Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21384 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9257-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., già EQUITALIA ROMAGNA S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato

SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

SAILA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO TRANCASSINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti

I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, EMANULE DE ROSE;

– resistente con mandato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti

I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

EMANULE DE ROSE;

– ricorrente successivo –

contro

SAILA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO TRANCASSINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI;

– controricorrente successivo –

EQUITALIA CENTRO S.P.A., già EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1131/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2013 R.G.N. 20/10.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 181 del 2009, ha dichiarato inammissibili, perchè tardive, le opposizioni – basate sulla nullità e/o illegittimità della pretesa per ragioni formali e di merito – a due cartelle di pagamento notificate da Equitalia Centro s.p.a., per conto dell’INPS, a Saila s.p.a. rispettivamente il 2 gennaio 2003 ed il 12 febbraio 2003, aventi ad oggetto le somme da versare all’Inps a titolo di contributi e connesse sanzioni civili per le irregolarità contestate nei verbali ispettivi del 6 ottobre 2000;

il medesimo Tribunale di Forlì, con la successiva sentenza n. 19 del 2011, ha rigettato l’opposizione avverso le intimazioni di pagamento relative alle cartelle di cui al precedente procedimento, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale del titolo esecutivo;

Saila s.p.a. ha quindi proposto separati appelli avverso le due sentenze di primo grado ed in particolare: a) con appello iscritto al n. 20/2010, la società ha lamentato che il Tribunale non avesse dichiarato la nullità delle cartelle ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur essendo stata disposta la iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio di accertamento negativo e che non fosse stata accolta la tesi della opponente secondo la quale la data di decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione al ruolo avrebbe dovuto coincidere con la data dell’8 maggio 2007 in cui avvenne la comunicazione della revoca del provvedimento di sospensione della pretesa creditoria dell’INPS; b) con appello iscritto al n. 219 del 2011, Saila s.p.a. ha ribadito l’avvenuta prescrizione, essendo trascorsi oltre sette anni tra le notifiche delle due cartelle esattoriali e delle due intimazioni di pagamento;

con sentenza n. 1131/2013, la Corte d’appello di Bologna riunite le impugnazioni (iscritte ai numeri r.g. 20/2010 e n. 219 del 2011) le ha rigettato entrambe;

quanto al procedimento iscritto al n. r.g. 20/2010, la Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo d’appello proposto dalla Saila s.p.a., relativo alla declaratoria di inammissibilità per tardività pronunciata dal primo giudice, posto che secondo l’appellante le cartelle erano nulle, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 in ragione della pendenza, al momento dell’iscrizione a ruolo, di giudizio di accertamento negativo e della comunicazione di sospensione della pretesa creditoria da parte dell’Inps poi revocata solo l’8 maggio 2007; ad avviso della Corte di merito, infatti, al momento in cui le cartelle erano state notificate, (rispettivamente il 2 gennaio 2003 ed il 12 febbraio 2003) il giudizio di accertamento negativo instaurato il 7 dicembre 2000 era stato definito con la sentenza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Roma il 7 marzo 2002 e tale giudizio non era stato riassunto dinanzi al giudice competente nel termine concesso; inoltre, la Corte ha ritenuto ininfluente la sospensione disposta dall’Inps al fine del rispetto del termine di opposizione;

quanto al procedimento iscritto al n. 219/2011, la Corte territoriale ha accolto il motivo d’appello tendente all’affermazione dell’avvenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall’INPS, dando atto che la proposizione dell’eccezione stessa, in quanto riferita alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, non poteva ritenersi tardiva ma proponibile, quale opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 618 bis c.p.c.), sino all’esaurimento dell’azione esecutiva; inoltre, la Corte ha accertato che tra la data di notifica delle due cartelle, risalenti all’anno 2003, e quella di notifica delle intimazioni di pagamento era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di prova di validi di atti interruttivi, posto che Equitalia Centro s.p.a. aveva richiamato, ma non prodotto in atti, intimazioni di pagamento notificate nell’anno 2007;

avverso tale sentenza hanno proposto autonomi ricorsi, ora riuniti, Equitalia Centro s.p.a. ed Inps, ciascuno con un motivo;

Saila s.p.a. resiste con relativi controricorsi e successiva memoria;

l’Inps ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso proposto da Equitalia Centro s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo del ricorso proposto da Equitalia Centro s.p.a. deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che si identifica nella avvenuta notifica delle due intimazioni di pagamento in data 11 luglio 2007, circostanza che sarebbe stata provata dalla documentazione prodotta in atti sia in primo che secondo grado, allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 3 febbraio 2011;

il motivo va rigettato;

in primo luogo, sebbene la rubrica del motivo deduca la nullità della sentenza impugnata, la successiva argomentazione non la giustifica in alcun modo; la rubrica prosegue con la indicazione del vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ravvisato nell’aver omesso l’esame della circostanza dell’avvenuta notifica degli atti di intimazione, avvenuta l’11 luglio 2007, a sua volta evincibile dai documenti che lo attestavano, prodotti agli atti di Equitalia Centro s.p.a. in allegato alle memorie di costituzione in primo grado ed in appello;

questa Corte di cassazione ha affermato (SS.UU. n. 8503 del 2014) che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

ne consegue che tale vizio non può sussistere nel caso di specie, giacchè il giudice ha preso in considerazione la circostanza della notifica delle intimazioni di pagamento nell’anno 2007, ma non l’ha ritenuta provata;

l’unico motivo di ricorso proposto dall’Inps ha per oggetto la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

in particolare, si deduce che la Corte d’appello ha errato nel dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali ed alle intimazioni di pagamento opposte, in quanto non ha considerato che il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., ed il giudice dell’opposizione alle cartelle aveva disposto la sospensione dell’esecuzione, come da decreto in calce al ricorso in opposizione del 15 giugno 2007, efficace sino alla emanazione della sentenza di rigetto dell’opposizione; inoltre, poichè la memoria di costituzione dell’INPS del 22 novembre 2007 conteneva la richiesta di rigetto dell’opposizione, che è atto interruttivo della prescrizione, il termine era stato interrotto e sospeso ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio sul merito della pretesa;

il motivo è fondato;

contrariamente all’assunto della contro ricorrente, non è corretta la ricostruzione del sistema delle opposizioni alla riscossione per crediti contributivi in chiave di attribuzione della titolarità del credito al concessionario per la riscossione successivamente al definitivo accertamento “dell’originaria sussistenza del credito vantato dall’Inps”;

il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede la possibilità: a) di proporre opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento; b) di proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);

tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2;

va, quindi, ricordato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione contro l’intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va qualificata come all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28583/18; Cass. n. 594/2016; Cass. n. 24215/2009; Cass. n. 6119/2004);

nel caso di specie, peraltro, l’opposizione alle intimazioni di pagamento (oggetto del procedimento d’appello iscritto al n. 219 del 2011) ha fatto seguito all’opposizione al ruolo ed alle cartelle esattoriali, proposta per ragioni formali e di merito, giudicata inammissibile perchè tardiva e tale opposizione aveva introdotto un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, ove l’INPS – quale attore in senso sostanziale – richiede la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. sentenza n. 14149 del 6.8.2012; Cass. n. 3486 del 2016; Cass. n. 17858 del 2018) e senza necessità di proporre quindi domanda riconvenzionale e ciò in quanto (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale è atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti) per cui se, ad esempio, all’esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall’istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l’opposizione, ma condannare l’opponente a pagare la minor somma;

a sua volta, l’opposizione all’esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/07);

ora, nel caso di specie, è pacifico che l’opposizione alle intimazioni di pagamento delle quali soltanto ancora si discute (dopo il passaggio in giudicato delle opposizioni a cartella), siano state svolte per far valere la prescrizione dei crediti asseritamente maturata successivamente alla notifica delle cartelle, si tratta, dunque, pur sempre di un accertamento negativo del debito iscrivibile nell’ampia categoria dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.;

la titolarità del credito contributivo è, dunque, certamente esclusivamente in capo all’Inps che, nel caso di specie, è stato parte nei giudizi proposti dalla Saila s.p.a. anche nei confronti di Equitalia, dovendosi attribuire alla presenza in causa di quest’ultimo il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07; le difformi ordinanze di VI – Cass. n. 15900/17 e Cass. n. 12385/13 – che hanno parlato di litisconsorzio necessario riguardo a concessionario e ad ente impositore, trattavano della diversa questione relativa alla diversa ipotesi di mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione in giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione);

a corollario di tale ricostruzione del sistema, per quanto in questa sede è sufficiente richiamare, questa Corte di cassazione ha pure avuto modo di affermare che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica e non conduce a diversa opinione il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (da ultimo vd. Cass. n. 9193 del 2019);

dunque, va riaffermato il principio espresso da Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, secondo il quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

deve, dunque, concludersi affermando che la pendenza del giudizio di opposizione al ruolo ed alle cartelle per ragioni relative al merito del credito preteso (di cui al procedimento d’appello n. 20 del 2010), al cui interno è stata disposta dal giudice la sospensione dell’esecuzione della cartella ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 ha determinato la interruzione del termine di prescrizione dei contributi pretesi successivamente alla notifica delle cartelle, in quanto tale giudizio di opposizione, alla stregua di quanto avviene con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo previsto dall’art. 645 c.p.c., costituisce un giudizio sull’accertamento del credito in cui il ruolo di attore in senso sostanziale è rivestito dal creditore procedente che costituendosi in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso avversario riafferma la richiesta di condanna;

trovano, dunque, applicazione i disposti dei primi due commi dell’artt. 2943 e dell’art. 2945 c.c., secondo i quali, rispettivamente, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo oltre che dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, ed inoltre, per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione e se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio;

la sentenza impugnata è giunta alla errata determinazione della prescrizione dei crediti contributivi disattendendo tali disposizioni di legge e gli orientamenti espressi da questa Corte di legittimità in ordine al principio regolatore esistente tra il giudizio concernente il merito della pretesa contributiva e l’attività di riscossione del credito medesimo, ritenendo che il termine di decorso della prescrizione dei contributi continui a decorrere durante la pendenza del giudizio sul merito della stessa pretesa introdotto attraverso l’opposizione al ruolo ed alle cartelle esattoriali;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi pretesi con le intimazioni di pagamento oggetto di giudizio, alla luce del principio sopra formulato, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

il rigetto del ricorso di Equitalia Centro s.p.a. ne importa la condanna alle spese in favore di SAILA s.p.a., come da dispositivo;

sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte di Equitalia Centro s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’INPS, rigetta quello di Equitalia Centro s.p.a. cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, condanna Equitalia Centro s.p.a. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di Saila s.p.a. nella misura di Euro 10000,00, oltre ad Euro 200,00 per spese esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Equitalia Centro s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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