Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2138 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9706/2017 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n.

151, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Cecchi Paone,

rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Premoli, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pilo Albertelli

n. 1, presso lo studio dell’avvocato Lucia Camporeale, rappresentata

e difesa dall’avvocato Federica Iorno, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3912/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.L. impugna avanti a questa Corte, con ricorso basato su di un unico motivo e illustrato da memoria, la sentenza del 20/10/2016 della Corte d’Appello di Milano che, accogliendo solo parzialmente il suo gravame, ha confermato l’obbligo a suo carico di corrispondere in favore dell’ex coniuge P.R., riducendone tuttavia l’importo, l’assegno divorzile statuito del primo giudice, sull’assunto, segnatamente, che non era stata dimostrata la convivenza more uxorio della P. con un terzo, addotta dall’appellante a giustificazione della richiesta cessazione di detto obbligo.

Resiste la P. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. L’unico motivo del proposto ricorso, merce’ il quale il S. lamenta la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, commi 6 e 9, per aver la Corte di merito disatteso il gravame riconoscendo il perdurante diritto della P. alla percezione dell’assegno in quanto non sarebbe stata ritenuta “più attuale la convivenza post-matrimoniale istaturata da quest’ultima” e malgrado i contrari riscontri emersi in sede istruttoria, che evidenzierebbe anche il vizio di omessa insufficiente motivazione della sentenza impugnata, e’, prim’ancora che infondato per quanto da ultimo affermato da SS.UU. 32198/2021 – dell’avviso, tra l’altro, che la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile postula primamente che la stabile convivenza di fatto dell’ex coniuge percettore sia “giudizialmente accertata” – affetto da pregiudiziale ed assorbente inammissibilità.

3. Ove per vero si appella ad una pretesa violazione di legge, in cui il decidente sarebbe incorso per non aver considerato gli effetti estintivi circa l’obbligo gravante sul ricorrente dell’instaurata convivenza more uxorio dell’ex coniuge, il motivo omette di confrontarsi con le ragioni della decisione.

La Corte d’Appello, sviluppando concetti non diversi da quelli che in seguito sarebbero stati fatti propri dalle SS.UU. – in particolare affermando che la mera convivenza con altra persona non esclude il riconoscimento di assegno divorzile, essendo a tal fine necessario un quid pluris, e cioè che essa assuma i connotati di stabilità e di continuità e che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita analogo a quello matrimoniale – ragionando nel merito, lungi dall’accertare la reviviscenza dell’obbligo in questione a seguito di un cessato rapporto di convivenza, ha inequivocamente escluso che nella specie fossero ravvisabili gli estremi della convivenza more uxorio, essendosi “unicamente” accertato che la P. avesse vissuto, per un certo periodo di tempo, con un terzo; e riguardo agli effettivi rapporti esistenti tra l’ex-coniuge ed il terzo neppure il S. era stato in grado di allegare alcunchie’, né diversamente si era autorizzati a pensare alla luce delle s.i.t. rese in altra sede dalla P., essendosi costei limitata a dichiarare nell’occasione di essere stata ospitata dal terzo e di aver ricevuto dai questo un aiuto per le spese. Dunque il motivo eleva a ragione della propria declinazione un argomento processuale esattamente opposto a quello enunciato dalla corte del merito, così facendo mostra di non tenere conto di quanto da esso deciso e di venire meno al predicato di specificità.

4. Nondimeno, il motivo si espone al medesimo rilievo preclusivo anche ove lamenta, ripercorrendo gli esiti istruttori che a dire del ricorrente legittimerebbero una diversa prognosi processuale, un vizio di omessa o insufficiente motivazione, notoriamente non più sanzionabile alla stregua dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha espunto il vizio in parola dal catalogo dei vizi cassatori riducendo al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA