Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21379 del 26/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 26/07/2021), n.21379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16423-2020 proposto da:
C.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato Alessandra Barbero;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
– intimato –
avverso il decreto del 3/4/2020 del Tribunale di Torino, Sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, notificato
il 18/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
SCALIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.L., cittadino del Senegal, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, ne ha rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento con il quale la competente commissione territoriale aveva sua volta respinto la domanda di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
2. Il ricorrente affida il proposto mezzo ad un unico motivo.
3. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Con l’unico motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento del diritto alla protezione per ragioni umanitarie.
5. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancanza di procura che, pure indicata come allegata nella intestazione del ricorso, non risulta versata in atti.
6. Nulla sulle spese non avendo il Ministero intimato articolato difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore, nella inesistenza della procura e quindi in capo al difensore del potere di rappresentare la parte in giudizio (vd. SSUU 1/06/2021, n. 15177, par. 97.1. e ss.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021