Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21387 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/10/2020), n.21387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27269-2012 proposto da:

EDILTECNA SRL, elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO che

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNALDI PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la setenza n. 60/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

07/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate notificava alla Ediltecna srl, operante nel settore immobiliare, un avviso di accertamento analitico- induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) relativo al periodo di imposta 2005, determinando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato con accertamento delle conseguenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Verona che lo rigettava con sentenza n. 7 del 2011.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto, accolto parzialmente con sentenza n. 60 del 12.42012, che riduceva ad Euro 1.200 al mq il valore degli immobili venduti, rideterminando i ricavi in Euro 1.380.920 ed il reddito in Euro 230.111. Compensava parzialmente le spese.

Contro la sentenza di appello la società Ediltecna srl ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Deposita memoria con la quale cita a sostegno della propria tesi l’ordinanza di questa Corte n. 26286 del 2017.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.II primo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 116 c.p.c.. – Omessa insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo di accertamento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39, comma 1, lett. d).

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, che legittimano l’accertamento analitico induttivo del reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in base al rinvenimento di un contratto preliminare indicante un prezzo di vendita superiore a quello dichiarato dalle stesse parti nell’atto notarile di vendita, ed in base al margine di profitto esiguo dichiarato dalla società sul complesso delle operazioni di compravendita immobiliare effettuate (ricavi per Euro 989.808 ed utile di Euro 27.191), conforme al dettato normativo, non contiene alcun insindacabile nel merito.

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa artt. 2727 e 2729 c.c. in rapporto all’utilizzo del induttivo prescelto dall’Ufficio-Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, nella parte in cui la C.T.R. ha fatto ricorso ad un meccanismo non consentito di doppia presunzione.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha correttamente applicato la prova presuntiva semplice secondo le modalità previste dall’ art. 729 c.c., inferendo, dalla indicazione del prezzo maggiore rilevata dal contratto preliminare, l’occultamento di una parte del corrispettivo effettivamente corrisposto, corrispondente alla differenza tra prezzo risultante dal preliminare e prezzo dichiarato nell’atto notarile di compravendita; ha attribuito valenza di elemento presuntivo di occultamento di ricavi alla esiguità degli utili dichiarati rispetto alla entità dei ricavi conseguiti. Il ragionamento adottato è conforme al meccanismo della presunzione diretta, dal fatto noto, del fatto ignoto da provare, legittimata dall’art. 2729 c.c., senza che il giudice sia incorso in alcuna violazione del divieto di doppia presunzione.

La decisione della Corte di cassazione n. 26286/2017 citata dal ricorrente a sostegno della affermazione secondo cui, per il giudice di legittimità, la differenza al ribasso tra prezzi indicati nel contratto preliminare e prezzi indicati nel contratto definitivo sarebbe priva di rilevanza, è frutto di un travisamento del contenuto della predetta ordinanza n. 262866 del 2017. La decisione citata afferma tutt’altro, avendo dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, svolto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato, in quanto, contrariamente all’assunto Agenzia delle Entrate, parte ricorrente nel giudizio di cassazione” il giudice di merito (unico legittimato all’apprezzamento delle risultanze probatorie) aveva espressamente esaminato la questione, motivando in ordine alla esistenza di particolari ragioni che, secondo quel giudice di merito, giustificavano, nello specifico caso, il divario tra i prezzi stabiliti nel contratto preliminare e quelli risultanti dal contratto definitivo di compravendita immobiliare.

3. Il terzo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione degli D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 53 Cost. – Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, in quanto la C.T.R. sulla base del solo corrispettivo indicato in un contratto preliminare ha esteso il ragionamento presuntivo a tutte le altre compravendite effettuate.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto che anche le altre compravendite fossero state effettuate per corrispettivi maggiori di quelli dichiarati, basandosi non solo sul rinvenimento di un contratto preliminare recante l’indicazione di un corrispettivo pattuito di entità maggiore di quella dichiarata nel contratto definitivo di compravendita, ma valorizzando ulteriori circostanze, quali: la oggettiva identità di altro appartamento ceduto, per cui si considerava ugualmente valida la presunzione che anch’esso, avendo caratteristiche identiche, fosse stato venduto al prezzo di Euro 150.000 (peraltro pari al valore di stima della banca che aveva concesso il mutuo); l’esistenza di una serie di incongruenze desumibili dal raffronto dei prezzi al metro quadro, risultati notevolmente difformi per appartamenti simili, oppure dalla indicazione di un prezzo di vendita inferiore per un appartamento avente superficie maggiore di altro appartamento analogo, incongruenze apprezzata dal giudice di merito con motivazione priva di vizi logici; oltre alla considerazione generale circa la anomala (per difetto) redditività del 2,7% dichiarata dalla società esercente attività di compravendita immobiliare.

4. Il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. – Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha condannata la società al pagamento della metà delle spese di lite in favore della controparte, avendo erroneamente ritenuto una parziale soccombenza della parte appellante.

Il motivo è infondato. Secondo questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere

i limiti (minimi e massimi) fissati dalle tabelle vigenti. (Sez. 1 -,

Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01)

Nel caso di specie vi è stata soccombenza reciproca, poichè la società appellante ha ottenuto un accoglimento solo parziale del proprio atto di appello, e simmetricamente la resistente Agenzia delle Entrate ha ottenuto una conferma solo parziale dell’avviso di accertamento impugnato da controparte; pertanto, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, che richiama l’art. 92 c.p.c., ricorreva una causa di compensazione, totale o parziale delle spese, tipizzata dal legislatore, alla quale si è esplicitamente riferito il giudice di merito per compensare, parzialmente, le spese.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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