Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21388 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/10/2020), n.21388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17495-2014 proposte da:

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA SCROFA 57, Presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI

GIANCARLO, che rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO

CORVACE GIUSEPPE, PIZZONIA GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata n/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2119 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia presentava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2001 esponendo un credito Irpeg di Euro 724.943, di cui chiedeva il rimborso, derivante dal diritto alla agevolazione fiscale (dimezzamento aliquota imposta) previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), nonchè dal credito di imposta sui dividendi percepito dalle Fondazioni. Con nota del 13.8.2008 l’Agenzia delle Entrate comunicava che, a seguito di controllo formale della dichiarazione, aveva riconosciuto il diritto al rimborso della somma richiesta e chiedeva di fornire le coordinate bancarie per l’accredito. Poichè il rimborso non veniva concretamente disposto (nonostante la tempestiva comunicazione delle coordinate bancarie), la Fondazione presentava in data 27.10.2009 nuova istanza di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate in data 10.11.2009 emetteva provvedimento motivato di diniego di rimborso, sul rilievo che l’art. 12 comma 6 del D.Lgs. n. 153 del 1999 inibiva di far luogo al rimborso del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.

La Fondazione proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia che lo accoglieva con sentenza n. 198 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 66 del 22 gennaio 2014. Il giudice di appello confermava la decisione del giudice di prime grado secondo cui, a seguito con il riconoscimento del credito di imposta avvenuto in sede di controllo formale, il credito si era consolidato e tale riconoscimento “è unico e assoluto in quanto non annullato da provvedimento opposto”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Fondazione resiste con controricorso. Deposita memoria con la quale eccepisce il giudicato esterno in relazione alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 30 del 14 gennaio 2016, passata in giudicato, che ha accolto l’istanza di rimborso dell’Irpeg relativamente all’anno di imposta 1998.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione di giudicato esterno è infondata. Il principio generale della autonomia di ciascuno periodo di imposta stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 7, preclude, in via generale, che la sentenza del giudice tributario, che accerta l’entità dell’ammontare dell’obbligazione tributaria per un determinato anno, possa fare stato in riferimento a periodi di imposta diversi da quello accertato, salvo le ipotesi in cui si tratti di imposta unica frazionata in più anni ovvero dell’accertamento di elementi costitutivi della obbligazione tributario aventi carattere permanente, che perciò si estendono ad un pluralità di periodi di imposta. Ciò non si verifica nel caso in esame, in quanto l’accertamento delle condizioni soggettive per godere della agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 è circostanza eminentemente mutevole, che deve essere accertata in relazione al singolo anno di imposta considerato. (in senso conforme Sez. 5 -, Sentenza n. 15690 del 23/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21395 del 15/09/2017).

1.11 primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973(in particolare D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 36-bis e 43) e, nonchè dei principi in tema di accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, nella parte in cui ha ritenuto che l’avvenuto riconoscimento del credito precludesse all’Ufficio la possibilità di contestare successivamente la spettanza del credito stesso.

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-quinquies e ss e dei principi in materia di autotutela”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che il precedente riconoscimento del credito non fosse mai stato annullato dall’Ufficio atteso che il successivo diniego motivato di autotutela non poteva che essere ritenuto sostitutivo della precedente comunicazione di rimborso.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Proprio in tema di credito di imposta chiesto a rimborso da una Fondazione bancaria, questa Corte ha affermato il principio che l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum ” di cui all’art. 1442 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/2016).

Occorre ulteriormente precisare che, se la mancata contestazione del credito esposto in dichiarazione, entro i termini previsti per l’azione di accertamento, non determina alcun consolidamento del credito, il consolidamento neppure si verifica in caso di comunicazione di riconoscimento del credito seguito da provvedimento motivato di diniego di quello stesso riconoscimento, posta la natura indisponibile della obbligazione tributaria alla quale corrisponde il dovere della l’Amministrazione finanziaria di procedere al recupero coattivo, mediante iscrizione a ruolo, delle somme erroneamente rimborsate (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43); a maggior ragione è legittima (e doverosa) l’emissione del provvedimento di diniego di rimborso qualora il precedente riconoscimento, non seguito dall’effettivo rimborso, sia stato frutto di una erronea applicazione della norma tributaria.

In accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, in relazioni alle censure di merito che la controricorrente assume di avere riproposto davanti al giudice di appello. Nella trattazione del merito, il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 6 che vieta il rimborso o il riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni, nonchè del principio affermato da questa Corte secondo cui le fondazioni bancarie, quali enti di gestione della quota maggioritaria del capitale delle aziende di credito conferite in apposite società per azioni ai sensi del D.Lgs. n. 356 del 1990, non possono essere assimilate agli enti ed istituti aventi finalità generali di assistenza, beneficenza, istruzione e cultura, ai quali il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 riconosce il beneficio della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG. L’esistenza, in capo a tali fondazioni, di una presunzione di esercizio di impresa bancaria comporta, infatti, che esse, ove intendano beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6 cit., devono fornire la prova, in applicazione della regola generale prevista dall’art. 2697 c.c., di aver svolto, in via esclusiva o prevalente, un’attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, in luogo di quella, prevista dal legislatore, di controllo e governo delle partecipazioni bancarie. (Sez. 5, Sentenza n. 7882 del 20/04/2016; si veda anche Sez. U, Sentenza n. 1576 del 22/01/2009). Al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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