Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21378 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. un., 17/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 17/10/2011), n.21378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5447/2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.A.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE Tommaso,

che lo rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Dott.

Giuseppe Renaudo di Cuneo, rep. 42564 del 30/05/2011, in atti;

– resistente con procura –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Tommaso MANFEROCE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministro della Giustizia promuoveva l’azione disciplinare nei confronti del Dottor D.P.G. – magistrato in servizio presso il Tribunale di Mondovì quale giudice delle esecuzioni immobiliari – dandone comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il quale, interrogato l’incolpato ed acquisita documentazione, chiedeva la dichiarazione di non luogo a procedere per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Tuttavia, su richiesta del Ministero della giustizia, veniva fissata l’udienza pubblica di discussione innanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Dottor D. veniva chiamato a rispondere dell’addebito di aver reso possibili le condotte penalmente illecite commesse dal notaio M.G., delegato per la vendita con incanto di immobili staggiti, il quale aveva versato su un suo conto bancario personale le somme ricavate dalle vendite e le aveva poi impiegate a suo vantaggio in operazioni speculative.

Al Dottor D. veniva contestato:

a) la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, con conseguente ingiusto danno o indebito vantaggio per alcune delle parti (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a);

b) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. g) per aver disapplicato gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., in quanto, nel delegare le vendite al notaio, aveva omesso di dare disposizioni relative al deposito delle somme derivanti dalla vendita, di indicare l’istituto di credito presso il quale versare le somme riscosse, di precisare le modalità di esecuzione delle vendite, di verificare l’avvenuto deposito da parte del notaio della bozza di progetto di riparto dell’attivo e delle stesse somme costituenti la massa attiva, di valutare l’effettività e la tempestività dei versamenti effettuati, al fine della dichiarazione di decadenza ex art. 587 c.p.c., ovvero al fine della emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., di acquisire ai fascicoli d’ufficio, in violazione di quanto disposto dall’art. 488 c.p.c. e art. 36 disp. att. c.p.c., la documentazione in originale degli atti del procedimento;

c) l’indebito affidamento al notaio di attività rientranti nei propri compiti (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. o).

Con sentenza depositata il 17/1/2011 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolveva il Dottor D., “per essere rimasti esclusi gli addebiti”, osservando:

che i due ultimi addebiti erano infondati perchè presupponevano un contenuto tipico del provvedimento di delega al notaio ex art. 591 bis c.p.c., diverso da quello previsto dalla legge; che non vi era alcuna previsione normativa in ordine all’obbligo del giudice dell’esecuzione di dare disposizioni relative al deposito delle somme derivanti dalla vendita e di indicare l’istituto di credito presso il quale versare le somme riscosse; che, secondo la costante giurisprudenza, il termine per il deposito da parte del notaio della bozza di progetto di riparto e per il deposito delle somme era un termine ordinatorio “normalmente superato in tutti gli uffici giudiziari”; che peraltro la riforma del 2006 aveva consentito al giudice di delegare al professionista anche l’attività relativa al deposito del progetto ed alla distribuzione delle somme; che in molti uffici giudiziari veniva legittimamente affidata al notaio la custodia del fascicolo e degli atti in originale; che più plausibile appariva in astratto la contestazione di violazione di doveri di correttezza e diligenza potendo, nella sua genericità, essere riferita all’omissione di controlli sull’attività del notaio delegato; che risultava tuttavia evidente l’assenza di un elemento fondamentale della fattispecie, vale a dire l’ingiusto danno o l’indebito vantaggio per alcuna delle parti posto che il notaio M.G. aveva restituito, maggiorate degli interessi, le somme di cui si era appropriato; che ciò comportava l’esclusione anche di tale addebito per essere la condotta dell’incolpato conforme alla prassi ed in concreto non causativa di alcun danno.

La cassazione della detta sentenza è stata chiesta dal Ministro della Giustizia con ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

L’incolpato Dottor D.P.G. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Ministro della Giustizia denuncia:

“inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), e del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18; mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Deduce il ricorrente che i giudici disciplinari hanno mostrato di confondere l’appropriazione, resa possibile dalla condotta negligente del magistrato ed idonea a perfezionare l’ingiusto danno necessario per la sussistenza dell’illecito, con la successiva restituzione, certamente di natura riparatoria e, come tale, irrilevante rispetto ad una fattispecie già consumata e, al più, valutabile come circostanza attenuante, ai sensi dell’art. 62 c.p., n. 6, del delitto di peculato commesso dal notaio delegato e reso possibile dalle omissioni del magistrato; riparazione, quindi, che si pone quale elemento distinto e successivo rispetto alla fattispecie disciplinare, già perfezionata. In tal senso è peraltro la giurisprudenza di legittimità.

In ogni caso, rileva il ricorrente, l’avvenuta riparazione del danno è stata ravvisata apoditticamente dalla Sezione disciplinare in contrasto con quanto risulta dalla relazione ispettiva del 30/4/2009.

11 ricorrente evidenzia poi che, riguardando la fattispecie nella prospettiva del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, la vicenda ha inevitabilmente compromesso la credibilità del Dottor D. e il prestigio dell’Ordine Giudiziario, considerato il clamore suscitato, in un piccolo centro come (OMISSIS), dea fatti che hanno dato luogo ad un procedimento penale, con emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del notaio M. molto noto in quella città.

Ad avviso del ricorrente è pertanto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui esclude tanto un danno per le parti quanto l’evento previsto dall’articolo 18 citato (che prescinde dal danno per le parti): è infatti evidente il rilievo disciplinare delle condotte contestate al D. atteso che le stesse hanno integrato, in un lungo lasso di tempo e in relazione a numerose procedure, una grave negligenza per il mancato controllo dell’attività del notaio delegato. Il controllo non è stato effettuate neppure ex post, al momento della emissione dei decreti di trasferimento o al momento della formazione dei progetti di distribuzione. Sul punto è mancata qualsiasi motivazione, atteso che la conformità a prassi (di per sè non sufficiente ad escludere l’illecito) presa in considerazione dalla sentenza impugnata attiene esclusivamente alle modalità di delega al notaio delle operazioni di vendita.

Le dette censure sono fondate nei sensi di seguito precisati.

Innanzitutto va rilevato che – come dedotto dal ricorrente – l’affermazione della Sezione Disciplinare circa l’asserita restituzione da parte del notaio M.G. delle somme di cui si era appropriato – “maggiorate degli interessi” – contrasta con la relazione ispettiva acquisita agli atti.

Al riguardo va premesso che – come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare – a seguito della modifica del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, operata con la L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, lett. o), che, ritornando alla disciplina vigente prima del D.Lgs. n. 109, ha attribuito nuovamente la cognizione dei ricorsi nei confronti delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. alle sezioni civili, alla fase introduttiva di tale giudizio restano sempre applicabili le norme processuali penali, mentre lo svolgimento del giudizio di cassazione è disciplinato dalle norme processuali civili (Cass. Sez. unite civili, 20159/2009; 16873/2007; 20844/2007).

Pertanto il vizio di motivazione della sentenza impugnata è deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, e quindi quando il vizio risulta non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati in ricorso (in tali sensi sentenza S. U. 13/9/2011 n. 18701).

Nel caso in esame effettivamente nel documento indicato dal ricorrente -che ne ha trascritto il contenuto – si afferma testualmente: “dall’esame della documentazione presente nei fascicoli processuali è emerso che le somme portate dagli assegni consegnati alla Cancelleria non comprendono gli interessi maturati nel periodo di detenzione, da parte del notaio, di quelle incamerate nella vendita. In tal modo, quale diretta conseguenza della detenzione delle somme sul conto corrente bancario personale del notaio, la massa attiva del procedimento è risultata depauperata di tali interessi” (pagina 17 Relazione allegata).

L’omessa valutazione di tale documento rende quindi censurabile la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata.

Il vizio di motivazione rilevato è di per sè sufficiente a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, ma, comunque, deve negarsi che la restituzione delle somme, quand’anche fosse stata integrale, avrebbe escluso il verificarsi del danno.

In proposito va evidenziato che queste Sezioni Unite in una fattispecie analoga a quella in esame hanno avuto modo di affermare il seguente principio: “in tema di illecito disciplinare dei magistrati, l’avvenuta restituzione, da parte del notaio delegato nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, delle somme indebitamente trattenute dal medesimo, non esclude nè la sussistenza del danno nè, quindi, dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), atteso che il danno, in senso penalistico, si è già verificato nel momento in cui il notaio stesso si appropria delle somme di danaro ricavate dalla vendita dei beni esecutati” (sentenza citata 18701/2011).

Queste Sezioni Unite sono pervenute a tale conclusione in base alle considerazioni di seguito riportate che il Collegio condivide:

“Questa corte ha avuto modo di occuparsi dell’interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), (Cass. sez. unite 3669/2011) rilevando che l’illecito disciplinare previsto dalla norma richiamata configura una fattispecie di illecito di evento che si consuma non nel momento in cui è posta in essere la condotta tipica ma quando, quale conseguenza diretta, voluta o comunque prevista dall’agente, dall’azione o omissione vietata si verifichi la lesione della sfera giuridica del soggetto passivo.

Resta tuttavia da risolvere l’ulteriore questione interpretativa dell’individuazione dei criteri sulla base dei quali deve essere compiuto l’accertamento relativo alla esistenza del danno, nel caso in cui la condotta, commissiva od omissiva, del magistrato si configuri di per sè come illecito penale ovvero, come nella specie, sia etiologicamente legata alla commissione di un reato da parte di altro soggetto. In tal caso, infatti, indipendentemente dal fatto che la legge riconosce all’illecito disciplinare dei magistrati natura giuridica più vicina a quella dell’illecito penale che a quella dell’illecito civile (cfr. D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis, art. 18, comma 4, art. 24, comma 1, e, in generale, la complessiva struttura del procedimento disciplinare di merito) e specialmente quando non si tratti di reati contro il patrimonio, non può farsi ricorso esclusivamente alla nozione civilistica di danno inteso come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ma comunque economicamente valutabile, ma viene in considerazione il concetto di danno in senso penalistico come lesione o pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale (per la distinzione tra concetto civilistico e penalistico di danno, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, v.

Cass. 27/5/2010, Galluccio; 6/4/2005, Avitabile; 14/12/1988, Liotti).

Ne deriva che in tali ipotesi il danno di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), si deve considerare verificato nel momento in cui si consuma il reato. Nella specie, poichè il comportamento del notaio che, essendo stato delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell’ambito di procedura di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali, senza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 591 bis c.p.c., comma 7, integra gli estremi del delitto di peculato (Cass. pen., sez. 6^, 10/7/2007, Maccagno), il danno, in senso penalistico si è verificato nel momento in cui si è consumato il reato. Pertanto, trattandosi di reato plurioffensivo, per la cui consumazione non è richiesto il verificarsi di un danno patrimoniale, essendo sufficiente la lesione dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, l’eventuale restituzione delle somme di denaro delle quali il pubblico ufficiale si è appropriato e perfino in ravvedimento attivo non poterebbero neppure avere rilievo come circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 62 c.p.c., n. 6 (v. Cass. pen. 14/12/1988 Liotti cit. in tema di concussione).

La sentenza impugnata è pertanto giuridicamente errata nella parte in cui afferma che l’avvenuta restituzione delle somme indebitamente trattenute dal notaio delegato escluderebbe la sussistenza del danno e quindi dell’illecito disciplinare contestato, mentre il danno, in senso penalistico, si era già verificato al momento in cui il notaio stesso si è appropriato delle somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni esecutati”.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo a colmare l’evidenziato vizio di motivazione.

Attese le ragioni della decisione, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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