Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21384 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 17/10/2011), n.21384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.B.I. Costruzioni S.r.l., (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale autenticata dal Notaio Calvi di Taranto il 15

luglio 2005, dall’Avv. BRIGUGLIO Letterio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALI’ TERME, (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in Messina, Via G. La Farina, n. 62, nello

studio dell’Avv. TRIOLO Carmelo, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

contro

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, Via Lima, n. 15, nello studio dell’Avv. Gianguido

Porcacchia; rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Santoro, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.L. ((OMISSIS)), P.M. – R.

A. – T.C. – T.A. – G.M. –

G.A., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini,

n. 131, nello studio dell’Avv. Antonino Iannelli; rappresentati e

difesi dall’Avv. Manlio Nicosia, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ALI’ TERME, in persona del Sindaco p.t., come sopra

rappresentato;

– ricorrente incidentale –

contro

I.B.I. Costruzioni S.r.l.;

– intimata –

e contro

C.S.;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

S.L. – P.M. – R.A. – T.

C. – T.A. – G.M. – G.A.;

– controricorrenti a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 276

depositata in data 17 maggio 2005;

sentita la relazione all’udienza del 28 aprile 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Rosario Giovanni Russo, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – P.M., R.A., L.L., T. C., S.G. e S.L. con distinti atti di citazione convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Comune di Alì Terme e l’impresa Bartolomeo, ora I.B.I. s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione dei propri fondi, essendo stato annullato in sede amministrativa il decreto di occupazione di urgenza emanato dal Sindaco dell’ente convenuto nell’ambito di una procedura espropriativa intesa alla realizzazione, nelle aree, fra loro confinanti, rispettivamente appartenenti agli attori, di un programma di edilizia economica e popolare.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, nei quali si erano costituite le parti convenute, deducendo la natura agricola, almeno in parte, delle aree occupate, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2001 condannava il Comune di Alì Terme e l’impresa Bartolomeo al pagamento delle somme rispettivamente determinate in sede peritale, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione proponevano appello la S.r.l. I.B.I. costruzioni, che eccepiva in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè il Comune, che proponeva, in via incidentale, analoga eccezione; si costituivano, altresì, i proprietari dei fondi chiedendo il rigetto delle suddette impugnazioni e deducendo, in via incidentale, la ricorrenza di un’ipotesi di occupazione usurpativa.

La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 17 maggio 2005, rigettava le impugnazioni proposte, riformando la decisione impugnata sotto il limitato profilo del calcolo degli interessi, da effettuarsi non già sulla somma complessivamente rivalutata, bensì sugli importi via via rivalutati. Veniva affermata la responsabilità solidale del Comune e dell’impresa che aveva eseguito i lavori, rilevandosi, quanto a quest’ultima, che l’elemento psicologico posto alla base della colpevolezza era rinvenibile nella circostanza che le aree in questione le erano state consegnate in epoca successiva all’impugnazione da parte degli interessati del decreto di occupazione, poi dichiarato illegittimo. Esclusa, in presenza di una valida dichiarazione di Pubblica utilità, la fondatezza della tesi secondo cui si sarebbe trattato di occupazione usurpativa, il ristoro delle posizioni dei proprietari veniva effettuato, sulla base delle valutazioni peritali, ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

Per la cassazione di tale decisione la s.r.l. I.B.I. propone ricorso, deducendo cinque motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Alì, che propone ricorso incidentale affidato a un motivo, nonchè C.S., quale erede di S.G.; S.L., P.M., R.A., T.C. e A., quali eredi di L.G., G.M. ed A., quali eredi di L.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 938, 2043, 2055 c.c.; art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte territoriale considerato che nessuna attività amministrativa era stata delegata all’I.B.I., la quale, per altro, aveva fatto affidamento sulla legittimità del decreto di occupazione, desunta anche dal rigetto della sospensiva da parte del T.A.R.. La circostanza, poi, inerente alla prosecuzione dei lavori (costruzione delle palazzine dal lato Nord) era irrilevante, essendosi da tempo, con il taglio degli alberi, verificata l’irreversibile trasformazione del suolo.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2043, 2055 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ponendosi in rilievo, sulla base della decisione del T.A.R. di annullamento del decreto di occupazione, come soltanto al Comune fosse ascrivibile la produzione dell’atto illegittimo. Si aggiunge che tale eccezione non risulta adeguatamente affrontata dalla corte territoriale.

2.2 – Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, della L. n. 167 del 1965, artt. 3, 4 e 5; della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 51; della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento alla mancata considerazione del minor valore delle zone, incluse nell’intera area espropriata, soggette a limiti di edificabilità o per niente edificabili. Viene censurata la scelta di non procedere a stima analitica, denunciandosi l’erronea applicazione del sistema storico comparativo e l’omesso esame delle critiche mosse alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

2.3 – Il terzo motivo del ricorso principale attiene alla qualificazione dell’obbligazione, che si assume erroneamente considerata di valore e non di valuta, in violazione degli artt. 1224, 1227, 2043 c.c., nonchè della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

2.4 – Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1227, 1282 e 2009 c.c.; nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la corte territoriale, in assenza di domanda dei ricorrenti, disposto l’ulteriore rivalutazione delle somme fino alla data della propria decisione.

2.5 – Con unico motivo il Comune di Alì Terme deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tuttavia non prospettandosi, quanto a quest’ultimo richiamo, alcun vizio motivazionale), sostenendo che in base alla convenzione sottoscritta in data 14 novembre 1980 la s.r.l. I.B.I. si era impegnata a sostenere i maggiori costi relativi alle acquisizioni delle aree.

Il Comune di Alì Terme, inoltre, insiste per l’accoglimento, assumendoli come propri, dei motivi del ricorso principale inerenti alla liquidazione dei danni.

3- I primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fra loro intimamente connessi, vanno rigettati in quanto infondati.

Deve premettersi che, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata, non censurata sul punto, la fattispecie esaminata è riconducibile nella figura dell’occupazione espropriativa, correlata all’accertata illegittimità del decreto di occupazione, essendosi per altro espressamente esclusa, con riferimento alla presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, la ricorrenza del fenomeno dell’occupazione usurpativa.

3.1 – Vengono quindi in considerazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, secondo cui detta appropriazione (pur anomala) nella materia espropriativa, non si riferisce al fenomeno indeterminato e generico, dell’apprensione “sine titulo” da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene immobile del privato”; bensì a quello specifico, “caratterizzato quale suo indefettibile punto di partenza da una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione dell’opera medesima; nonchè dall’inserimento tra questi due poli, di una attività esecutiva manipolatrice del bene altrui nella sua fisionomia materiale di comportamento dettato dalle leggi in materia”, che ne attua l’irreversibile e definitiva trasformazione nell’opera pubblica preventivata dalla dichiarazione di pubblica utilità. Per cui, a nulla rileva che l’effetto acquisitivo si fonda sull’intervento del legislatore che, chiamato ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi del proprietario alla restituzione dell’immobile ormai trasformato, e dell’amministrazione espropriante al mantenimento dell’opera pubblica, privilegia questi ultimi con riguardo all’assetto reale del nuovo ed ormai inscindibile compendio, divenuto un bene demaniale o patrimoniale indisponibile: in quanto l’intera vicenda non perde per tale effetto traslativo la sua connotazione tipica di fatto il lecito sia con riguardo al momento dell’occupazione abusiva, sia con riguardo alla costruzione dell’opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici, sia con riguardo all’attività materiale medio tempore espletata nel corso dell’occupazione (Cass. sez. un. 761/1998; 12546/1992; nonchè 10840/1997): perciò interamente ed unitariamente qualificate dall’illecito comportamento dell’ente al quale sono riconducibili sia l’occupazione (illegittima ab origine o divenuta tale) sia l’impossibilità della restituzione (cui segue l’effetto acquisitivo del suolo). Ed infatti la giurisprudenza e poi lo stesso legislatore (L. n. 458 del 1988, art. 3; L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7; L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis) hanno attribuito in compenso al proprietario che ha perduto l’immobile l’opportuna tutela risarcitoria, pur discendente dallo stesso precetto contenuto nell’art. 42 Cost., comma 3 (Corte Cost. 188/1995; 369/1996;

148/1999), e non il credito indennitario (in senso stretto) in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario (decreto di esproprio o contratto di cessione).

Pertanto, siccome nello schema dell’occupazione espropriativa l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza dell’occupazione legittima, ricorrendo nel caso concreto la prima di dette fattispecie, di occupazione “ab inizio” illegittima, deve ribadirsi, per quanto qui maggiormente interessa, il risultato cui è pervenuta la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte: tutta l’attività svolta nel corso dell’occupazione, da chiunque esplicata – per definizione illecita -, rende l’autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.; e che detta responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull’ente che ha consumato l’illecita apprensione e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile (Cass. 11890/2006; 6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999).

Tale principio (ribadito, proprio in tema di illegittimità del decreto di occupazione da Cass., 1 luglio 2008, n. 18612), risulta correttamente applicato dalla Corte territoriale, laddove la S.r.l.

I.B.I., sicuramente esecutrice delle opere di edificazione (in relazione alle quali, contrariamente a quanto dedotto, deve intendersi realizzata l’occupazione acquisitiva dei suoli), non può considerarsi estranea, di certo in concorso con l’ente territoriale, alla realizzazione del danno conseguente all’illegittima dell’occupazione e della manipolazione – parimenti per se stessa illegittima – dei suoli de quibus.

3.2 – Per altro il displuvio di carattere temporale che la ricorrente principale introduce, vale a dire l’emissione della decisione del TAR di Catania relativa alla illegittimità del decreto di occupazione, con conseguente buona fede per quanto attiene al precedente periodo, rafforzata dal rigetto dell’istanza di sospensione avanzata dai proprietari ricorrenti in sede amministrativa, non appare seriamente invocabile ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico.

Deve invero ritenersi che, nella misura in cui la colpa della stessa pubblica amministrazione non può automaticamente farsi discendere dall’illegittimità del provvedimento annullato, non è la decisione del giudice amministrativo di accoglimento delle censure dei aventi diritto che lamentano l’esistenza di determinati vizi che determina la consapevolezza della loro probabile sussistenza, dovendosi individuare (e ciò valga anche per l’impresa esecutrice) nella stessa denuncia, della quale la ricorrente principale, come emerge dalla stessa sentenza impugnata – non censurata sul punto – era a conoscenza, la fonte di quel dovere di prudenza e di diligenza tale da imporre di verificare, in via del tutto autonoma, la ragionevole fondatezza di tali censure, astenendosi, quindi, dal compiere atti probabilmente lesivi della sfera giuridica dei proprietari dei suoli.

Trattasi di un aspetto che attiene al merito della vicenda, che la corte territoriale ha ben evidenziato e che sfugge al sindacato di legittimità, non essendosi per altro prospettato, a prescindere dal vacuo richiamo – nella rubrica dei motivi – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alcun vizio motivazionale.

Pur dovendosi sottolineare come la materia dell’elemento psicologico in merito alla condotta degli esecutori materiali dell’attività – giova ripeterlo, per se stessa illecita – inerente alla manipolazione del fondo nell’ambito dell’occupazione espropriativi non risulti adeguatamente approfondita nell’elaborazione giurisprudenziale, giova richiamare un precedente e condivisibile arresto di questa Corte (Cass., 5 novembre 1997, n. 10840), nel quale si afferma che con la responsabilità dell’ente espropriante (nella specie, il Comune) concorre, in tal caso, quella degli enti delegati alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell’occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio): la responsabilità aquiliana delle imprese delegate alla costruzione veniva poi esclusa non risultando che le stesse, contrariamente a quanto verificatosi nella vicenda in esame, fossero a conoscenza della pendenza dei giudizi amministrativi.

3.2 – Per le indicate ragioni deve affermarsi la correttezza dell’attribuzione di responsabilità nei confronti del Comune di Alì Terme, le cui deduzioni inerenti alla L. n. 865 del 1971, art. 35, per il loro carattere di novità, sono inammissibili. Invero dalla sentenza impugnata non emerge (nè l’ente ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto le relative deduzioni) che le relative questioni siano state già proposte nel corso del giudizio di merito.

Soccorre, in proposito, il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Pertanto il ricorrente, qualora proponga dette questioni in sede di legittimità e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass., 31 agosto 2007, n. 18440; Cass., 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., 15 marzo 2006, n. 5620).

4 – Il terzo motivo del ricorso principale attiene alla liquidazione del danno, e, principalmente, tende ad introdurre valutazioni di merito sottratte al giudizio di legittimità.

La censura inerente all’omessa valutazione della natura eterogenea delle porzioni di suolo occupate non coglie per altro nel segno, in quanto nella sentenza impugnata si da atto che il consulente tecnico d’ufficio “ha specificamente distinto la zona edificatile da quella agricola, e ha tenuto conto anche della fascia di rispetto autostradale, tanto che ha effettuato distinti conteggi”.

D’altra parte, non sembra la ricorrente principale tener conto del principio secondo cui l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare implica, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal peep (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità, e che la determinazione dell’indennità di esproprio debba adottare il criterio previsto dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 1, restando irrilevante che nel contesto del peep l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di p.r.g.), giacchè in tale contesto l’edificabilità va commisurata ad indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2001, n. 125; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17348; Cass., 3 giugno 2004, n. 10555; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1336; Cass., 12 aprile 2006, n. 8525; Cass., 31 maggio 2007, n. 12771; Cass., 5 settembre 2008, n. 22421; Cass., 22 novembre 2010, n. 23584) .

Mette conto di rilevare, inoltre, che, non avendo i proprietari proposto impugnazione in via incidentale avverso la decisione in esame, rimane intangibile il criterio di calcolo in essa adottato, ancorchè interessato dall’evidenziata pronuncia di incostituzionalità.

Quanto al criterio di stima adottato, vale bene richiamare in proposito l’insegnamento di questa Corte secondo cui, al fine di individuare il valore venale del suolo, la stima può avvenire sia con il metodo analitico, sia con quello sintetico-comparativo con riferimento ai prezzi di mercato di aree omogenee (Cass., 31 maggio 2007, n. 12771; Cass. 19 gennaio 2007,n. 1161). Rientra tra i compiti del giudice di merito stabilire se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area, con apprezzamento il cui controllo è precluso in sede di legittimità (Cass., 26 marzo 2010, n. 7269).

Mette conto di rilevare, quanto alla liquidazione del danno, che, non avendo i proprietari proposto impugnazione in via incidentale avverso la decisione in esame, rimane intangibile il criterio di calcolo in essa adottato, ancorchè interessato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha interessato la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

5 – Col il quarto motivo si censura la rivalutazione delle somme attribuite, per aver la corte territoriale disatteso la tesi, fondata anche su una decisione di questa Corte (Cass., n. 4766 del 2002), secondo cui l’assimilazione del risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito dell’irreversibile trasformazione del fondo all’indennità di esproprio comporterebbe la ravvisabilità, in entrambi i casi, di un’obbligazione di valuta e non di valore.

La censura è infondata, dovendosi ritenere che – come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte successivamente all’isolata decisione citata dalla ricorrente (Cass., 20 marzo 2003, n. 4070;

Cass. 6 ottobre 2005, n. 19511; Cass., 21 aprile 2006, n. 9410; 11 dicembre 2009, m. 25966; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2602, in motiv.) – nonostante l’adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l’uno rispetto all’altro, la loro ontologica differenza, giacchè l’indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione.

6 – Il quinto motivo del ricorso principale è del pari infondato.

Benvero la dedotta violazione degli artt. 1227, 1282 e 2009 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte territoriale, in assenza di specifica domanda, disposto l’ulteriore rivalutazione delle somme fino alla data della propria decisione, impinge contro il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (cfr., per tutte, Cass., 39 settembre 2009, n. 20943).

6 – In merito al regolamento delle spese processuali deve in primo luogo rilevarsi la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione nei rapporti fra la ricorrente principale e il Comune, avuto riguardo, in particolare, alla soccombenza reciproca. La S.r.l.

I.B.I. e l’ente territoriale vanno condannati in solido alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese inerenti al presente giudizio di legittimità nei rapporti fra I.B.I. Costruzioni s.r.l. e Comune di Alì Terme. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di dette spese in favore dei controricorrenti, che liquida, quanto a P.M., S.L., R. A., T.C. ed A., G.M. ed A., in Euro 5.200,00, di cui Euro 50000, 00 per onorari, e quanto a C.S., in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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