Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21380 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. III, 26/07/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 26/07/2021), n.21380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30608 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura R.L.I., in

rappresentanza di INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS))

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Giuseppe Macciotta, (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.D., (C.F.: (OMISSIS));

BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (C.F.: non indicato), in persona del

Curatore fallimentare;

C.A., (C.F.: (OMISSIS));

B.U., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari

n. 212/2018, pubblicata in data 12 marzo 2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2021

dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Intesa Gestione Crediti S.p.A. ha promosso l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di M.D., in relazione ad un immobile da questa assoggettato ad ipoteca volontaria in favore della Cariplo S.p.A. per debiti della (OMISSIS) S.r.l., di cui erano soci B.U. e C.M.. La terza esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo tra l’altro la nullità degli atti di concessione di ipoteca.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari.

La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità dei due atti di concessione di ipoteca sottoscritti da M.D. in data 16 giugno 1998 e 7 maggio 1999, in favore della Banca Cariplo S.p.A. e, per l’effetto, ha dichiarato l’insussistenza del diritto del creditore ipotecario di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

Ricorre Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Intesa Sanpaolo S.p.A., che assume essere il soggetto giuridico subentrato nella titolarità dei crediti oggetto della controversia, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “- Sulla funzione del mutuo fondiario – Sulla irrilevanza della destinazione della somma mutuata – Violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata sul punto in contestazione.

La ricorrente sostiene che, secondo il costante indirizzo di questa stessa Corte, “contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello il contratto di mutuo fondiario non è mutuo di scopo in quanto non vincola il beneficiario ad alcun particolare reimpiego della somma mutuata” e afferma che “la Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere l’avversa domanda di nullità dell’atto di concessione di ipoteca… sulla base del fatto che il finanziamento fondiario de quo avrebbe avuto la finalità di ripianare i debiti della mutuataria (OMISSIS)”.

In realtà la corte di appello, nella decisione impugnata, ha espressamente affermato (cfr. pag. 22 della sentenza) di avere ben presente il principio giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, che non ha inteso in alcun modo mettere in discussione. Essa ha infatti precisato, in proposito, che “tale principio non scalfisce la presente decisione che ha preso atto che l’erogazione del mutuo e del finanziamento fondiario aveva la finalità di ripianare i debiti della (OMISSIS) S.r.l.”.

La corte territoriale non ha ritenuto nullo l’atto di concessione dell’ipoteca in contestazione perché il finanziamento fondiario garantito da M.D., quale terza datrice di ipoteca, avrebbe avuto la finalità di ripianare i debiti della mutuataria (OMISSIS) S.r.l., come si sostiene nel motivo di ricorso in esame, ma per l’inesistenza della causa in concreto dello stesso atto di concessione dell’ipoteca, che ha desunto da una serie di circostanze di fatto, tra cui (sebbene appunto non uniche) la contestuale avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra la M. e la (OMISSIS) S.r.l. con riguardo agli immobili ipotecati e la stessa destinazione delle somme ottenute in mutuo da quest’ultima.

Non è stata affermata la nullità dell’ipoteca a causa della nullità del mutuo fondiario oggetto della garanzia e comunque a causa della violazione del preteso scopo di questultimo come pare in qualche modo sostenersi nel ricorso – ma è stata ritenuta la (esclusiva) e diretta nullità dell’atto di concessione dell’ipoteca, per una diversa ragione, che non presuppone affatto l’affermazione della natura di mutuo di scopo del mutuo fondiario, né vi attiene in alcun modo.

In altri termini, l’utilizzazione dell’importo mutuato per il ripianamento dei debiti della (OMISSIS) S.r.l. non è stata ritenuta di per sé illecita ovvero causa di nullità del mutuo fondiario, ma è stata considerata nella sua oggettività, quale circostanza di fatto, rilevante (unitamente ad una serie di ulteriori elementi) nella complessiva ricostruzione della causa concreta del negozio di concessione dell’ipoteca da parte della M., terza datrice di ipoteca rispetto al mutuo in questione.

Il motivo di ricorso in esame, per come è formulato, non può quindi ritenersi sostenuto dalla necessaria coerenza logica rispetto all’effettivo contenuto della decisione impugnata e, di conseguenza, va dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denunzia “- Sull’onere della prova – Sulla mancata attestazione dei fatti di causa da parte della appellata – Violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2700c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “- Sulla prova della destinazione del mutuo fondiario sottoscritto il 16 giugno 1998 – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo ed il terzo motivo (che, essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente), la società ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe valutato erroneamente gli elementi istruttori forniti dall’opponente a sostegno dei suoi assunti, in particolare con riguardo alla circostanza di fatto della destinazione delle somme oggetto del mutuo del 16 giugno 1998 al ripianamento dei debiti della società mutuataria.

I motivi in esame sono inammissibili.

In primo luogo, le censure difettano totalmente di adeguata specificità, nell’esposizione dei fatti e delle questioni di diritto, oltre che nel richiamo del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti ai fini delle questioni poste in discussione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

D’altra parte, la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risulta dedotta con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”).

Si tratta di censure che finiscono, in definitiva, per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della considerazione di tutti i fatti storici rilevanti e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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