Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21383 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21383 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, 12

RICORRENTE
CONTRO
Società VIAMERCANTI SRL, con sede in Capezzano di
Pellezzano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del controricorso, dagli Avvocati Fabrizio
Granata e Pasquale Amodio, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte
di Cassazione, CONTRORICORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 21/10/2015

Ud.09.09.2015
Oggetto: Recupero
Credito Imposta.
Art.7 L.388-2000.
Inosservanza del termine di
cui all’art.12 L.n.212-2000.

la sentenza n.229/09/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.
09, in data 01/07/2009, depositata il 23/09/2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica

Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente Agenzia l’Avv. Gianmario
Racchetta dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, pure, per la società, l’Avv. Fabrizio Granata;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata, ricevuto avviso di
recupero di un credito d’imposta, che si assumeva,
indebitamente fruito in compensazione, relativamente
agli anni 2003 e 2004, proponeva impugnazione in sede
giurisdizionale e ne chiedeva l’annullamento, deducendo
la sussistenza dei prescritti presupposti per la
fruizione del credito e rilevando le diverse violazioni
di legge, commesse dall’Ufficio.
Resisteva l’Agenzia, eccependo l’infondatezza del
ricorso e ribadendo la legittimità dell’atto impugnato.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
accoglieva il ricorso, ritenendo e dichiarando
l’illegittimità dell’atto impugnato, ex art. 12 c.7°
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udienza del 09 settembre 2015 dal Relatore Dott.

Legge n.212/2000, in quanto la notifica dell’avviso di
recupero del credito d’imposta era stata effettuata
prima del termine di sessanta giorni dalla notifica
del processo verbale di verifica, in assenza di motivi

Tale sentenza veniva, poi, confermata, su appello
dell’Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale di
Napoli, Sezione Staccata di Salerno, che esprimeva
sostanziale condivisione all’operato dei primi Giudici.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle Entrate, denunciandone l’illegittimità, sulla
base di due mezzi, per violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 della Legge n. 212/2000 e per
insufficiente motivazione su punto decisivo.
L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia ha affidato le formulate censure, per un
verso, alla dedotta violazione dell’art.12 c.7° della
Legge n.212/2000 per avere la CTR, alla relativa
stregua, affermato la nullità dell’avviso notificato
prima del decorso del termine di gg.60, senza che tale
sanzione fosse prevista dalla legge e, per altro
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di urgenza.

aspetto, omettendo di indicare i concreti elementi e le
ragioni poste a base di tale decisione.
La controricorrente ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato inammissibile, tenuto conto che la

questa Corte e che la concreta fattispecie non offre
elementi per discostarsi dalle decisioni già assunte e
contrarie alla tesi prospettata; in ogni caso, ha
invocato una declaratoria di infondatezza del ricorso,
tenuto conto della insussistenza, nel caso, dei
concreti presupposti perché l’atto venisse emesso prima
dello spirare del termine di legge.
La decisione dei Giudici di merito, che hanno
sanzionato l’inosservanza da parte
dell’Amministrazione, del termine libero di sessanta
giorni dalla notifica dell’avviso di recupero del
credito di imposta, va confermata, risultando in linea
con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte con la sentenza n.18184/2013 e
successivamente ribadito da Cass. n.1264/2014,
2587/2014, 14287/2014, 15634/2014, 25759/2014, secondo
cui ” In tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, l’art.12 comma 7 della
Legge 27 luglio 2000 n.212 deve essere interpretato nel
senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
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questione, così come dedotta, risulta già decisa da

sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di
accertamento – termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un
accesso, un’ispezione o una verifica nei locali

processo verbale di chiusura delle operazioni
determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche
ragioni

di

urgenza,

l’illegittimità

dell’atto

impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è
posto a garanzia del pieno dispiegarsi

del

contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
Amministrazione e contribuente ed )0 diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di
urgenza

che ne

hanno

determinato

l’emissione

anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la
cui ricorrenza nella concreta fattispecie e all’epoca
di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.
Le doglianze dell’Amministrazione non risultano
fondate, non tenendo conto del trascritto principio,
affermato dalle SS.UU di questa Corte e ribadito con le
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destinati all’esercizio dell’attività, della copia del

successive citate pronunce.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca di
affermazione dell’applicato principio, vanno

P.Q.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 09 sett re 2015

compensate.

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