Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21382 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23929-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITA TOSCANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR, 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSALBA MELI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2124/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2016 r.g.n. 5680/2012;

IL P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14.4.16, riformava la sentenza del locale Tribunale con cui venne respinta, per accertata risoluzione del rapporto per mutuo consenso, la domanda di F.F. diretta all’accertamento della illegittimità del contratto a termine stipulato con Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 16.2.04 al 30.4.04 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (per ragioni di carattere sostitutivo inerenti la sostituzione del personale adibito al recapito smistamento presso il (OMISSIS)), escludendo la risoluzione tacita del rapporto e dichiarando nullo (ex art. 3, lett. d) il contratto per mancanza di prova in ordine alla valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4. Dichiarava dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste dal 16.2.04.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste, affidato a tre motivi, cui resiste il F. con controricorso.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,345,414 e 437 c.p.c., lamentando che la Corte capitolina accolse l’appello sulla base di un petitum diverso rispetto a quello proposto col ricorso introduttivo della lite, ove si chiedeva al Tribunale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1(16).2.02, evidenziando che nessun valore poteva avere l’accettazione del contraddittorio da parte di Poste in appello.

I motivi sono infondati, posto che essendo stato dedotto un vizio comportante la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., il giudice di legittimità non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investita del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda: Cass. n. 21397 del 10/10/2014; Cass. sez.un. 8077/12.

Dall’esame del fascicolo dell’intero processo si evince che, al di là delle deduzioni delle parti in questa fase di legittimità (non potendo neppure la concordia delle parti violare i principi pubblicistici di ordine processuale), la domanda svolta in primo grado dal F. riguardava unicamente il contratto a termine stipulato con Poste il 16.2.04 che, fugando ogni dubbio, risulta anche allegato dall’originario ricorrente nel fascicolo di primo grado.

La circostanza, dunque, che lo stesso F. deduce nel presente controricorso: essere intercorso con Poste un unico contratto a termine dal 16.2.02 al 30.4.02 (pur avendo indicato nelle conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale erroneamente la data iniziale del 1.2.02), è errata e non può comunque vanificare il dato di realtà su cui la controversia si fonda.

La sentenza impugnata risulta pertanto corretta ed i motivi in esame infondati.

2.-Con terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 1372 c.c. per avere la sentenza impugnata escluso la sussistenza della risoluzione tacita del rapporto per mutuo consenso senza valutare, oltre al lungo periodo di inerzia del F. (circa sei anni) la brevissima durata del rapporto (poco più di due mesi), la sua conclusione senza immediate contestazioni da parte del lavoratore, l’accettazione da parte di questi del t.f.r.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare l’iter motivazionale seguito dalla corte di merito sul punto, in contrasto col novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo è necessario considerare che questa Corte, dopo talune divergenze in materia, ha recentemente affermato che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781/17).

Nella specie è applicabile il testo novellato del detto art. 360 c.p.c., n. 5 che riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

La sentenza impugnata, peraltro, ha correttamente evidenziato la pacifica irrilevanza del mero decorso del tempo e dell’accettazione delle spettanze di fine rapporto (cfr. per tutte Cass. Cass. n. 14818/15).

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Il comportamento processuale delle parti, più volte contraddettesi sul contratto a termine impugnato, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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