Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21383 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7347-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27,

presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati TRIFIRO’ SALVATORE, PAOLO ZUCCHINALI, GIORGIO

MOLTENI;

– ricorrente –

contro

A.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2014 r.g.n. 448/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 794 pubblicata il 17.9.14 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da Intesa San Paolo s.p.a., confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato la natura retributiva dell’emolumento erogato dall’istituto bancario al dipendente A.C. a titolo di contributo per l’abitazione in ragione del trasferimento di sede lavorativa e quindi l’incidenza di tale emolumento sul TFR;

2. la Corte territoriale ha accertato il carattere continuativo dell’emolumento in questione, corrisposto per diversi anni consecutivi (dal 1989 al 1990 e dal 1996 al 2003); ha escluso, in relazione all’art. 69 del c.c.n.l. applicato, che l’emolumento fosse stato corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dal funzionario trasferito, rilevando come i relativi importi risultassero assoggettati a contribuzione previdenziale; ha parimenti escluso che l’elargizione abitativa fosse stata corrisposta per “finalità similari” a quelle del trattamento accordato dall’art. 53 del c.c.n.l. al dirigente trasferito;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Intesa San Paolo s.p.a. affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. A.;

4. Intesa San Paolo ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso Banca Intesa spa ha dedotto la violazione degli artt. 69 e 53 del c.c.n.l. personale direttivo delle aziende di credito, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte di merito erroneamente escluso che l’elargizione abitativa in favore del dirigente e il trattamento previsto dall’art. 53 del c.c.n.l. (contratto di locazione ad equo canone con durata massima di 10 anni, con caratteristiche dell’appartamento similari a quelle dell’alloggio occupato in precedenza dal dipendente), avessero finalità similari; ha sottolineato come entrambi i trattamenti fossero legati al trasferimento del dipendente e al conseguente mutamento di residenza, di durata limitata nel tempo; ha censurato l’iter argomentativo della sentenza impugnata per avere riferito l’aggettivo “similari” al trattamento e alla sua entità anzichè alla “finalità” per cui lo stesso era erogato;

ha rilevato che anche l’elargizione per cui è causa, come quelle di cui alla norma pattizia, non fosse diretta a rimborsare spese effettive; ha evidenziato che tra gli emolumenti di cui all’indicata norma sono previste una “diaria” e soprattutto la fornitura di un “alloggio nella nuova sede di residenza”, la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio di abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, a dire della Corte di merito, è alla base dell’erogazione de qua; non si giustificherebbe, pertanto, secondo la società, il diverso trattamento in termini di inclusione dell’erogazione nella base di calcolo del TFR, derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 69 c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che è del tutto irrilevante verificare la natura dell’erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2; la società ha censurato, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto incombente sulla Banca l’onere di provare l’equivalenza del trattamento di cui all’art. 53 ccnl e della cd. erogazione abitativa;

6. il ricorso non è fondato essendo la sentenza della Corte territoriale conforme all’orientamento espresso in sede di legittimità – e cui si intende dare seguito per le condivisibili argomentazioni su cui è basato (cfr. Cass. 31.8.2018 n. 21519) -secondo il quale, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2, e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese, sostenute nel’interesse dell’imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito. Ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a retribuzione;

7. in base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

8. al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione;

9. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Iacoviello, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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