Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21387 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 17/10/2011), n.21387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. quale rapp.te speciale di M.G. in

qualità di legale rapp.te della M.S.T. s.n.c. di Giuseppe Martino

&

C, elett.te dom.ta in Roma piazza della Libertà 21, presso lo studio

avv.ti Corsani, rappr.ta e difesa dall’avv.to MANCUSO Canio, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Genzano di Lucania, in persona del Sindaco pro tempore

abilitato con Delib. G.M. 4 dicembre 2007, n. 85, dom.to in Roma Via

C. Morin 45, presso lo studio dell’avv.to Michele Arditi di

Castelvetere, rappresentato e difeso dall’avv.to CIOLA Pasquale, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di

Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata presso la Cancelleria della Corte, rappresentata e difesa

dall’avv.ta Marilena Galgano giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/06 della Corte di Appello di Potenza,

sezione civile, emessa il 27 giugno 2006, depositata il 26 settembre

2006, R.G. n. 256/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 16 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Michele Arditi di Castelvetere (con delega) per il

Comune di Genzano di Lucania;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Delib. del 21 ottobre 1997 la Giunta del Comune di Genzano di Lucania disponeva l’occupazione di urgenza delle aree, site nel territorio comunale, in attuazione della deliberazione della Regione Basilicata che aveva approvato la localizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica affidato all’A.T.E.R. La M.S.T. s.n.c. proponeva ricorso al T.A.R. della Basilicata. Il Comune reiterava l’occupazione di urgenza con concessione a titolo oneroso per 99 anni all’ATER del diritto di superficie e, dopo la redazione dello stato di consistenza e la immissione nel possesso del terreno, offriva alla M.S.T. la indennità di espropriazione liquidata in L. 33.038.875 (L. 66.000 al metro quadrato). La s.n.c. M.S.T. non accettava la proposta a causa dell’inosservanza del termine di adempimento e della mancata inclusione dell’indennità di occupazione e delle spese legali e citava in giudizio il Comune di Genzano di Lucania e l’A.T.E.R. davanti la Corte di appello di Potenza per ottenere la giusta determinazione dell’indennità di occupazione. Si costituiva l’A.T.E.R. che contestava la competenza della Corte di appello adita.

Nel corso del giudizio il Sindaco del Comune di Genzano di Lucania riconosceva la somma di L. 3.580.000 per indennità di anticipata occupazione e invitava la società alla cessione volontaria del terreno. La proposta veniva rifiutata dalla società che chiedeva aggiungersi alla predetta somma di L. 33.038.875 il 40% decurtato per un valore totale di L. 55.000.000. Il Comune a seguito di tale rifiuto revocava la precedente delibera e fissava l’indennità in L. 19.823.325 (pari a L. 33.038.875 decurtate del 40%). La società conveniva nuovamente in giudizio l’A.T.E.R. e il Comune che si costituivano e chiedevano la riunione dei due procedimenti.

La Corte di appello di Potenza determinava in 9.149,42 l’indennità di espropriazione spettante alla M.S.T. s.n.c. e in Euro 1.128,36 l’indennità di occupazione dell’area, ordinava il deposito delle predette somme presso la cassa depositi e prestiti di Potenza e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della M.S.T., rigettava le domande proposte nei confronti dell’A.T.E.R. e compensava le spese fra quest’ultima e la M.S.T..

Ricorre per cassazione la M.S.T. di Martino Giuseppe e C. s.n.c. basando l’impugnazione su due motivi: violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Si difendono con controricorso il Comune di Genzano di Lucania e l’A.T.E.R. della provincia di Potenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la violazione del disposto dell’art. 366 bis del cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla controversia.

Il ricorrente non ha infatti proposto alla Corte, attraverso un quesito di diritto, l’individuazione del principio di diritto posto dalla Corte di appello di Potenza alla base della sentenza impugnata, e censurato con correlativa indicazione dell’opposto principio di diritto di cui si chiede alla Corte di Cassazione l’affermazione e con conseguente decisione di segno inverso della controversia.

Il ricorrente non ha altresì accompagnato la impugnazione, per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da un momento di sintesi con l’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 1.800,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, in favore del Comune di Genzano di Lucania, e in 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, in favore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Potenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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