Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21378 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17984-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1665

SC B, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 10, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ANDREA MORIELLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, F.E., DI GIUSEPPE ALESSANDRO

MARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12381/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 maggio-5 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da C.M. avverso sentenza del giudice di pace di Roma n. 5832/2010, la quale aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni fisici e materiali che gli sarebbero derivati da un tamponamento, domanda proposta nei confronti di D.G.A.M., F.E. ed Aurora S.p.A., nelle more divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

rilevato che C.M. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi – illustrati poi anche in memoria -, e che, dei tre intimati, si difende con controricorso soltanto UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

rilevato che il primo motivo adduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice d’appello disposto una nuova consulenza tecnica: il giudice avrebbe dovuto invece considerare l’eventualità di ammettere tale “prova” motivandone l’eventuale rigetto;

rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, a tacer d’altro, il Tribunale ha specificamente e ampiamente motivato sul diniego della disposizione di una nuova c.t.u. (motivazione, pagina 2: “Quanto al richiesto rinnovo di c.t.u., lo stesso non può che essere disatteso, considerata l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per considerare nulla la perizia (la difesa dell’appellante deduce di aver richiesto, nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, di chiamare il c.t.u. a chiarimenti ma ciò non emerge dal verbale d’udienza; risulta solo che all’udienza successiva al deposito della c.t.u. la Difesa di C. aveva contestato genericamente le risultanze della perizia d’ufficio perchè non aveva riconosciuto alcuna percentuale di postumi permanenti), comunque fondata sull’attento esame della documentazione in atti nonchè della persona del periziando, il quale si limitò a riferire alla c.t.u., in relazione al sinistro antefatto, quali postumi stabilizzati, una mera dolenzia al collo. Appare pertanto congrua l’esclusione, da parte della c.t.u., di postumi di carattere permanente obiettivamente accertabili che sarebbero derivati al C. in conseguenza del sinistro”); quanto, poi, alla valutazione di per sè sulla opportunità – o necessità – di disporre una c.t.u., questa rientra nella cognizione di merito che non è in questa sede perseguibile;

rilevato che il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè sarebbe “praticamente assente” l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione del giudice: anche questa censura è manifestamente infondata, in quanto, pur essendo complessivamente concisa, la motivazione sussiste e il suo contenuto è specifico e ben comprensibile, onde non può qualificarsi motivazione apparente;

rilevato che il terzo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., artt. 115e 116 c.p.c., per non avere il Tribunale posto a fondamento della decisione gli elementi di prova forniti dalle parti: si tratta di una doglianza che, a ben guardare, coincide con la precedente, poichè nega che il giudice d’appello abbia offerto una motivazione adeguata, per cui è parimenti priva di consistenza;

rilevato che il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 92 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 12 e 8 in quanto la sentenza sarebbe priva di motivazione quanto alle spese di lite, liquidate in misura eccessiva rispetto al valore della causa – per cui avrebbe dovuto applicarsi il minimo dello scaglione – e concesse anche ad D.G.A.M., che invece sarebbe rimasto contumace;

rilevato che, anzitutto, dagli atti emerge che il D.G. non era rimasto contumace, bensì si era costituito in secondo grado unitamente alla compagnia assicuratrice; rilevato altresì che per il resto il motivo non mostra consistenza, dal momento che le spese sono state liquidate nei limiti dettati dalla normativa, e la liquidazione o meno nell’importo minimo rientra nella discrezionalità del giudicante;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato” con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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