Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21380 del 09/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21380 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 27375-2013 proposto da:
AMADIO FLAVIANO MDAFVN50S23F826V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL
D’ALA 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DELL’ERBA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERDINANDO CHECCHIN giusta procura a margine del controricorso
notificato;

– ricorrente contro
ANAS;

– intimata avverso l’ordinanza n. 21206/2011 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata
i113/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/07/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Franco Dell’Erba difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la
liquidazione degli onorari.

Data pubblicazione: 09/10/2014

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del presente procedimento, nel quale
non può essere individuata una parte vittoriosa ed una parte soccombente (cfr.
Cass. nn. 21213/013, 10203/09).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto
nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 21206/011 del 14.7.2011, ordinando
che alle parole “Comune di Trinitapoli” siano sostituite le parole ” Amadio e
Pierantonio Flaviano in via fra loro solidale”. Manda alla Cancelleria di provvedere
all’annotazione del presente provvedimento.
Dà atto che al procedimento non si applica l’art. 13 comma quater del d.P.R. n.
115/2002.
Roma, 8 luglio 2014.

E’ stata depositata la seguente relazione:
L’ANAS propose ricorso per cassazione contro la sentenza delle Corte d’appello di
Venezia che aveva determinato le indennità da essa dovute per l’esproprio di un
terreno di proprietà di Amadio e Pierantonio Flaviano, al quale questi ultimi
resistettero con controricorso.
Con ordinanza del 14.7.2011 (n. 21206/011) questa Corte ha respinto il ricorso ed
ha disposto il pagamento delle spese processuali secondo la soccombenza.
Nel dispositivo dell’ordinanza le spese risultano però liquidate in favore del Comune
di Trinitatopoli, che non è mai stato parte del giudizio.
Amadio Flaviano ha depositato istanza per correzione di errore materiale, ai sensi
dell’art. 391 bis c.p.c., chiedendo che la condanna alle spese processuali sia
disposta in suo favore.
L’istanza appare fondata, risultando evidente che l’indicazione del Comune di
Trinitrapoli quale parte vittoriosa del giudizio, in luogo degli effettivi controricorrenti,
è frutto di una svista di carattere materiale.
Tuttavia, poiché nel giudizio di cassazione il controricorso era stato presentato anche
da Pierantonio Flaviano, il dispositivo va corretto sostituendo all’indicazione del
“Comune di Trinitrapoli” i nominativi di entrambi i controricorrenti, creditori delle
spese in via fra loro solidale.
Pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza, in luogo delle parole “comune di Trinitrapoli”,
dovrebbero essere inserite le parole “Amadio e Pierantonio Flaviano in via fra loro
solidale”.

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