Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21385 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21385 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

SENTENZA

eg- Se
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12
RICORRENTE
CONTRO
CORBARA SRL, con sede in Salerno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dagli
Avvocati Oreste Cantillo e Guglielmo Cantino,
elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma,
Via Ovidio, 32, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.281/12/2009 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 21/10/2015

Ud.09.09.2015
Oggetto: Recupero
Credito Imposta.
Omessa impugna
rione atto previo.

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.
12, in data 12110/2009, depositata il 02/11/2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 09 settembre 2015 dal Relatore Dott.

Sentito, per la ricorrente Agenzia l’Avv. Gianmario
Rocchetta dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, pure, l’Avv. Oreste Cantillo, per la società
controricorrente;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata, impugnava in sede
giurisdizionale la cartella, con la quale veniva
richiesta del pagamento, a titolo di recupero di un
credito d’imposta che si assumeva, indebitamente fruito
in compensazione, relativamente all’anno 2001.
Deduceva la sussistenza dei prescritti presupposti per
la fruizione del credito e rilevava che non era stato
impugnato il precedente avviso di recupero in quanto
recante la dicitura che lo stesso era impugnabile solo
per vizi propri.
Resisteva l’Agenzia, eccependo l’infondatezza del
ricorso, ribadendo la legittimità dell’atto impugnato e
deducendo la definitività della pretesa per non essere
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Antonino Di Blasi;

stato impugnato l’atto previo.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
accoglieva il ricorso, ritenendolo ammissibile e
fondato.

dell’Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale di
Napoli, Sezione Staccata di Salerno.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle Entrate, denunciandone l’illegittimità, sulla
base di due mezzi, per violazione e falsa applicazione
dell’art. 19 c.3° del D.Lgs. n.546/1992, nonché
dell’art.57 del medesimo decreto.
L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di appello ha, per un verso, respinto
l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata
dall’Agenzia, nella considerazione che con lo stesso la
società non intendeva far valere vizi propri della
cartella di pagamento, bensì del presupposto avviso di
recupero;

sotto

altro

profilo,

ha

ritenuto

inammissibili, ex art.57 del D.Lgs. n. 546/1992,
motivi di merito prospettati con l’appello, nella
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Tale sentenza veniva, poi, confermata, su appello

considerazione che con gli stessi si intendeva
introdurre in giudizio domande ed eccezioni nuove.
Con il primo mezzo, l’Agenzia denuncia l’erroneo
operato della CTR, per non avere considerato che, nel
l’atto presupposto era stato regolarmente

notificato e che, quindi, i relativi vizi avrebbero
dovuto farsi valere con la relativa tempestiva
impugnazione e non già, come avvenuto, con il ricorso
avverso la successiva cartella di pagamento.
Con il secondo motivo, l’Agenzia censura la decisione
di appello, per non avere considerato che, alla stregua
delle norme applicabili e dei principi fissati dai
Giudici di legittimità, le allegazioni dell’Ufficio nel
grado di appello, erano ammissibili, concernendo mere
argomentazioni giuridiche, sottese a contrastare quanto
sostenuto dalla contribuente nel giudizio di primo
grado in ordine al possesso dei requisiti richiesti
dalla legge per poter fruire del credito d’imposta.
La società,

con il controricorso ha eccepito

l’inammissibilità e,

comunque, l’infondatezza del

ricorso, deducendo, con riferimento al primo motivo,
sia l’erronea denuncia della nullità della sentenza ex
art.360 n.4 cpc, sia pure la mancata impugnazione
dell’effettiva ratio decidendi delle sentenze di primo
grado e di appello, nonché, quanto al secondo mezzo, la
4

caso,

relativa genericità.
Il ricorso è fondato.
Il primo mezzo risulta fondato in base al consolidato e
condiviso principio secondo cui (Cass. n.4818/2015,

cartella di pagamento può essere impugnata solo per
vizi suoi propri e non quelli che attengono
l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non
sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo
con la notificazione della cartella predetta”.
Circostanza quest’ultima insussistente, stante che la
contribuente non ha contestato l’avvenuta notifica
dell’avviso di recupero del credito d’imposta, avendone
solo rilevato l’inefficacia e la non ostatività ai fini
dell’impugnazione della cartella, in quanto contenente
“la dicitura secondo cui era “impugnabile solo per vizi
propri”.
La doglianza prospettata con il secondo mezzo trova
riscontro nel condiviso principio, affermato da questa
Corte, secondo cui “Nel processo tributario di appello
la novità della domanda deve essere verificata in
stretto riferimento alla pretesa effettivamente
avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla
stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso
indicati poiché il processo tributario, in quanto
5

16641/2011, n.6029/2002) “Nel processo tributario, la

rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale
sulla legittimità del provvedimento impositivo, è
strutturato come un giudizio di impugnazione del
provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la

quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto
riguarda il “petitum” sia per quanto riguarda la causa
petendi. Ne consegue che per eccepire validamente la
inammissibilità dell’appello per novità della domanda,
è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in
secondo grado dall’Amministrazione non sono stati
evidenziati neppure nel processo verbale di
constatazione e nel conseguente avviso di accertamento
oggetto dell’impugnazione” (Cass. n.10806/2012, cfr.
n.22553/2012).
Nel caso la CTR ha fatto malgoverno di tale principio,
non avendo acquisito la prova che gli elementi dedotti
in secondo grado dall’Amministrazione non erano stati
evidenziati neppure nell’avviso di recupero del credito
di imposta, che era stato, pacificamente notificato, in
data 27 maggio 2004 e quindi, prima della notifica
della cartella in questa sede impugnata.
Per le esposte ragioni, disattesa ogni altra deduzione,
eccezione e difesa, il ricorso proposto deve essere
accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata
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veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è

e

decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR di Napoli, Sezione Staccata di Salerno,
procederà al riesame e, quindi, tenendo conto dei

riferimento, deciderà nel merito e sulle spese, anche
del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua
motivazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR di Napoli, Sezione Staccata di Salerno.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 09 se embre 2015

richiamati principi e del quadro normativo di

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