provveditore alle Opere pubbliche n. 26174 del 1971 che aveva dichiarato la pubblica utilità dell’elettrodotto, il quale avrebbe impedito ai proprietari di reagire alla occupazione e di chiedere la rimozione delle opere, con conseguente impossibilità di decorrenza iniziale del possesso utile ai tini dell’usucapione) è manifestamente infondato, in quanto:

a) la Corte territoriale – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – ha considerato il decreto di cui sopra, spiegando (p. 5 della sentenza impugnata) che lo stesso è rimasto caducato per mancata esecuzione delle procedure espropriative entro il 31/1/1977;

b) dalla data di caducazione del decreto di pubblica utilità (31/1/1977) a quella della proposizione della domanda (30/12/2003) sono passati i venti anni necessari alla maturazione dell’usucapione (le opere risultano eseguite nei primi anni ‘70);

c) contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la figura della occupazione “acquisitiva” (o accessione invertita) non è applicabile agli tura in re aliena, quale è il diritto di servitù (Cass., Sez. 3, n. 19294 del 08/09/2006; Sez. 2, n. 3153 del 25/03/1998; Sez. U, n. 8065 del 08/08/1990);

d) dalla data di caducazione del decreto di pubblica utilità si è in presenza di una vera e propria occupazione “usurpativi” (cfr. Cass., Sez. U, n. 15615 del 10/07/2006), che configura un illecito civile a carattere permanente, che legittima il privato a chiedere la rimozione dell’opera e la restitutio in integrum (Cass., Sez. U, n. 4619 del 06/11/1989; Sez. 1, n. 11147 del 04/07/2012);

– la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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