Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2138 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2138 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 28353 2012 proposto c2LA:
A.N.M. S.P.A., AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ C.F.
0693950639, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’ avvocato FRANCO CAPASSO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4111

MONTICELLI

LUIGI,

TUFANO ANGELO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FABBRINI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE,

Data pubblicazione: 29/01/2018

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4063/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/06/2012 r.g.n.

1421/212.

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

Udita, nell’adunanza camerale non partecipata del 19 ottobre 2017, la
relazione della causa fatta dal giudice incaricato, dr. Cristiano Valle;
rilevato che la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 28
giugno 2012, riformando la sentenza del tribunale locale, ha accolto la
domanda proposta da Luigi Monticellli e Angelo Tufano, entrambi
dipendenti della Azienda Napoletana Mobilità, ed ha riconosciuto in loro

luglio 1976 – pari al 9% della normale retribuzione giornaliera,
condannando l’azienda alla corresponsione in favore dei lavoratori di
euro 1.291,35 per il Monticelli e di euro 1.111,50 per il Tufano, oltre
accessori ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.c. e spese di lite;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda
Napoletana Mobilità, con quattro motivi ai sensi dell’art. 360, comma 1,
nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 2948 c.c., 2697 c.c., 414 e 416
c.p.c., 369 c.p.c., 1362, 1366, 1371 e segg., c.c., 20 e 21 c.c.n.l.
autoferrotranvieri del luglio 1976;
resistono Luigi Monticelli ed Angelo Tufano con controricorso;
ritenuto che:
i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati;
con riferimento al primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2948 c.c., concernente, quindi,
l’eccezione di prescrizione del diritto di credito del solo Angelo Tufano,
la pronuncia della corte territoriale che ha ritenuto che l’eccezione non
fosse stata espressamente riproposta in sede di appello, a fronte del
rigetto della domanda in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., è
conforme a diritto e, peraltro, in sede di legittimità la parte ricorrente
ha omesso di trascrivere i punti salienti della memoria difensiva in
appello in cui l’eccezione era stata riproposta specificamente,
limitandosi a evidenziare – nel ricorso di legittimità – di avere
richiamato, in appello, alla pagina 7 della relativa memoria difensiva,
quanto dedotto ed eccepito già in primo grado, con conseguente
mancanza di autosufficienza del detto motivo di ricorso e sua
1
oltre intestazione

favore l’indennità di diaria ridotta, di cui all’art. 21 del c.c.n.l. del 23

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro

conseguente inammissibilità (sul punto si veda Cass. n. 18901 del
2007);
i restanti i motivi proposti possono essere trattati congiuntamente,
stante la loro stretta connessione;
la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza dell’indennità di
diaria in misura ridotta di cui all’art. 21 c.c.n.l. del luglio 1976 sulla

precedenti di legittimità: Cass. n. 9548 del 2003 e n. 3921 del 1998),
consistente nell’individuazione, sulla base della documentazione versata
in atti, della residenza (ai sensi dell’art. 20 dello stesso c.c.n.l.) dei due
lavoratori Monticelli e Tufano, in Napoli alla via Nazionale delle Puglie,
collocandola, in sostanza, nel deposito ove i predetti si recavano
quotidianamente per prelevare gli automezzi sui quali prestavano
servizio e delle linee, alcune delle quali ricadenti per lunghi tratti in aree
extraurbana, quali Torre del Greco, Ercolano ed altre, alle quali essi
erano stati addetti e quindi ritenendo, che, anche a volere intendere in
senso “elastico” la nozione contrattualcollettiva di residenza, in quanto
relativa non solo alla sede o deposito, bensì anche alla tratta, deve
comunque farsi riferimento all’ambito comunale (e, nel caso di specie,
al territorio metropolitano della città di Napoli);
in particolare la sentenza impugnata ha accertato che il Monticelli ed il
Tufano svolgevano la loro attività giornaliera per oltre sei ore al giorno
al di fuori della residenza, in quanto addetti a linee non ricadenti nel
perimetro urbano della città di Napoli e, sulla base dei turni di servizio
ritualmente allegati e prodotti – e non specificamente contestati dalla
difesa dell’azienda – ha concluso che i tempi di percorrenza per
raggiungere i capolinea posti oltre l’estremo limite dell’ambito urbano e
per poi nuovamente raggiungerli, integrassero, per entrambi i lavoratori
il tempo minimo per la fruizione della detta indennità di diaria;
detto accertamento di fatto, essendo stato correttamente motivato in
relazione alle risultanze di causa, non è suscettibile di integrare vizi
denunciabili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., anche in
2
oltre intestazione

base di accertamento di fatto (confortato dal richiamo a specifici

Corte di Cassazione Sez. IV – Lavoro
considerazione del fatto che le censure di cui ai mezzi dal secondo al
quarto implicano valutazioni di fatto e chiedono il riesame, in questa
sede precluso, di apprezzamenti relativi al merito, in quanto relativi ad
indagini sulla natura delle singole prestazioni costituenti la complessiva
attività lavorativa resa dai dipendenti;
il ricorso è, in conclusione, rigettato;

dispositivo, sono distratte in favore del difensore antistatario dei
controricorrenti, il quale ha reso la rituale dichiarazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
lite, liquidate in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre

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come per legge da distrarsi in favore del

difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
sezione IV lavoro, in data 19 ottobre 2017.

le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in

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