Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21382 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4796-2016 proposto da:

D.T., C.M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA, n. 12, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARINO MAURIZIO

PUNTURIERI;

– ricorrenti –

contro

L.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. F.T. e C.M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, per quello che si desume dalla relata di notificazione, in mancanza di indicazione formale nella intestazione del ricorso, contro L.E., avverso la sentenza del 10 agosto 2015, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato il loro appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo.

2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato dei ricorrenti con l’indicazione della proposta.

4. Non v’è stato deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nella circostanza che il ricorso è del tutto carente del requisito dell’esposizione sommaria del fatto, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Infatti, dopo che nella prima pagina esso indica come proponenti i ricorrenti e individua la sentenza impugnata, già nelle ultime tre righe della stessa pagina inizia l’esposizione dei due motivi, dai quali, peraltro, non è dato evincere in alcun modo un’esposizione che possa integrare il detto requisito.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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