Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21381 del 09/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21381 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 6760-2013 proposto da:
BASILE SANTA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita contro
BACCI SILVANA, BACCI ROSANNA, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DOMENICO MILLELIRE 47, presso lo studio
dell’avvocato GUARNA ASSANTI RAFFAELE, che le rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistenti avverso la sentenza n. 1960/2012 del TRIBUNALE di COSENZA,
depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Data pubblicazione: 09/10/2014

Ritenuto in fatto :
E’ stata depositata la seguente relazione :1. — Basile Santa ha notificato a Bacci
Silvana e Rosanna ricorso per cassazione avverso il provvedimento n.1960/12 del
Tribunale di Cosenza, ricorso non successivamente iscritto a ruolo e quindi non
depositato da parte della Basile.

2. —11 ricorso è soggetto alla disciplina dettata dall’art.360 bis, inserito
dall’art.47,comma 1 lett.a della legge 18-6-2009 ,n.69. Può essere trattato in camera
di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis 375 c.p.c. e dichiarato
improcedibile.
3.L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla
costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ.
– di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo
attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di
termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni.Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
4. La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua
volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia
omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di
richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è
compreso in quello di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trova
giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare,
mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa
riproporre il ricorso medesimo, ove non sia ancora decorso il termine per
l’impugnazione.
La relazione è stata notificata ai difensori delle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
3

Bacci Silvana e Rosanna hanno iscritto a ruolo il procedimento

\\P

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio
ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione II ricorso deve
essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si applica la disposizione relativa al pagamento del doppio contributo poiché la

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 2.400,00 , di cui curo 200,00 per esborsi,
oltre spese generali ed accessori come per legge.
Roma 12-6-2014

11 Funziongoffiudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

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ricorrente, che è soccombente, non ha iscritto a ruolo il procedimento.

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