Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21383 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 06/10/2020), n.21383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15447/2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo n. 23

presso lo studio dell’Avv. Bruno Taverniti, rappresentato e difeso,

anche disgiuntamente, dagli Avv. Roberto Valettini ed Emanuele

Buttini giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2163/1/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata l’11 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 giugno 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Toscana ha rigettato il gravame interposto da R.S., titolare di un’impresa individuale operante nel settore dei lavori idraulici, avverso la sentenza della CTP di Massa Carrara che aveva parzialmente accolto il ricorso del medesimo contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) per maggiori imposte dirette e indirette, oltre sanzioni, per l’anno 2008, rideterminando il reddito d’impresa in Euro 70.595,00 rispetto a quello di Euro 113.767,00 (su un reddito dichiarato di Euro 36.933,00) a suo tempo accertato dall’ufficio sulla base di indagini bancarie;

2. la CTR ha ritenuto, per quel che qui ancora rileva, che: a) la mancanza dell’autorizzazione dirigenziale all’utilizzazione delle indagini bancarie attiene ai rapporti interni all’ufficio e non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti (essendo l’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita concetto processualpenalistico non applicabile nella materia tributaria); b) l’autorizzazione alle indagini bancarie risulta, sia pur sinteticamente, motivata; c) le operazioni extraconto effettuate dalla moglie del R. per Euro 19.600,00 sono state correttamente attribuite a quest’ultimo in considerazione del rapporto di coniugio ed in assenza di valide giustificazioni diverse da quelle addotte genericamente in sede di contraddittorio endoprocedimentale (lavori di pulizia saltuari e cambio assegni di terzi impossibilitati a farlo direttamente);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.S. affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso R.S. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7): posto che, nella specie, l’autorizzazione alle indagini bancarie non è conforme a legge poichè rilasciata da un funzionario non avente la qualifica di direttore centrale o regionale, alla luce del disposto dell’art. 24 Cost. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70 (che rinvia alle norme del codice di procedura penale) il principio di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti illegittimamente (art. 191 c.p.p.) sarebbe – al contrario di quanto erroneamente affermato dalla CTR applicabile anche nella materia dell’accertamento tributario;

4.1. il mezzo è infondato, dovendosi ribadire il principio secondo cui “In tema di IVA, la mancanza dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita” (così, Sez. 6-5, 28 maggio 2018, n. 13353; si v., in generale, la conforme Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4066: “In materia tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non comportano, di per sè e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio”);

4.2. inoltre, nella specie non viene in evidenza la lesione del diritto costituzionale di difesa in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost. – pur invocato dal ricorrente, peraltro mercè il mero richiamo alla citata norma costituzionale – atteso che l’accertamento fiscale è attività di carattere amministrativo (Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29132);

5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, in combinato disposto con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: l’autorizzazione alle indagini finanziarie difetterebbe di valida motivazione, stante il generico rinvio, per relationem, alla richiesta di autorizzazione dell’ufficio di Massa ivi contenuto;

5.1. il mezzo è infondato, essendo sufficiente ribadire il principio, condivisibilmente affermato dalla Sezione, secondo cui “In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perchè in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, con la conseguenza che non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 un obbligo di motivazione” (così, da ultimo, Sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19564);

6. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c.: la mancanza di valide giustificazioni sui movimenti extraconto da parte della moglie del R. costituirebbe elemento di prova non disponibile da questi, sicchè la presunzione applicata dall’ufficio sarebbe solo quella fondata sul rapporto di coniugio che tuttavia, da sola, non potrebbe rivestire i caratteri di gravità, precisione e concordanza;

6.1. il mezzo è infondato, dovendosi ribadire – secondo l’indirizzo consolidato espresso dalla Sezione con riferimento tanto alle compagini societarie che alle imprese individuali – che, in tema di accertamento fiscale, le verifiche finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali, in primo luogo, il rapporto di stretta familiarità, nonchè l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni, l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (si v., tra le tante: Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30098 e Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428 sulla rilevanza presuntiva, salva prova contraria, dello stretto rapporto familiare nelle società di persone a ristretta base familiare; Sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276 sulla rilevanza del “rapporto di stretta contiguità familiare” tra soci e congiunti intestatari di conti correnti sottoposti a verifica; Sez. 5, 4 agosto 2010, n. 18083 sulla legittimità delle indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica);

6.2. è poi appena il caso di osservare ulteriormente che in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perchè tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perchè, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicchè non ricorrerebbe nel caso di specie (così, per tutte, Sez. 5, 16 giugno 2017, n. 15003); pertanto, anche la denunciata violazione del criterio di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. è affatto insussistente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione liquidate, come in dispositivo, secondo soccombenza; doppio contributo unificato a carico del ricorrente, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

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