Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21378 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 26/07/2021), n.21378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8790-2021 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 153 presso lo studio dell’Avvocato Fabio Blasi che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso

notificato in data 23 febbraio 2016;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza cron. 975/2021 depositata il 20/01/2021 della

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione prima civile;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

– Rilevato che P.N. richiede la correzione degli errori materiali quanto all’ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte nel provvedere, in materia di separazione personale dei coniugi, sul ricorso proposto da R.C. nei confronti di P.N., rigettato il ricorso condannava il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, incorrendo in un lapsus calami nell’indicare, nella prima pagina dell’ordinanza, il numero del ricorso, che rubricato al n. 4457 del 2015 veniva invece indicato al n. 3449 del 2016, ed ometteva di disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato Fabio Blasi, dichiaratosi antistatario;

– Ritenuta la ricorribilità in cassazione dell’indicata ordinanza nella parte in cui omette di provvedere sulla distrazione delle spese di lite (Cass. n. 14831 del 18/06/2010; Cass. SU n. 16037 del 07/07/2010n. 12437 del 17/05/2017);

– Ritenuto che in accoglimento della richiesta va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario e la correzione del numero di ruolo del giudizio in prima pagina indicato;

– Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedimento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex multis: Cass. n. 21213 del 17/09/2013).

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dispone la correzione della ordinanza n. 975 del 2021 della Corte di cassazione, Sezione prima civile, nei seguenti termini:

là dove è scritto nell’intestazione “sul ricorso n. 4457/2015 proposto da Avv. R.C.” debba invece leggersi “sul ricorso n. 3449/2016 proposto dall’Avv. R.C.”;

là dove è scritto in parte dispositiva “la Corte rigetta il ricorso e condanna R.C. al pagamento in favore di P.N., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”;

debba invece leggersi:

“la Corte rigetta il ricorso e condanna R.C. al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Fabio Blasi, difensore di P.N., dichiaratosi antistatario, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”.

Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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