Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21384 del 21/10/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21384 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.09.09.2015
Oggetto: Recupero
Credito Imposta.
Art.7 L.388-2000.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ditta AMICO ASSUNTA ANNA domiciliata in Agrigento,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avvocato Concetta Chiarini, domiciliata
in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della
RICORRENTE
Corte di Cassazione,
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
Data pubblicazione: 21/10/2015
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.88135/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 35, in data
28/04/2009, depositata il 02/10/2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 09 settembre 2015 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Gianmario Rocchetta, dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta in epigrafe indicata, ricevuto avviso di
recupero di un credito d’imposta, che si assumeva,
indebitamente fruito in compensazione, relativamente
agli anni 2001, 2002 e 2003, proponeva impugnazione in
sede giurisdizionale e ne chiedeva l’annullamento,
deducendo la sussistenza dei prescritti presupposti per
la fruizione del credito e rilevando le diverse
violazioni di legge, che rendevano illegittimo l’atto
impugnato.
Resisteva l’Agenzia,
eccependo l’infondatezza del
ricorso e ribadendo la legittimità dell’operato
dell’Ufficio.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
ritenendo e dichiarando
accoglieva il ricorso,
l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto emesso
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Sentito per la controricorrente Agenzia, l’Avvocato
dall’Agenzia Entrate in carenza di potere.
Tale
sentenza
riformata,
veniva,
su
appello
dell’Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo, che riconosceva, invece, il potere degli
del credito d’imposta.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale ha proposto ricorso per cassazione la
contribuente, denunciandone l’illegittimità, sulla base
di tre mezzi e, segnatamente, per violazione e falsa
applicazione degli artt.36 e 61 del D.Lgs. n.546 del
1992, degli artt.132 c.2″ n. 4 cpc e 111 costituzione,
nonchè degli artt 36, 61 e 54 del D.Lgs n.546/1992 e
112, 346 e 329 cpc ed, infine, per nullità del
procedimento ex art. 112 cpc.
L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, la ricorrente nel denunciare la
violazione delle precitate disposizioni di legge,
rileva che l’impugnata decisione non presenta i
requisiti minimali di legge, mancando totalmente
l’esposizione dello svolgimento del processo, nonchè
delle argomentazioni e dell’iter logico-giuridico
seguito per giungere alla riforma della sentenza di
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Uffici Finanziari di emettere gli avvisi di recupero
primo grado e l’individuazione dello stesso thema
decidendum; la decisione assunta renderebbe, quindi,
impossibile una consapevole valutazione delle ragioni,
alla cui stregua è stato reso il dispositivo.
violazioni delle norme anzi citate, evidenzia l’erroneo
operato della CTR, la quale si è limitata a dichiarare
la legittimazione degli Uffici Finanziari ad emettere
l’avviso di recupero di che trattasi, senza, però,
tenere conto dell’effetto devolutivo dell’appello, alla
cui stregua, dopo avere deciso la questione
pregiudiziale assorbente, avrebbe dovuto esaminare e
risolvere le altre questioni prospettate dalle parti,
dichiarate assorbite in prime cure ed espressamente
riproposte, in secondo grado.
Con il terzo ed ultimo motivo, l’Amico ricollega la
violazione delle anzi citate norme al fatto che la CTR
ha definito il giudizio, limitandosi a rigettare una
delle prospettate eccezioni, così omettendo di
pronunciare sulle ulteriori domande ed eccezioni,
ritenute assorbite dalla CTP e riproposte
specificamente in appello.
La controricorrente
Agenzia ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione, argomentando per la relativa
infondatezza.
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Con il secondo motivo, la Amico, nel denunciare le
Il ricorso è fondato.
In effetti,
la decisione impugnata, dopo avere
richiamato la decisione di primo grado, peraltro di
segno opposto, omettendo ogni essenziale riferimento
ragioni che giustificavano il diverso opinamento, si è
limitata ad una apodittica affermazione, con la quale
“dichiara che gli Uffici Finanziari sono legittimati ad
emettere l’avviso di recupero del credito di imposta”.
La decisione così resa è, sostanzialmente priva di
motivazione ed è stata, dunque, pronunciata in
violazione delle denunciate norme nonché del
consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale,
secondo cui “Il principio desumibile dalle norme
di cui agli artt. 132 comma secondo n. 4 cod.
proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice – secondo
il quale la mancata esposizione dello svolgimento
del processo e dei fatti rilevanti della causa,
ovvero la mancanza o l’estrema concisione della
motivazione
della
in
diritto determinano la nullità
sentenza
allorquando
rendano
impossibile l’individuazione del “thema decidendum”
e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo
e’ applicabile anche al nuovo rito tributario si’
come
disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, in forza del
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alle difese svolte dalle parti in appello ed alle
generale rinvio materiale alle norme del codice di
rito compatibili (e, dunque, anche alle sue
disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. l comma
secondo del citato decreto” (Cass. n.1944/2001, n.
n. 28113/2013).
In applicazione del trascritto principio e per le
esplicitate considerazioni, il ricorso va accolto e,
per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, con
assorbimento degli altri mezzi.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR della Sicilia, procederà al riesame e,
quindi, deciderà nel merito e sulle spese, anche del
presente giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 09 settembre 2015
8296/2003, n. 17130/2007, n. 6683/2009, n. 18501/2010,