Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21389 del 09/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21389 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15933-2011 proposto da:
ALBANO MASSIMO LBNMSM44A13H501Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato GINA TRALICCI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA STANISCIA, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

€114

Data pubblicazione: 09/10/2014

avverso la sentenza n. 73/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 5.5.2010, depositata il 13/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
Albano Massimo ha chiesto la cassazione della sentenza resa dalla CTR del
Lazio n.28 depositata il 13 maggio 2010 che ha respinto l’appello della
contribuente, confermando la decisione di primo grado con la quale era stato
respinto il ricorso proposto contro la rettifica dell’imposta di registro su atto di
donazione relativo all’anno 2005.
Con il ricorso proposto la parte contribuente ha dedotto la violazione o falsa
applicazione degli artt.112,115 e 116 c.p.c. nonché, col secondo motivo, il vizio
di motivazione della sentenza impugnata.
L’intimata Agenzia non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto di
costituzione, ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Orbene, esaminando con priorità il secondo motivo, i giudici della CTR hanno
ritenuto legittimo l’accertamento in quanto operato in base al valore di mercato
e in conformità ai criteri previsti dall’art.51 c.3 prima e ultima parte nonché
dell’art.52 del dpr n.131/1986, con raffronto con altri beni aventi caratteristiche
similari, tenendo conto della relativa natura destinazione, consistenza ed
ubicazione.
Così argomentando però, la decisione di appello non solo non indica gli
elementi concreti utilizzati nel processo decisionale, limitandosi ad
affermazioni generiche e apodittiche, ma pure non approfondisce la questione
della prova della fondatezza della pretesa fiscale, quasi a ritenere che la
legittimità dell’accertamento sul piano formale ne implichi la fondatezza
sostanziale.
La CTR sembra, dunque, essere incorsa nei denunciati vizi, sia perché è
configurabile il vizio di motivazione, quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità
del ragionamento(Cass.n.890/2006,n.1756/2006,2067/1998) sia pure perché la
sussistenza di una motivazione adeguata cioè tale da delimitare l’ambito delle
contestazioni dell’ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il
diritto di difesa, ed il cui difetto impone al giudice di dichiarare la nullità
dell’avviso di accertamento senza possibilità di statuire nel merito del rapporto
postula l’enunciazione dell’astratto criterio normativo in base al quale viene
determinato il maggior valore, con le eventuali illustrazioni richieste dalla
fattispecie, ovvero, nel caso di enunciazione di criteri diversi da quelli legali,
l’indicazione, ancorchè implicita, dell’insufficienza di questi ultimi, in
relazione alle peculiarità della situazione concreta. Resta poi a carico
dell’amministrazione, di provare in giudizio la sussistenza delle circostanze che
giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il quantum accertato, mentre
Ric. 2011 n. 15933 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

CONTI.

il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria
anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio-Cass.n.2765312005, SS.UU.
n.8351/1990.
Il Collegio condivide la relazione comunicata alle parti.
Pertanto, ricorrendo i presupposti per la decisione ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.,
il secondo motivo di ricorso va accolto, assorbito il primo, e la sentenza
impugnata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad
altra sezione della CFR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso il 9 luglio 2014 nella camera consiglio della VI sezione civile in
Roma.

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