Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21380 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19684-2015 proposto da:

F.A., in qualità di titolare dell’impresa individuale

EDIL COSTRUZIONI (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLOMASSA;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE C.R. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.A., nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale Edil Costruzioni di F., ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la s.r.l. Impresa Edile Cambrea Rocco, avverso la sentenza del 16 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Torino aveva provveduto su un’opposizione proposta dall’intimata avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da esso ricorrente.

Detta sentenza veniva impugnata dal F. e la Corte d’Appello di Torino, con ordinanza del 30 dicembre 2014, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’appello inammissibile.

2. L’intimata non ha resistito.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente con l’indicazione della proposta.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria a mezzo posta, pervenuta il 10 luglio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nelle seguenti ragioni, che evidenziano che il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, “quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.

Nella specie, nel silenzio del ricorrente sul se l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità fosse stata o no comunicata è stata effettuata richiesta dalla Cancelleria della Corte alla Cancelleria della Corte d’Appello di Torino, in ordine all’esecuzione della comunicazione.

La cancelleria torinese ha fatto pervenire copia dell’attestazione telematica di comunicazione del deposito dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., effettuata a mezzo PEC ai difensori di tutte le parti e, particolarmente al difensore del qui ricorrente, Avvocato Gianpaolo Massa, lo stesso giorno della pubblicazione, cioè il 30 dicembre 2014.

Pertanto, l’esercizio del diritto di impugnazione risulta palesemente tardivo, essendo avvenuto con notificazione del ricorso nel giugno del 2015.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 25208 del 2015, hanno affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale”.

2. Il Collegio rileva che la memoria del ricorrente è irrituale, in quanto non è ammesso il deposito a mezzo posta della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e della memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non trovando applicazione l’art. 134 disp. att. c.p.c. (si vedano Cass. (ord.) n. 182 del 2011 e, più di recente, Cass. n. 7704 del 2016.

In ogni caso, il Collegio rileva che le considerazioni della memoria risultavano del tutto inidonee a contrastare l’indefettibilità dell’applicazione del principio di diritto richiamato sopra, prospettando critiche ad una pretesa applicazione dí un procedimento analogico che nella specie non viene in rilievo, trattandosi di diretta efficacia dispositiva di una norma.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA