Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21381 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 13/08/2019), n.21381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7960-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FORTUNATA CIRINO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GRACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALSAMO ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9226/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2016 R.G.N. 5977/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.G. appellava la sentenza del Tribunale di Roma con cui era stata respinta, per intervenuta decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32 la sua domanda di accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Poste Italiane s.p.a. dal 12.6.02 al 31.8.02, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 e motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”.

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 7.1.16, la Corte d’appello di Roma escluse essersi verificata la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, nonchè la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, dichiarando la nullità del contratto per difetto di prova del nesso causale tra la ragione assuntiva indicata in contratto e le mansioni cui il B. venne adibito.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste, affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. ed in sostanza la insufficienza della motivazione in ordine alla ravvisata risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare l’iter logico seguito dalla corte di merito sul punto, in contrasto col novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo è necessario considerare che questa Corte, dopo talune divergenze in materia, ha recentemente affermato che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781/17).

Nella specie è applicabile il testo novellato del detto art. 360 c.p.c., n. 5 che riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

La sentenza impugnata peraltro ha ritenuto correttamente irrilevante il mero decorso del tempo ed ha evidenziato l’assenza di altre significative circostanze indicative di una volontà risolutiva del rapporto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte.

2.- Con secondo motivo Poste denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate. Denuncia altresì omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, circa l’effettiva sussistenza delle ragioni tecnico produttive quali evincibili dai menzionati accordi sindacali del 2001/2.

Il motivo è infondato.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

E’ vero poi che tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), ma al riguardo deve osservarsi che, fermo restando l’onere della prova a carico della datrice di lavoro (Cass. 1febbraio 2010 n. 2279), nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto degli accordi invocati, escludendo che essi contenessero utili elementi circa le effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive indicate nel contratto di assunzione. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato dalla attuale ricorrente, che si limita ad evidenziare che negli accordi 2001 e 2002, era stato concordato che “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di recapito durante la fase dei processi di mobilità” (ipotesi di assunzione eventualmente valida sotto il vigore della L. n. 56 del 1987 ma non del D.Lgs. n. 368 del 2000).

In ogni caso la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata consistente non tanto nell’assenza di specificità della causale quanto nell’assenza di prova circa il nesso causale tra la ragione assuntiva indicata in contratto e l’attività lavorativa temporanea del B., accertamento solo genericamente contestato dalla società odierna ricorrente.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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