Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21381 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4288-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA in ARCIONE, n.

98, presso lo studio dell’avvocato MARCO COCILOVO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, – (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI, N. 29, presso

l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRAZIELLA MANDATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12558/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro il Ministero della Salute e la regione Campania avverso la sentenza dell’11 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda da essa ricorrente proposta contro gli intimati.

Detta sentenza veniva impugnata dal F. e la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 4 febbraio 2015, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’appello inammissibile.

2. Al ricorso ha resistito con separati controricorsi il Ministero e la Regione.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti con l’indicazione della proposta.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nelle seguenti ragioni, che evidenziano che il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, “quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.

Nella specie, nel silenzio del ricorrente sul se l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità fosse stata o no comunicata, è stata fatta richiesta dalla Cancelleria della Corte alla Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, in ordine all’esecuzione della comunicazione.

La cancelleria napoletana ha fatto pervenire copia dell’attestazione telematica di comunicazione del deposito dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., effettuata a mezzo PEC ai difensori di tutte le parti e, particolarmente al difensore della qui ricorrente, Avvocato Erminio Strani, lo stesso giorno della pubblicazione, cioè il 4 febbraio 2015. Pertanto, l’esercizio del diritto di impugnazione risulta palesemente tardivo, essendo avvenuto con notificazione del ricorso nel febbraio del 2015.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 25208 del 2015, hanno affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale”.

La tardività era, del resto stata eccepita anche dalle parti, resistenti.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore del Ministero in euro duemilaottocento, oltre spese prenotate a debito, ed a favore della Regione in euro duemilaottocento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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