Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21379 del 17/10/2011
Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 17/10/2011), n.21379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
CASTELLO Gestione Crediti s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma
Via Germanico 168, presso lo studio dell’avv.to Luca Tantalo,
rappresentata e difesa dall’avvocato DANZI Emanuele, giusta procura
speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Visconti 20,
presso lo studio dell’avvocata Angela Buccico, rappresentata e difesa
dall’avvocato FARAONE Vittorio, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in Roma in Via Ennio
Quirino Visconti 20, presso lo studio dell’avvocata Angela Buccico,
rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Faraone per procura in
calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Intesa Gestione Crediti s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 198/05,
sezione civile, emessa il 15 giugno 2005, depositata il 26 luglio
2005, R.G. n. 214/00;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 aprile 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Luca Tantalo per la ricorrente Castello Gestione
Crediti s.r.l.;
udito l’Avvocato Vittorio Faraone per la controricorrente M.
A.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rinvio della causa a
nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della COMIT e nel merito per l’inammissibilità o in subordine il
rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso
incidentale.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che S.R. e M.A. convenivano in giudizio la CA.RI.CAL. s.p.a. per proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Matera con il quale era stato ingiunto di pagare la somma di 201.957.921, oltre interessi convenzionali, in favore della CA.RI.CAL. s.p.a. che si era dichiarata creditrice in virtù di otto contratti di prestito agrario garantiti dall’emissione di 35 cambiali;
Il Tribunale di Matera revocava il decreto opposto e condannava S. al pagamento in favore di CARICAL della somma di L. 120.837.409, somma corrispondente all’ammontare delle cambiali prescritte in quanto per le altre ostava all’ammissibilità dell’azione causale la offerta di restituzione dei titoli, oltre interessi convenzionali. Rigettava la domanda proposta da CARICAL nei confronti della M., semplice avallante dei titoli cambiari e estranea quindi alla proposta azione causale;
Proponeva appello la s.p.a. Intesa Gestione Crediti, succeduta a CARICAL, chiedendo che il S. venisse condannato al pagamento dell’intera somma di cui al decreto ingiuntivo e che venisse accertato che le cambiali non erano prescritte;
S. e M. chiedevano il rigetto dell’appello e il primo proponeva appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza quanto alla condanna al pagamento degli interessi al tasso convenzionale;
La Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione di primo grado rigettando interamente l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da S. rilevando che nessuna eccezione era stata sollevata sull’inammissibilità dell’azione causale per mancata offerta della restituzione dei titoli, offerta che comunque doveva ritenersi intervenuta con l’inserimento del titolo nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il vincolo di indisponibilità previsto dagli artt. 641 e 643 c.p.c., sino alla scadenza del termine per l’eventuale opposizione; quanto il tasso degli interessi la Corte di appello ha rilevato che la sua determinazione aveva formato oggetto di specifica pattuizione fra le parti e non poteva essere sanzionata – ratione temporis e nel merito – sulla base dei canoni della L. n. 108 del 1996, sul tasso di interesse usurario;
Ricorrono separatamente per cassazione S.R. e Castello Gestione Crediti s.r.l. nella qualità di procuratrice di Intesa Gestioni Crediti s.p.a.;
Il ricorso della Intesa Gestioni Crediti s.p.a. si fonda su un unico motivo di ricorso: violazione ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., perchè è stata ritenuta domanda nuova proposta per la prima volta in appello una questione che invece aveva già formato oggetto del giudizio di primo grado e cioè la richiesta della mancata prescrizione dei titoli cambiari nei confronti della avallante M.A..
Motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sul predetto punto decisivo della causa;
Si difende con controricorso la M.;
Il ricorso di S. si fonda su due motivi di impugnazione.
Entrambi i motivi attengono a difetto di motivazione e alla violazione di norme di legge;
All’udienza di discussione il Procuratore generale ha richiesto che la causa venga rinviata a nuovo ruolo per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Intesa – COMIT s.p.a.
parte già chiamata in causa nel giudizio di merito e non costituita.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che la richiesta del P.M. deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Intesa COMIT entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011