Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21386 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21386

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12292-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO MALINCONICO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPRAIA 75,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BALBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 154 dell’11 marzo 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 264/2014, ha dichiarato che V.C., per effetto dell’esercizio del retratto successorio, era subentrata nella posizione del terzo acquirente, F.F., relativamente all’atto di cessione di quote ereditarie da parte dei coeredi V.G. e Fu.El., corrispondenti ai due terzi del fabbricato appartenente all’asse relitto di V.A., ubicato in (OMISSIS), ordinando per l’effetto alla stessa V. di corrispondere alla F., nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza la somma corrispondente al prezzo a suo tempo versato.

La Corte distrettuale dopo avere riassunto i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di retratto successorio, riteneva che l’atto oggetto della domanda attorea era idoneo a trasferire la titolarità della quota ereditaria, tenuto conto, tra l’altro, anche del valore preponderante del bene immobile cui faceva riferimento l’atto, in rapporto all’asse ereditario.

F.F. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

V.C. ha resistito con controricorso.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 11/3/2016, presso il difensore costituito, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello con attestazione di conformità, ma priva appunto della relata di notifica.

Nè peraltro la copia notificata della sentenza si rinviene nella produzione della controricorrente.

Tale conclusione non appare peraltro suscettibile di essere rivista alla luce delle deduzioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria autorizzata, nella quale rileva che l’improcedibilità per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica, non potrebbe essere pronunziata attesa la pacifica tempestività del ricorso, notificato nel termine breve decorrente dalla data della notificazione della sentenza.

Trattasi di argomento che non può avere spazio, posto che, sebbene la finalità posta dal legislatore con l’imposizione della produzione della copia autentica della sentenza con relata di notifica, ove la sentenza impugnata sia stata notificata, ha la finalità di agevolare il controllo del giudice circa la tempestività dell’impugnazione, in ogni caso l’art. 369 c.p.c. pone un requisito autonomo di procedibilità del ricorso, il cui mancato rispetto determina la conseguenza dettata dal legislatore, indipendentemente dal fatto che il ricorso stesso si riveli poi tempestivo, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità.

Del pari deve essere disatteso l’argomento secondo cui la relata di notifica sarebbe stata allegata ad una istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c.prodotta però in data 24 maggio 2017, e quindi in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.

A tal fine occorre rilevare che la ricorrente, come si riscontra dall’elencazione dei documenti allegati al ricorso, aveva già presentato e depositato una prima istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, in conformità di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., di modo che la successiva presentazione di una nuova istanza, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, si palesa evidentemente come un non ammissibile tentativo di aggirare la decadenza nella quale la parte è incorsa ab initio, tramite il deposito di un atto irrituale (non essendo prevista la reiterazione dell’istanza de qua), con l’allegazione alla stessa di documenti, quale nel caso di specie la relata di notifica che, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, andavano in ogni caso prodotti nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 la cui inderogabilità appare confermata anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 10648 del 2 maggio 2017, che ha sul punto confermato i precedenti arresti delle Sezioni Unite nn. 9004 e 9005 del 2009.

Si è infatti rilevato che la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili, trattandosi di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

Ne consegue che consentire il recupero dell’iniziale omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c., ovvero come nel caso in esame, mediante la reiterazione, ben oltre il termine di venti giorni cui all’art. 369 c.p.c., dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale.

Inoltre si è rilevato che, anche a voler coltivare un approccio meno formalistico e rigoristico, proprio alla luce della ratio dell’istituto dell’improcedibilità, che è quella di presidiare con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo, la sanzione dell’improcedibilità legata alla mancata produzione della copia autentica della sentenza ovvero della relata di notifica della medesima, non appare in contrasto con i principi della CEDU in tema di diritto di accesso della parte all’autorità giudiziaria.

Nè infine può avere seguito la deduzione della ricorrente secondo cui occorrerebbe comunque dare esecuzione alla richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio, posto che una volta pervenuto il fascicolo dì appello, si sarebbe potuto rinvenire al suo interno la copia della relata di notifica della sentenza impugnata.

In tal senso, occorre rilevare che ancorchè Cass. S.U. n. 10648/2017 abbia in motivazione affermato che, come peraltro sostenuto anche dalla di poco precedente Cass. S.U. n. 25513/16, l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell’ufficio perchè presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, la portata di tale affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento (come appunto nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., della quale ha avuto modo di occuparsi proprio Cass. S.U. n. 25513/2016), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. in via meramente esemplificativa di tali ipotesi, si veda Cass. n. 10525/2016, in tema di notificazione della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di cui alla L. Fall., art. 18, comma 13, Cass. n. 21193/2016, in relazione alla disciplina di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c., e art. 17, comma 2, i quali postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione “ex officio”, o ancora Cass. S.U. n. 21193/2009, in tema di notificazione a cura della cancelleria, ai sensi della L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 8 della sentenza della corte d’appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici).

Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge stessa ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero eccezionalmente di notificazione, ovvero negli altri casi in cui la cancelleria debba, in virtù di una precisa disposizione di legge, allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata della sentenza impugnata, è previsto che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria ovvero della notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicchè ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente.

Al di fuori di queste ipotesi, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio, e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.

Sicchè, ove per avventura risultasse anche inserita nel fascicolo d’ufficio del precedente grado di giudizio copia della relata di notifica ad opera della parte, la medesima non potrebbe sanare la negligenza del ricorrente.

Ciò implica altresì che la decisione della causa da parte della Corte non è impedita dall’eventuale deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., u.c., cui non abbia fatto seguito l’effettivo invio del fascicolo d’ufficio del grado precedente, in quanto, al di fuori delle sopra segnalate ipotesi nelle quali la cancelleria sia tenuta ad allegare al fascicolo la prova dell’avvenuta notificazione (o comunicazione, nei casi in cui il termine per la presentazione del ricorso sia ricollegato dalla legge a tale adempimento) del provvedimento impugnato, il differimento della decisione per consentire la trasmissione del fascicolo non potrebbe in tal modo premiare un eventuale inserimento nel fascicolo d’ufficio di un atto non previsto tra quelli destinati a farne parte, così che, ove anche la copia notificata venisse rinvenuta, ciò non potrebbe valere ad escludere la sanzione di improcedibilità posta dall’art. 369 c.p.c. per l’omesso deposito nel termine di cui al comma 1.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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