Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21386 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 17/10/2011), n.21386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25978/2005 proposto da:

N.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso l’avvocato ROMEO RODOLFO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASINI Giancarlo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato

BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERNARDI Wilma Marina, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMEO RODOLFO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BARBANTINI MARIA TERESA,

per delega, per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Rimini conveniva in giudizio N.C., chiedendo la determinazione della giusta indennità per l’esproprio dei terreni di proprietà della convenuta, sostenendo che la stima operata dalla Commissione provinciale in L. 939.855.000 era errata per eccesso.

La N., in via riconvenzionale, deduceva che la stima della Commissione era errata per difetto.

La Corte d’appello, con sentenza del 27/10/2004, ha determinato l’indennità definitiva in Euro 109.3062,46, ed ha condannato il Comune di Rimini al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di detta somma, detratti gli importi eventualmente già versati per il medesimo titolo, oltre interessi legali dal 6 aprile 1999 sulla differenza, e ha posto a carico della N. le spese del grado come liquidate, ivi comprese le spese della C.T.U..

La Corte del merito ha rilevato che, come accertato dal C.T.U., il terreno, secondo la normativa urbanistica in vigore alla data dell’espropriazione, era inserito in un più vasto comparto classificato parte in zona agricola normale, parte in zona per cimitero e parte in area di rispetto cimiteriale, ed era quindi inedificabile.

Secondo la convenuta, le norme di attuazione del piano regolatore generale consentivano, all’art. 3.03, l’edificazione privata, ma, ha obiettato la Corte, si trattava, anche secondo il piano regolatore vigente invocato dalla convenuta, di “residenze coloniche” e di “servizi rurali”, quindi di edificazione strettamente connessa alla destinazione agricola del terreno, sicchè il terreno conservava natura agricola ed inoltre, sono ritenute inedificabili le aree gravate da vincolo di rispetto cimiteriale.

La Corte del merito ha quindi determinato l’indennità di esproprio, tenuto conto che l’area espropriata era a seminativo arboreo;

trattandosi di espropriazione parziale, la Corte ha quindi determinato l’indennità L. n. 2359 del 1865, ex art. 40, tenendo sempre conto dei criteri indennitari della L. n. 865 del 1971, ai quali si era attenuto il C.T.U..

Ricorre la N. sulla base di un unico articolato motivo.

Si difende il Comune con controricorso.

La N. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 865 del 1971, art. 16, nonchè erronea applicazione dell’art. 338 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 1265 del 1934;

illogicità, incongruità, erronea, insufficiente, contraddittoria e perplessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 5, in riferimento ai presupposti di fatto e di diritto della controversia ed alle risultanze dell’istruttoria circa un punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente, il C.T.U. ha ritenuto di individuare alla data del 12/5/1998, di approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero di cui alla Delib. G.M. n. 382 del 1998, quale strumento urbanistico in vigore, il P.R.G./V 96, approvato con Delib.

Consiliare n. 704 del 1990, ai sensi del quale l’area era classificata parte in zona agricola, parte in zona per cimitero, parte in area di rispetto cimiteriale, ed ha quindi determinato l’indennità di esproprio in base al valore agricolo medio vigente per l’anno 1999, mentre la stessa Commissione Provinciale aveva quantificato l’indennità sulla base del valore agricolo e non agricolo medio, nè il C.T.U. aveva contestato le “concrete valutazioni della Commissione”.

Secondo la ricorrente, la C.T.U. è carente per non avere valutato la relazione del C.T.P., come risulta dalla medesima relazione, ed il Consulente d’ufficio ha reso “impossibile” la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali.

L’area espropriata non è priva di edificabilità, e la Corte del merito ha omesso di valutare le indicazioni di edificabilità privata non connesse all’attività agricola, quali parcheggi, chioschi, attività di commercio di arredi funebri.

E’ invece esaustiva, secondo la ricorrente, la relazione del C.T.P. geom. S..

Quanto al vincolo cimiteriale, la ricorrente, pur consapevole di orientamento contrastante, cita, a sostegno della non inedificabilità assoluta, la giurisprudenza che ritiene possibili costruzioni diverse da quelle residenziali, purchè non contrastanti con le esigenze igienico sanitarie.

Quanto al danno derivante all’azienda, continua la ricorrente, il C.T.U., la cui tesi è stata adottata dalla Corte del merito, ha operato con illogicità, calcolando a fronte della perdita della capacità produttiva aziendale, pari pressochè al 100%, un danno del 50%.

Errata è la condanna alle spese di lite, atteso che la N. aveva chiesto il danno residuale, che le è stato riconosciuto, e ha quantomeno chiesto la conferma della stima della Commissione; infine, la sentenza contiene statuizione di condanna del Comune al deposito, elementi tutti che avrebbero dovuto condurre quanto meno alla compensazione delle spese.

Ciò posto, si rileva quanto segue.

Inammissibili per genericità sono le censure rivolte alla C.T.U., per non avere commentato o giustificato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del C.T.P., senza riportare quali sarebbero stati gli specifici rilievi alla C.T.U., e sotto tale profilo, la censura è viziata per carenza di autosufficienza. Del tutto generico è l’addebito al C.T.U. di avere reso “impossibile” la partecipazione alle operazioni peritali del CTP: la parte infatti non indica quali sarebbero state le violazioni commesse dal Consulente d’ufficio, nè di avere eccepito le neppure invocate nullità della Consulenza e, come è noto, le nullità per vizi procedurali della C.T.U. devono essere sollevate nella prima istanza e difesa successiva a pena di sanatoria (così tra le ultime le pronunce 24996/2010, 8347/2010, 22843/2006).

La Corte del merito, alla stregua di quanto verificato dal C.T.U., ha rilevato che al momento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il terreno, secondo lo strumento urbanistico rappresentato dal PRG/V del 1975, era destinato in parte a zona agricola normale, in parte a zona per cimitero ed in parte ad area di rispetto cimiteriale, ed era quindi inedificabile; la Corte ha quindi ha valutato ed escluso la rilevanza della reclamata edificabilità privata, in quanto inidonea a mutare la natura agricola dell’area espropriata, escludendo altresì incidenza alla limitata edificabilità consentita alle aziende agricole, in quanto strettamente connessa alla destinazione agricola, e pertanto ininfluente ai fini indennitari.

Nè era possibile tenere conto del nuovo piano regolatore, adottato ma non approvato alla data del decreto di espropriazione, che è la sola che rileva, e d’altra parte nessuna contestazione ha rivolto la ricorrente all’accertamento compiuto dalla Corte sul punto.

Quanto al vincolo cimiteriale, vale il richiamo alle pronunce 3141/2004 e 9503/98, che hanno fissato il principio,secondo il quale, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, il suolo soggetto a vincolo cimiteriale ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 – vincolo che ha carattere conformativo – è inedificabile per legge, onde inlnfluente è, ai fini dell’inserimento dello stesso in una delle due alternative categorie (dei suoli edificabili o dei suoli non edificabili) di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis (conv., con modif., nella L. n. 359 del 1992) la sua eventuale edificabilità “di fatto”: apprezzabile soltanto se al terreno fosse stata attribuitadestinazione edificatoria,onde stabilirne in concreto il suo valore venale sul mercato immobiliare.

Il Collegio deve,tuttavia,rilevare che la Corte di appello per la stima dell’indennità ha fatto applicazione del criterio riduttivo incentrato sui VAM, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, nelle more del giudizio venuto meno per effetto della sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Ora,allorquando la Consulta con la nota decisione 348/2007 ha dichiarato l’illegittimità del criterio riduttivo di stima stabilito dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, per le aree edificabili, questa Corte anche a sezioni unite, ha enunciato il principio che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato l’indennità in base al meccanismo suddetto dichiarato incostituzionale,era applicabile il criterio del valore venale pieno del fondo tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, tuttora in vigore, non solo quando il ricorrente sollevi questioni sulla legge applicabile, o invochi espressamente quest’ultimo parametro, ma anche quando contesti la quantificazione in concreto dell’indennità anche esclusivamente in relazione al profilo della congruità del prezzo di mercato attribuito all’immobile espropriato; e perfino quando la censura investa soltanto la qualità edificatoria/agricola del terreno, in quanto la relativa contestazione non può non censurare per ciò stesso (senza necessità di farlo in modo espresso) la pronuncia sulla normativa applicata.

Ciò perchè in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo – così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto -, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale; e perchè d’altra parte non potrebbe giammai considerarsi “nuova” la relativa questione, atteso che il giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espropriativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di diritto.

Per cui la Corte ritiene che identico principio debba trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno,assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004): così come, d’altra parte, stabiliva l’art. 5 bis citato, con riguardo al passaggio in giudicato della definizione dell’indennità di espropriazione, in sede giudiziale.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriata con i motivi di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendone in discussione l’ammontare ancora dovuto, e dalla parte ritenuto incongruo; e perchè l’impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; di modo che, venuta meno detta premessa, non è suscettibile di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione, indipendentemente dalla circostanza che quel prezzo integri elemento influente anche nel parametro indennitario peculiare dalla norma applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale (Cass. 16061/2000; 148/1996; sez. un. 9872/1994; 7457/1993).

Venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 4602/1989; 3785/1988;

sez. un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea,nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Rimane pertanto assorbita da quanto sopra esposto la censura relativa alla valutazione del C.T.U. in relazione al danno derivante all’azienda per il deprezzamento dell’area residua, così come la censura in punto spese.

Cassata pertanto la sentenza impugnata, che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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