Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21380 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 24472 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

M.G. e M.F., quali eredi di

MI.GI. nato nel (OMISSIS), MI.GR.,

M.F., nata a (OMISSIS), M.

S., MI.FL., nata a (OMISSIS),

m.g., nato nel (OMISSIS), tutti

elettivamente

domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 19, presso l’avv. RESTUCCIA

Riccardo, che li rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 195/08, nel procedimento n. 362/07 del registro

V.G. della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, del 30

ottobre 2008 – 10 marzo 2009;

Udita, all’udienza del 29 settembre 2011, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.M. Dr. ZENO Immacolata, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Mi.Gi. (cl. (OMISSIS)), deceduto in corso di causa e al quale sono subentrati G. e M.F., Gr., F. e M.S. con m.g. (cl. (OMISSIS)) hanno chiesto alla Corte d’appello di Reggio Calabria, con ricorso del 12 febbraio 2008, la condanna del Ministero della Giustizia a pagare loro l’equo indennizzo per i danni subiti per l’irragionevole durata di un processo iniziato davanti al Tribunale di Messina con citazione, che essi assumono del 20 marzo 1978 e la Corte di merito sposta al 16 maggio 1981, notificata al condominio cui appartenevano e ad altri condomini, processo chiuso in primo grado con sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2005 e ancora pendente in appello alla data d’inizio della presente causa.

Ad avviso degli attori la durata del processo di oltre ventiquattro anni, con ripetuti e prolungati periodi di inattività e sette rinvii di ufficio delle udienze, era da addebitare all’amministrazione ed, essendo superiore ad ogni ragionevolezza, aveva leso il loro diritto al giusto processo dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte d’appello adita, con il decreto di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, ha ritenuto che detta causa di estinzione del diritto azionato era applicabile nella specie, maturando il diritto nel corso del processo, il cui perdurare oltre i limiti di ragionevolezza comportava che i danni si producessero nel tempo e fossero quindi “permanenti”.

Per la natura di obbligazione ex lege dell’equo indennizzo (art. 1173 c.c.), la durata della prescrizione doveva fissarsi, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in quella ordinaria di dieci anni, ed essendo il danno effetto permanente e continuativo del perdurare ingiusto della causa, in analogia a quanto accade per ogni ipotesi di fonte permanente del danno che fa sorgere il diritto da esercitare, ha negato l’equa riparazione per i danni anteriori al decennio antecedente all’atto introduttivo del presente giudizio, ritenendo il diritto ad essa prescritto e liquidando i soli pregiudizi non patrimoniali successivi agli ultimi dieci anni prima della domanda di equa riparazione, in quanto comunque ingiustificati, limitando l’equa riparazione solo fino alla sentenza di primo grado, così liquidando l’indennizzo per i danni successivi al 12 febbraio 1998 e prodottisi da tale data fino alla pronuncia di primo grado del 6 ottobre 2005, per complessivi 7 anni, 7 mesi e 24 giorni.

Fissato il dovuto per i danni non patrimoniali in circa Euro 1000,00 all’anno, il decreto impugnato ha condannato il Ministero a pagare in solido agli attori Euro 7.650,03, con gli interessi legali dalla data di esso.

Per la cassazione di tale decreto, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso di tre motivi, chiedendo la decisione della causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e la condanna del Ministero a corrispondere a ciascuno di loro Euro 21.000,00 con interessi legali dalla domanda al saldo e le spese del giudizio di legittimità.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., lamentando sul punto anche carenze motivazionali del decreto impugnato e affermando la inapplicabilità nella fattispecie delle norme sulla prescrizione, prevedendo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, la sola decadenza dall’azione, per il mancato esercizio di essa entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo presupposto, e potendo eventualmente rilevare la causa di estinzione connessa all’inerzia del titolare per il periodo di tempo previsto per legge solo a decorrere dalla data di detto passaggio in giudicato, che chiude il processo che abbia prodotto i danni per la fase di durata irragionevole che si sono prodotti continuativamente e possono ritenersi cessati solo con la sentenza definitiva di conclusione della vertenza.

Si afferma quindi che, per i processi pendenti, la legge Pinto ha attribuito il diritto di agire per l’equa riparazione dei danni, che prima dell’entrata in vigore di tale normativa, non si sarebbe comunque potuto esercitare, con la conseguenza che la durata della prescrizione per il tempo anteriore al 2001 non avrebbe potuto in alcun caso rilevare per l’estinzione del diritto.

Unico dies a quo della durata della prescrizione sarebbe quindi quello della data della sentenza definitiva passata in giudicato del processo presupposto, non potendo prima di tale data aversi estinzione del diritto all’equo indennizzo perchè prescritto, non operando in tal caso nella fattispecie l’art. 2934 c.c., e segg.

1.2. Gli altri motivi di ricorso lamentano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il contrasto del decreto con i parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, in ordine alla durata del primo grado di giudizio che di regola non deve eccedere i tre anni e nel caso, con chiare carenze motivazionali, viene elevata dalla Corte d’appello a sei anni.

Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento di merito in rapporto alla entità dell’equo indennizzo liquidato per tutti gli attori in solido in una somma che si discosta eccessivamente da quella ritenuta equa in sede sopranazionale, anche in quanto non è attribuita a ciascuno dei singoli danneggiati ma è oggetto di una condanna in solido in favore di tutti gli attori.

2. In ordine alla questione posta dal primo motivo di ricorso, questa Corte ha orientamenti difformi, che non possono che essere riesaminati dalle sezioni unite, come giudice dei contrasti.

2.1. La censura proposta appare fondata alla luce del principio enunciato dal Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, per cui: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (nello stesso senso, cfr. pure Cass. 11 gennaio 2011 n. 478, 4 ottobre 2010 n. 20564, 12 febbraio 2010 n. 3325).

La sentenza richiamata giustifica ampiamente i propri assunti ed è stata recepita in gran parte dalla giurisprudenza successiva con l’eccezione che segue.

2.2. In senso opposto si è infatti pronunciata Cass. 24 febbraio 2010 n. 4524, che enuncia invece il seguente principio di diritto:

“Il diritto di chi ha subito una danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione, ad un equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura indennitaria e non risarcitoria ed è quindi soggetto all’ordinaria prescrizione decennale e non a quella breve dettata dall’art. 2947 c.c.; la vicenda estintiva matura nel tempo e per effetto del proseguire del processo e del verificarsi dei pregiudizi per i soggetti legittimati a chiedere l’indennizzo, per cui all’attore compete ogni danno dal momento degli eventi lesivi che si susseguono a decorrere dal decimo anno anteriore alla domanda, salvo che questa sia stata proposta oltre il termine di sei mesi di cui all’ultimo inciso della L. n. 89 del 2001, art. 4”. Tale secondo indirizzo è quello espressamente applicato nel merito ed è allo stato sicuramente minoritario nella giurisprudenza di legittimità.

Peraltro la scelta di qualificare come meramente processuale la citata L. n. 89 del 2001, art. 4, fatta propria dal primo dei due orientamenti ermeneutici, non approfondisce le ragioni per le quali al diritto che nasce nel corso del processo per l’indennizzo dei danni prodotti dal prolungarsi di esso, pur non essendovi un esplicita deroga normativa alla regola generale dell’art. 2934 c.c., comma 2, e potendosi comunque far valere nel momento in cui si assume che la violazione del diritto alla giusta durata del procedimento si è verificata (art. 2935 c.c.), non possa applicarsi la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), con ogni disposizione accessoria (interruzione e sospensione), per i danni maturati successivamente al 1 agosto 1973, data di inizio del funzionamento dell’organo giurisdizionale sopranazionale che poteva accertare la lesione dei diritti dei legittimati ad agire prima ancora dell’entrata in vigore della Legge Pinto (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16284).

Sottolineare che la decadenza prevista nella citata L. n. 89 del 2001, art. 4, impedisce che maturi la prescrizione, non tiene conto che il processo presupposto può continuare ed essere pendente anche oltre la data della domanda di equa riparazione, con la conseguenza che l’esame della eccezione di prescrizione può valutarsi prima della definitività della sentenza che conclude il processo presupposto, anche in considerazione del diritto vivente che risulta dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno riconosciuto la prescrittibilità delle posizioni soggettive tutelate dalla convenzione, alle quali possono di regola applicarsi le norme processuali e sostanziali di diritto interno, ove non impediscano la tutela effettiva del diritto di cui alla Convenzione stessa (con riferimento alla prescrizione, cfr. Previti c. Italia 8 dicembre 2009 rie. n. 45291/06, Par. 118, 119 e 123).

L’adozione di tale secondo indirizzo comporta, a differenza della soluzione alternativa, la infondatezza del primo motivo di ricorso, per cui è palese il contrasto, della cui risoluzione appare opportuno investire le Sezioni unite della Corte, anche in ragione dei rilevanti problemi di politica giudiziaria che la risoluzione della questione pone, in rapporto agli oneri rilevanti di bilancio che la legge Pinto comporta, che potrebbero variare, secondo che si applichi l’uno o l’altro dei principi sopra enunciati.

3. In conclusione va quindi disposta la trasmissione degli atti del processo al Primo presidente, perchè voglia assegnare il ricorso alle sezioni unite, per la risoluzione uniforme della questione della prescrizione del diritto all’equo indennizzo, che in futuro possa vincolare le sezioni semplici di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte ordina la trasmissione degli atti al Primo presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite della Corte Suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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