Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21388 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15053-2011 proposto da:

BEDDING S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE

FELICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO TODESCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 1013/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato MILLI MARINA per delega Avvocato LO GIUDICE

SALVATORE;

udito l’Avvocato TODISCO GIANCARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa pubblica in data 24/3/2011, la Corte d’Appello di Venezia confermava la pronuncia del Tribunale di Bassano del Grappa con cui era stata respinta la domanda proposta dalla Bedding s.r.l. nei confronti dell’ex dipendente M.L., intesa a conseguire il risarcimento dei danni cagionati al veicolo aziendale all’esito dell’incidente verificatosi il (OMISSIS) nel corso del quale il conducente, perso il controllo del mezzo, aveva invaso l’opposta corsia.

La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, rimarcava come in ipotesi di obbligazioni di mezzi e non di risultato, così come nella specie, fosse onere del creditore allegare e dimostrare la condotta colposa del debitore per violazione dell’obbligo di diligenza, salva la prova, per quest’ultimo, della non imputabilità della violazione predetta. Nello specifico, dal rapporto relativo al sinistro redatto dalla Direzione Esercizio Autostradale, era emerso che l’evento era stato causato da un malore del conducente e non erano state rilevate violazioni delle regole dettate dal codice della strada. Escludeva, quindi, il giudice dell’impugnazione, che la parte datoriale avesse dimostrato – secondo l’onere sulla stessa gravante – l’imputabilità dell’eventus damni ad un comportamento colposo del dipendente in violazione dell’obbligo di adempimento della prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dall’art. 2104 c.c..

Avverso tale decisione, la Bedding s.r.l. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale dà atto di aver modificato la propria denominazione sociale in Hilding Anders Italy s.r.l..

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2104 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Deduce che la Corte territoriale non ha disposto corretta applicazione dei principi che disciplinano la ripartizione dell’onere probatorio fra datore di lavoro e lavoratore, in relazione ad evento dannoso verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni a quest’ultimo affidate.

Evidenzia che incontestata, in atti, è la dinamica del sinistro, verificatosi per l’invasione della opposta corsia da parte dell’automezzo condotto dal M.; incontroverso è il danneggiamento del camion, così come il nesso causale fra il danno e la condotta del lavoratore cui era affidato l’automezzo. Argomenta quindi, che dalla natura contrattuale dell’obbligazione posta a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 2104 c.c. discende l’onere sullo stesso gravante, di dimostrare la non imputabilità dell’evento.

Con il secondo motivo Si denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c. il relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia conferito valenza probatoria al modulo per annotazione di incidente stradale redatto dalla Direzione Esercizio Autostradale sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dal conducente, in violazione del principio di diritto alla cui stregua nessun valore, neanche indiziario, può essere conferito alle dichiarazioni a sè favorevoli, rese dalla parte.

I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche fra loro connesse, sono privi di pregio.

Va innanzitutto rimarcato che nel primo motivo trovano formulazione al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione secondo modalità inammissibili nella presente sede, giacchè in tal modo si finisce per affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione, non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto (vedi ex aliis Cass. 8/6/2012 n.9341).

Deve, poi, considerarsi, che l’accertamento inerente alla assoluta carenza di allegazione da parte della società ricorrente, in ordine alle modalità di svolgimento del sinistro ed alla connotazione in termini di negligenza e di violazione delle regole del rapporto della condotta assunta dal lavoratore, risulta coerente con il quadro probatorio delineato e in equilibrio logico fra le sue componenti motivazionali.

La Corte distrettuale, all’esito di un attento scrutinio delle acquisizioni probatorie in atti, ha infatti acclarato che non era emersa la violazione da parte del lavoratore, di regole dettate dal codice della strada o da comportamenti non improntati a canoni di prudenza e diligenza nella esecuzione della prestazione lavorativa.

Ha altresì rimarcato che “nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società appellante non aveva allegato alcunchè riguardo alle modalità di svolgimento dell’incidente e all’esistenza di un eventuale comportamento negligente del lavoratore”.

Detto accertamento in fatto avente ad oggetto, è bene ribadire, la mancata violazione delle regole dettate dal codice della strada o di norme prudenziali da parte del lavoratore, cui fa riscontro la carenza di allegazione e prova da parte datoriale in ordine alla dinamica dell’incidente, non appare, in quanto tale, suscettibile di essere emendato in questa sede di legittimità.

Lo stesso si risolve invero, sul versante giuridico, nell’accertamento della carenza probatoria concernente la sussistenza di un nesso di causalità fra condotta del lavoratore ed evento dannoso, e, quindi di un elemento essenziale alla configurazione dei presupposti della responsabilità del lavoratore per un evento dannoso verificatosi nell’espletamento delle mansioni affidategli, in coerenza con i principi affermati da questa Corte secondo cui è onere del datore di lavoro fornire la prova che l’evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza (vedi Cass. 23/8/2006 n.18375, Cass. 21/8/2004 n. 16530).

Nè appare ammissibile la seconda censura con la quale si contesta la valenza probatoria conferita dalla Corte di merito al modulo per annotazione di incidente stradale ed alle dichiarazioni rese dal lavoratore in esso contenute.

La doglianza non risulta ritualmente formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 giacchè la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime, ipotesi, queste, non ravvisabili nella specie (10/6/2016 n. 11892).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna &ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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