Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2138 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25047-2015 proposto da:

D.B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GORIZIA 14, C/O STUDIO LEGALE SINAGRA SABATINI SANCI

rappresentata e difesa dall’Avvocato SABATINI FRANCO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO &

PIANELLA S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’Avvocato SEVERINO

GRASSI, rappresentata e difesa dall’Avvocato OSVALDO GALIZIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21499/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/10/2014 R.G.N. 2465/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato SINAGRA AUGUSTO per delega Avvocato SABATINI FRANCO;

udito l’Avvocato BUCCIARELLI FRANCESCA per delega verbale Avvocato

GALIZIA OSVALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 2/11/2007, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da D.B.F. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella soc. coop. a r.l. avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore in favore della D.B. quale impiegata di primo livello.

La pretesa azionata dalla lavoratrice si fondava sull’asserito inadempimento degli obblighi nascenti da un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi da parte della Banca di Credito, la quale, nella prospettazione della ricorrente, non aveva assolto agli obblighi formativi previsti per legge e sulla illegittimità della mancata proroga del detto contratto. La domanda era altresì fondata sull’anserita illegittimità del recesso esercitato dalla Banca per mancato superamento della prova, con riguardo al successivo contratto part-time, stipulato fra le parti in data (OMISSIS).

A seguito dell’impugnazione proposta dalla D.B., questa Corte, con sentenza resa pubblica il 10 ottobre 2014 rigettava il ricorso. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte di legittimità – per quanto in questa sede rileva – con riferimento al nono motivo di ricorso formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., con cui si censurava la stipula del patto di prova, in quanto non funzionale alla sperimentazione della reciproca convenienza al contratto che era già intervenuta con esito positivo, ne deduceva l’inammissibilità per violazione del canone di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente trascritto il contratto a tempo indeterminato nè indicato il tempo e luogo della sua produzione nelle precedenti fasi del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per revocazione la lavoratrice, affidato ad unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente chiede la revocazione della sentenza n. 21499/2014 al sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Deduce che la pronuncia risultava affetta da errore di fatto laddove aveva espresso un giudizio di inammissibilità in ordine al nono motivo di ricorso, per non avere “la parte trascritto il contratto a tempo indeterminato nè indicato il tempo e il luogo della sua produzione nelle precedenti fasi del giudizio e gli elementi per il suo facile reperimento nel giudizio di cassazione”. Infatti, il motivo riproduceva integralmente il contratto di assunzione a tempo indeterminato del 1/4/1997. L’affermazione per cui la parte non avrebbe trascritto il contratto a tempo indeterminato nel corpo del ricorso si risolveva nella supposizione di un fatto la cui verità era stabilmente esclusa dal testo del nono motivo.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la sentenza di questa Corte n. 21499/14 oggetto della domanda di revocazione, è stata depositata il 10 ottobre 2014, come risulta dal timbro di cancelleria apposto in calce alla pronuncia, e non è stata notificata, laddove il ricorso per revocazione è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale, in data 22 ottobre 2015, e quindi oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c., comma 1, (vedi Cass. 10/9/2013 n. 20734 cui adde Cass. 31/03/2016 n. 6308).

Inerendo, infatti, ad una controversia che soggiace al rito del lavoro, il termine cd. lungo per la sua proposizione scadeva con il decorso dell’anno computato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, in data 10 ottobre 2015, non trovando applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da detta sospensione (cfr. Cass. 19/11/2010 n. 23482).

Alla tardività del ricorso rilevabile ex officio (vedi Cass. 1/4/2015 n. 6669 nonchè Cass. 20/7/2011 n. 15964, secondo cui il rilievo d’ufficio di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione è sottratto alla regola espressa dall’art. 384 c.p.c., comma 3, la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d’ufficio che è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito) consegue, quindi, pronuncia di inammissibilità dello stesso.

Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA