Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21385 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2245-2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., quale società incorporante la

CIRCUMVESUVIANA S.R.L., la Metrocampania Nordest s.r.l., la

S.E.P.S.A. S.P.A. – Società per l’esercizio di trasporti pubblici

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.G., CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8819/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2014 R.G.N. 5720/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Napoli Z.G. chiedeva l’accertamento della sussistenza di un appalto di mere prestazioni di lavoro, in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 tra la Metrocampania Nord Est s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. e quindi l’accertamento delle sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto alla ricostruzione del rapporto sotto ogni profilo giuridico ed economico, con vittoria di spese.

Il lavoratore, assunto dalla (OMISSIS) s.r.l. nel gennaio 2000 con contratto di lavoro con la qualifica di operaio adibito a mansioni di manovra, pulizia e manutenzione presso i Passaggi a Livello lungo la tratta (OMISSIS), gestito da Metrocampania, esponeva di aver conseguito l’abilitazione tecnica per le mansioni cui era stato adibito a seguito di corso di formazione delle FF.SS. e dopo aver superato una visita medica, era stato successivamente assegnato ai Passaggi a Livello indicati in ricorso, sulla suddetta linea dove aveva svolto mansioni di chiusura e apertura dei PL su richiesta telefonica o per consenso, nonchè tutte le altre mansioni tipiche del cd. guardiabarriere; segnalando guasti o pericoli, annotando operazioni e fonogrammi su appositi moduli, precisando che i turni di lavoro erano funzionalizzati alle esigenze della Metrocampania, effettiva utilizzatrice delle prestazioni, così come l’orario osservato era assolutamente identico a quello dei dipendenti della società operanti sullo stesso impianto e dovendo essi anzi firmare quotidianamente i registri di presenza ed utilizzando materiali ed attrezzature di Metrocampania.

Si costituiva la Metrocampania affermando la genuinità dell’appalto, la marginalità del servizio di vigilanza dei PL nonchè l’autonomia organizzativa della (OMISSIS) s.r.l.

Quest’ultima, nelle more fallita, non si costituiva.

Il Tribunale, con sentenza n. 17087/98, accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Metrocampania a far data dal 1.1.2000 con inquadramento nel profilo di guardabarriere ed ausiliario di stazione.

Proponeva appello la Metrocampania s.r.l., mentre la Curatela (OMISSIS) restava contumace.

Con sentenza depositata il 21.1.14, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, rilevando che non fu la interposta (OMISSIS) a gestire il rapporto di lavoro de quo, bensì la committente Metrocampania.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. (EAV), incorporante la Circumvesuviana s.r.l., la Metrocampania Nordest s.r.l. e la S.E.P.S.A. s.p.a, affidato a tre motivi, mentre lo Z. e la Curatela (OMISSIS) sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.-Con i primi due motivi la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e art. 2094 c.c., evidenziando l’irrilevanza, su cui invece risultava basata la sentenza impugnata, che i dipendenti (OMISSIS), nello svolgimento delle attività di custodia e manutenzione dei passaggi a livello, utilizzassero strutture ed attrezzature di proprietà della Metrocampania, trattandosi di macchinari ed attrezzature di modesta importanza; censura inoltre la rilevanza del ritenuto inserimento del lavoratore nell’organizzazione della società appaltante, restando i poteri decisionali e direttivi in capo alla (OMISSIS) mentre il fatto che talune direttive ed il controllo del regolare espletamento del servizio si concretava nell’ordinario potere di coordinamento spettante a qualunque committente (appaltante).

2.-I motivi, che per connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

Ed invero deve innanzitutto rimarcarsi che l’utilizzo di attrezzature e beni della committente non rileva solo ove l’attività appaltata consista essenzialmente nell’esecuzione di un mero servizio organizzativo o logistico e trattisi di materiale di modesto o non apprezzabile valore, potendo in tal caso rilevare, ai fini dell’individuazione di un appalto genuino, l’esistenza di una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatrice (es. in materia di facchinaggio), mentre laddove trattisi di esecuzione di attività più complesse, non è sufficiente, al fine di escludere l’interposizione fittizia, la mera gestione organizzativa del rapporto (es. ferie, permessi, turni, etc.). In tal senso e proprio con riferimento al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltata dal gerente della ferrovia a società esterna, questa Corte ha già ritenuto sussistere un’interposizione fittizia di manodopera (Cass. n. 11120/06, Cass. n. 14996/05, Cass. n. 12363/03).

A ciò aggiungasi, quanto al profilo dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che la sentenza impugnata ha accertato che il lavoratore (formalmente dipendente della (OMISSIS)) doveva rispettare le istruzioni dell’appaltante; che i dipendenti di quest’ultima esercitavano i controlli sulla esecuzione delle prestazioni lavorative in parola ed eventuali irregolarità, e che la (OMISSIS) non controllava in alcun modo nè la concreta e quotidiana presenza dei lavoratori, nè tanto meno il regolare svolgimento delle prestazioni lavorative, controllate solo da Metrocampania, sicchè la prima non poteva esercitare neppure alcun potere disciplinare (pag. 23 sentenza impugnata), essendo peraltro stato accertato che la (OMISSIS) aveva un oggetto sociale tipico della classica impresa di pulizie e facchinaggio, senza avere le minime strutture necessarie allo svolgimento del servizio appaltato, nè le nozioni necessarie allo scopo.

La stessa odierna ricorrente non contesta in sostanza tali circostanze (cfr. pag. 14 ricorso), limitandosi a lamentare genericamente che esse non furono sottoposte ad un adeguato vaglio critico da parte della Corte partenopea.

3.- Con terzo motivo la EAV denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte partenopea ritenuto, in motivazione, che “al lavoratore spetta l’inquadramento già approvato dal Tribunale, con la condanna di Metrocampania Nordest al pagamento delle differenze retributive nascenti dall’applicazione del c.c.n.l.”. Lamenta che il Tribunale non statuì alcuna condanna al pagamento di differenze retributive (non avendo il lavoratore svolto alcuna domanda in tal senso).

Il motivo è infondato non avendo la sentenza impugnata statuito alcuna condanna economica, tanto che il dispositivo risulta semplicemente di rigetto dell’appello, e non rilevando certamente ai fini del denunciato art. 112 c.p.c. che nei corso della motivazione la Corte di merito, confermando la pronuncia di primo grado sul punto, abbia prospettato che dall’accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato de quo, con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio e diritto alla ricostruzione della carriera (riconosciute dal Tribunale), derivava il diritto dello Z. alle relative differenze retributive. Tale affermazione, pressochè ovvia, non si pone peraltro in contrasto col dispositivo della sentenza impugnata che, rigettando l’appello, conferma semplicemente quanto statuito dal Tribunale.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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