Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21388 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 17/10/2011), n.21388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14928/2005 proposto da:

I.C.E.S. – IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del suo Amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso

l’avvocato CARELLA FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SAVI Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA (c.f. (OMISSIS)), in

persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCHINI Guido, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l’avvocato BIANCHINI RENATO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con Delib. consiliare 21 aprile 1980, l’Amministrazione Provinciale di Macerata dispose la rescissione in danno, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 340, all. F, del contratto, sottoscritto il 25 giugno 1979, di appalto dei lavori di risanamento di un tratto di circa 14 chilometri della strada provinciale (OMISSIS), affidati alla I.C.E.S. s.r.l. a seguito di licitazione privata e non ancora completati nonostante il termine di sei mesi dalla consegna fosse scaduto sin dal 14 novembre 1979. Con successiva delibera consiliare del dicembre 1980 venne approvato il progetto stralcio della parte dei lavori rimasta ineseguita, la cui esecuzione fu poi affidata, a seguito di nuova licitazione privata, ad altra impresa, che li ultimò nel termine assegnatole. 2. Quindi l’Amministrazione convenne in giudizio la I.C.E.S. dinanzi al Tribunale di Macerata per sentirla condannare alla rifusione dei danni subiti a seguito della rescissione del contratto. La I.C.E.S. dedusse l’illiceità della disposta rescissione, chiese il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale la condanna della Amministrazione al pagamento dei corrispettivi di appalto non riconosciuti, al risarcimento dei danni ed alla restituzione della cauzione incamerata. Il Tribunale, espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, condannò la I.C.E.S. a pagare alla Amministrazione l’importo di Euro 6.512,18 (pari alle maggiori spese affrontate detratta la cauzione incamerata) oltre rivalutazione ed interessi e respinse la domanda riconvenzionale, condannando l’impresa al pagamento delle spese di lite. 3. L’appello proposto dalla I.C.E.S., cui resistette la Provincia di Macerata, venne parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Ancona, limitatamente alla erronea determinazione dell’importo complessivo delle spese di lite, con conferma nel resto della sentenza impugnata. La Corte di merito osservò che la dedotta limitatezza degli elaborati progettuali non poneva, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, un problema attinente alla nullità del contratto di appalto, dovendosi piuttosto procedere, al fine di decidere sulla questione relativa alla illegittimità o non della rescissione autoritativa, ad una valutazione globale ed unitaria della condotta delle parti onde stabilire se la rescissione fosse stata utilizzata per far valere un inadempimento grave dell’appaltatore, ovvero se tale inadempimento non fosse stato a sua volta determinato da inadempimenti della Amministrazione. Escludeva quindi questa seconda ipotesi, osservando: a)che, secondo le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio motivatamente condivise dal Tribunale, pur essendo gli elaborati progettuali sicuramente limitati, anche quanto alle informazioni ivi contenute, con conseguente difficoltà nella gestione dei lavori da parte dell’Impresa, tuttavia, trattandosi di quindici piccoli interventi con voci di lavoro simili ed essendo a carico dell’appaltatrice alcune prestazioni strettamente connesse alla progettazione esecutiva (calcoli e verifiche preventive di stabilità, prove sui materiali, sondaggi etc.), doveva escludersi nella specie la necessità, ai fini della esecuzione dell’opera, di un dettagliato progetto esecutivo; b) che tale valutazione tecnica trovava peraltro conferma, da un lato, nella stessa condotta della ICES la quale non aveva mai espresso, in sede di consegna e durante il corso dei lavori, alcuna contestazione in ordine alla insufficienza dei dati progettuali, ed aveva piuttosto chiesto una proroga del termine contrattualmente stabilito motivandola con altre ragioni (rimaste peraltro indimostrate), dall’altro nel fatto che l’impresa succeduta alla ICES aveva poi eseguito i lavori nel termine assegnatole e sulla base sostanzialmente dello stesso progetto; c) che, a fronte di tali risultanze, prive di rilievo si mostravano le ulteriori considerazioni della società appellante, analiticamente esaminate dalla Corte.

4. Avverso tale sentenza, depositata il 15 aprile 2004, la I.C.E.S. ha proposto, con atto notificato il 30 maggio 2005, ricorso a questa Corte basato su tre motivi. Resiste la Provincia di Macerata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la ICES denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, indicando cumulativamente una serie di articoli (invero, non tutti pertinenti al tema da decidere) del R.D. n. 2248 del 1865, all. F, del R.D. n. 350 del 1895, del R.D. n. 422 del 1923, del D.P.R. n. 1063 del 1962 e del codice civile. 1.1 In particolare, con il primo motivo sostiene che la Corte, una volta accertata la violazione del primario dovere dell’appaltante di consegna del progetto esecutivo dell’opera – essendo unicamente questo lo strumento su cui graduare la strutturazione dei lavori-, avrebbe dovuto ritenere concluso l’esame della fattispecie, ed invece ha ritenuto che l’omissione non avesse influito sul ritardo nel compimento dell’opera, stabilendo illegittimamente la non necessità del progetto esecutivo e ribaltando la colpa a carico dell’Impresa per non aver richiesto il progetto nè espresso contestazioni per la sua mancanza. Così violando norme imperative in materia di appalto pubblico, ed in ogni caso i canoni ordinari di valutazione dei comportamenti contrattuali secondo le regole del codice civile, tra i quali quello relativo alla anteriorità cronologica del suddetto inadempimento del committente.

1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione ad omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di appalto per mancanza di un elemento necessario del procedimento amministrativo di aggiudicazione e per contrarietà alle norme imperative (art. 1418 cod. civ.) che prescrivono la necessità della presenza del progetto tra i documenti facenti parte del contratto, oltre che per mancanza nell’oggetto del contratto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ.. Sostiene al riguardo che la Corte, escludendo apoditticamente l’ipotesi della nullità per mancanza del progetto esecutivo, ha omesso di considerare che i dati progettuali erano costituiti unicamente da un estratto di carta geografica dell’I.G.M. in scala 1:25.000 con segni di cerchietto numerati a mano, che le opere erano state eseguite sulle sporadiche ed inefficienti indicazioni della D.L., che la valutazione del consulente tecnico d’ufficio, sulla quale il tribunale aveva basato la decisione, era contraddittoria. Lamenta poi che la Corte abbia sostanzialmente eluso alcune questioni di fatto poste nell’appello (quali quelle relative alla riconducibilità del ritardo nella ultimazione al comportamento della stazione appaltante, per la variazione oltre 1/5 delle categorie di lavori – art.14 CGA LL.PP. D.P.R. n. 1063 del 1962-, o per il ritardo nella stipulazione del contratto in relazione al D.P.R. n. 1062 del 1962, art. 4), ed abbia omesso di pronunziare realmente sull’istanza, proposta da essa appellante, perchè fosse disposto un confronto tra consulente tecnico d’ufficio e consulente tecnico di parte appellante, ovvero richiamato il primo a chiarimenti o rinnovata la consulenza d’ufficio. 1.3 Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la omessa, incoerente e illogica motivazione anche in relazione alle obiettive risultanze probatorie emerse in ordine all’inadempimento della controparte, in violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

2. Il primo motivo è privo di fondamento. Il concetto di fondo costituente la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, ratio non del tutto messa a fuoco nel ricorso in esame, è quello secondo cui non sempre un progetto esecutivo dettagliato dei lavori poteva – evidentemente alla stregua della normativa in materia di appalto di lavori pubblici vigente all’epoca del contratto in questione, di molto anteriore alla entrata in vigore della L. n. 109 del 1994 e del recente T.U. di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 – ritenersi necessario, bensì solo quando lo richiedesse il progetto (il che nella specie doveva escludersi, considerata la tipologia e le caratteristiche delle opere da eseguirsi in unione con le altre circostanze ed elementi indicati in sentenza e sopra riassunti). Tale ratio non trova smentita nelle norme di legge che la ricorrente indica cumulativamente come violate, tra le quali possono distinguersi ai fini della questione in esame il R.D. n. 422 del 1923, art. 1, il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 7 e il R.D. n. 350 del 1895, art. 332. Nessuna di queste norme di legge fa invero riferimento ad un progetto esecutivo dettagliato: da esse emerge piuttosto la necessità del progetto dell’opera, evidentemente al fine di identificare l’opera oggetto dell’appalto, ma tale necessità non è negata bensì confermata dalla sentenza impugnata là dove afferma (senza ricevere censura specifica sul punto) che l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta “sulla base del progetto relativo all’opera che ne costituiva oggetto”, pur rilevando la limitatezza dei relativi elaborati. La illustrazione del motivo, del resto, non contiene specifici riferimenti al disposto di una o più norme, tra quelle indicate, dal quale risulti l’erroneità della ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, del principio suddetto: in tale erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista da una norma di legge – e non già nella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – dovrebbe infatti consistere il vizio denunciato, che dunque non sussiste. Ciò vale non solo per la violazione di norme imperative in tema di appalto pubblico, ma anche per la violazione delle norme del codice civile sulla esecuzione e risoluzione del contratto, nella cui deduzione la ricorrente assume come dato di partenza la medesima tesi non condivisibile della sussistenza di un obbligo (di fornire un progetto esecutivo dettagliato) posto normativamente (oltre che per contratto, ma sul punto il ricorso si mostra ancor più generico) a carico della amministrazione appaltante, obbligo che quest’ultima non avrebbe adempiuto. Si che la confutazione del dato di partenza travolge anche tale profilo di doglianza.

2.1 Quanto alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., premesso che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, non anche di istanze istruttorie (cfr. ex multis Cass. n. 1701/2009; n. 3357/2009; S.U. n. 15982/2001), e quindi nella specie può riferirsi solo alla domanda di declaratoria di nullità del contratto di appalto, va evidenziato come, al riguardo, dalla sentenza impugnata risulti chiaramente che la Corte di merito ha esaminato tale prospettazione, avendola espressamente disattesa (cfr. sopra). La tesi sostenuta in ricorso, secondo la quale la Corte avrebbe sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla domanda suddetta, sembra confondere il vizio processuale di omessa pronuncia – che implica la completa omissione del provvedimento e va fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – con la violazione di norme di diritto sostanziale o con il vizio di motivazione, che invece presuppongono l’esame della questione da parte del giudice di merito e fanno riferimento alla erroneità, sotto il profilo giuridico, della soluzione adottata o alla inadeguatezza della giustificazione espressa. Si tratta, evidentemente, di deduzioni contraddittorie, che come tali non possono essere formulate congiuntamente in unico motivo (cfr. ex multis Cass. n. 15882/2007; n. 11844/2006). Il rigetto anche di questo motivo ne deriva pertanto di necessità, anche a prescindere quindi dalla pur fondata considerazione ulteriore -svolta dal resistente in controricorso – secondo cui con le censure avverso la motivazione la ricorrente tenda in effetti a sollecitare un riesame del merito della controversia, precluso al giudice di legittimità.

2.2 Considerazione, quest’ultima, che si mostra invece decisiva con riguardo al terzo motivo di ricorso. Nel quale, da un lato, si lamenta l’omessa considerazione da parte della Corte di merito di molteplici critiche esposte nell’atto di appello avverso le argomentazioni della consulenza d’ufficio da essa condivise e l’omessa rivisitazione delle testimonianze assunte in primo grado, senza neppure indicare, tantomeno trascrivere, a quali contenuti di tali atti si riferisca la censura di omesso esame, in chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Dall’altro, in tale contesto, si sollecita per l’appunto semplicemente una nuova valutazione di alcune questioni di merito, difforme da quella congruamente esposta nella sentenza impugnata, in violazione dei limiti del riesame consentito in questa sede.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con al conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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